CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2024
Cassazione n. 07122/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso ordinanza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata la condanna per il reato di cui all'art.6 quater L.401/1989, in relazione all'art.336 cod. pen., per aver usato violenza avverso i soggetti preposti ai controlli dei titoli di accesso allo stadio, deducendo con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla sussistenza della fattispecie in contestazione, posto che non è stata prodotta in giudizio documentazione da cui emerge che lo steward addetto al controllo dei titoli di accesso e dei documenti di identità fosse in possesso dei requisiti morali richiesti dalla legge e quindi avesse la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale. Con il secondo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Rilevato che la prima doglianza, volta a contestare la legittimazione ad esercitare le funzioni di pubblico ufficiale, difetta dei requisiti di specificità, posto che il giudice a quo, nell'esaminare e respingere il motivo di appello, ha richiamato il provvedimento del questore, cui è demandato il compito di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 11 TULP, prima che l'aspirante steward venga ammesso alla partecipazione del corso di formazione, che predispone l'elenco aggiornato di coloro che hanno frequentato il corso e che lo incarica allo svolgimento delle funzioni, adibendolo ai controlli, previa verifica della permanenza dei requisiti richiesti. Nel caso in disamina, il ricorrente ha usato violenza contro uno steward, dotato di pettorina e che aveva frequentato il corso, spintonandolo per costringerlo ad omettere i controlli. In ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio il giudice a quo, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha richiamato la gravità dei fatti, con riguardo al numero dei tifosi coinvolti, e la personalità dell'imputato, già gravato da precedenti penali anche specifici, così ritenendo congruo un trattamento sanzionatorio lievemente discostato dal minimo edittale e il diniego delle attenuanti generiche. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il