CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 giugno 2024
Cassazione n. 28072/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9840/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del [OSCURATO:PERSONA] e Antifrode, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA], pec [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- e sul ricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2873/2020, depositata il 09/11/2020 e notificata in data 21/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Vittoria assicurazioni S.p.a. si costituiva fideiussore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in favore del Comune di Parabiago fino alla concorrenza di euro 638.009,08, a garanzia delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui alla convenzione urbanistica, stipulata il successivo 11.06.2008. A seguito della fusione per incorporazione della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nella [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., la polizza veniva volturata a favore della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. e in data 8.03.2013 veniva stipulata un’appendice di variazione del testo di polizza nella quale veniva testualmente previsto che: “In seguito allo schema di variante alla convenzione edilizia da stipularsi ai sensi dell’art. 8 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 765 e L.R. 12/05 tra il Comune di Parabiago (Beneficiario) e la società [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Contraente), l’importo garantito per la realizzazione delle opere di urbanizzazione viene aumentato fino ad un massimo di euro 1.039.818,00”. Seguiva la variante della convenzione, alla stregua del quale il nuovo massimale di euro 1.039.818,00andava a garantire gli oneri di urbanizzazione primaria, gli oneri di urbanizzazione secondaria , gli eventuali “ costi che l’[OSCURATO:PERSONA] dovrà sostenere in caso d’inadempimento degli obblighi convenzionali” (es.: progettazione, trasferimento aree, piano per la sicurezza, ecc.). In data 19.11.2015 il Comune di Parabiago escuteva la polizza fideiussoria intimando il pagamento dell’importo di euro 765.000,00 e il successivo 22.12.2015 intimava a [OSCURATO:PERSONA].ni S.p.A. di provvedere al pagamento dell’ulteriore importo di euro 103.981,80 a titolo di penale per la ritardata esecuzione delle urbanizzazioni. Per quanto ancora di interesse, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. promuoveva un’azione di accertamento negativo del diritto del Comune ad escutere la polizza fideiussoria. Il Comune, costituitosi in giudizio, chiedeva un’ordinanza- ingiunzione ex art. 186 - ter cod.proc.civ. per la somma di euro 868.981,80 (euro 765.000,00 per costo esecuzione opere mancanti ed euro 103.981,80 per la penale) e, nel merito, in via riconvenzionale, domandava la condanna dell’attrice al pagamento della somma complessiva di euro 868.981,80, oltre adinteressi. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza ex art. 186 - ter cod.proc.civ. condannava [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a pagare al Comune di Parabiago la somma di euro 765.000,00, , e, all’esito del giudizio, con la sentenza n. 228/2019 , rigettava la domanda attorea e, in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale, condannava [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a corrispondere al convenuto la somma di euro 765.000.000,00 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo. Con la sentenza n. 2873/2020, la Corte d’Appello di Milano, a fronte dell’accoglimento del nono motivo di appello di [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto l’importo dovuto per oneri di urbanizzazione da euro 765.000,00 a euro 728.265,68, e , accogliendo l’appello incidentale del Comune volto al pagamento di euro 103.981,80 a titolo di penale, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a versare al Comune di Parabiago l’importo di euro 832.247,48, oltre agli interessi legali. In particolare, tenendo conto dell’art. 16 della convenzione, a mente del quale la costruttrice era tenuta a prestare fideiussione a garanzia dell’esatta e piena esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e degli obblighi assunti con la convenzione di urbanizzazione per la somma massima di euro 638.009,08, poi elevata, nel 2013, fino ad euro 1.039.818,00, il giudice a quoha ritenuto che la garanzia ricomprendesse, nei limiti del massimale, anche la penale per ritardi da inadempimento, in considerazione del fatto che l’art. 5 della convenzione stipulata il 18 aprile 2013 prevedeva per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera pari all’uno per mille dell’importo complessivo garantito previsto dall’art. 6, entro il limite del 10% dell’importo complessivo garantito; ha ritenuto perciò che ha garanzia era stata legittimamente escussaper l’importo di euro 103.981,80. Ha liquidato le spese di lite, ponendole per intero a carico di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , stante l’accoglimento di uno solo dei motivi di appello principale, e dell’accoglimento per intero dell’appello incidentale e,tenuto conto del valore della controversia e dello scaglione di riferimento, in applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, esclusa la fase istruttoria, ha condannato la soccombente al pagamento di euro 18.000,00 per compensi, oltre allespese generali e agli accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorre per la cassazione di detta sentenza, basandosi su un solo motivo. Resiste e propone ricorso incidentale il Comune di Parabiago, basato su un motivo. La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con unico motivo la ricorrente in via principale società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. denunziaviolazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. Si duole che la corte di merio non abbia esaminare il dato testuale dell’appendice di variazione della polizza fideiussoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (nella quale, allo scopo di precisare l’ambito di applicazione della garanzia, era stabilito che l’importo garantito per la realizzazione delle opere di urbanizzazioneera aumentato fino ad un massimo di euro 1.039.818,00, così come previsto dall’art. 6.1 dello schema di variante alla convenzione) senza discostarsene a lla ricerca di una difforme volontà negoziale, in violazione dell’art. 1362 cod.civ. Lamenta non essersi considerato che l’importo garantito riguardava solo ed esclusivamente “le opere di urbanizzazione e non invece tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione della convenzione, compresa la penale per ritardi da inadempimento. 2) Il motivo è inammissibile. L’interpretazione della convenzione fornita dalla c orte d’appello sfugge al sindacato di legittimità in base al principio secondo cui “in sede di legittimità non può trovare ingresso la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso esaminati, tenuto conto che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione del giudice di merito non deve essere l'unica possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni”. La dedotta violazione degli artt. 1362 e 1363 cod.civ. non può costituire lo schermo attraverso il quale sottoporre impropriamente al giudizio di legittimità valutazioni che appartengono in via esclusiva al giudizio di merito; in altri termini, non è certamente sufficiente la presentazione di un esito interpretativo diverso, anche se (egualmente) plausibile, volto a rivendicare un risultato interpretativo più favorevole, disatteso dal giudice del merito, ma è necessario dimostrare che puntualmente e specificamente, in correlazione con il materiale probatorio raccolto, l'opera dell'interprete ha violato i canoni ermeneutici. Una censura diversamente formulata, come in questo caso, è inammissibile, perché l’opera dell’interprete è diretta a determinare una realtà storica ed obiettiva che costituisce accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione di legge. Perciò, per far valere la violazione di legge, il ricorrente percassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazionemediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali asseritamente violati, pervenendo ad una ricostruzione della volontà delle parti del tutto implausibile (Cass. 28/11/2017, n.28319; Cass. 09/04/2021, n. 9461). Ora, la Corte d’appello ha correttamente svolto la sua indagine conducendola sui binari del senso letterale delle espressioni usate e della individuazione della ratio del precetto, tracciati dall’art. 1362 cod.civ. E’ stato infatti affermato da questa Corte il principio, alla cui stregua detta disposizione codicistica impone all'interprete del contratto di ricostruire in primo luogo la volontà delle parti: per far ciò deve muovere dal testo contrattuale, verificando se questo sia coerente con la causa del contratto, le dichiarate intenzioni delle parti, e le altre parti del testo. Si tratta di un percorsonon semplicemente lineare che muova dal testo per risalire all'intenzione, ma di un percorso circolare, il quale impone all'interprete di compiere l'esegesi del testo; ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti; verificare se l'ipotesi di comune intenzione ricostruita in base al testo sia coerente con le parti restanti del contratto e con la condotta delle parti (Cass.1/12/2015, n. 24421). 3) Con unico motivo il ricorrente in via incidentale denunzia vizio di motivazione ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., trattandosi di motivazione asseritamente incomprensibile per contrasto insanabile di due passaggi relativi al capo concernente la liquidazione delle spese legali, e comunque per omissione di tre fatti decisivi: il rigetto dell’istanza avversaria di revoca dell’ordinanza 186-ter cod.proc.civ. in primo grado, il rigetto della domanda di annullamento del contratto per assoluta mancanza di prova degli elementi costitutivi, le ragioni di rigetto dei primi due motivi di appello avversario e il rifiuto senza giustificato motivo della proposta conciliativa del Comune alla prima udienza innanzi alla Corte di Appello; inoltre, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ., siduole della violazione delle tabelle forensi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e della violazione dell’art. 91 cod.proc.civ.. 4) Con la memoria depositata in data 14 giugno 2024 il ricorrente incidentale ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso incidentale, atteso che con ordinanza ex art. 287 ss. cod.proc.civ. del 28 maggio 2021, la corte d’appello ha accolto l’istanza di correzione materiale del capo relativo alla liquidazione delle spese di lite, chiarendo che la liquidazione contenuta in sentenza si riferiva esclusivamente alle spese del giudizio di appello. Il ricorso incidentale va, pertanto, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 5) Va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione, sussistendone giusti motivi. 6) Quanto al ricorso incidentale, trattandosi di esito decisorio conseguente ad evento sopravvenuto alla proposizione dell'impugnazione, non deve farsi luogo al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sezioni Unite, sentenza 14 dicembre 2020, n. 28383, e sentenza 10 febbraio 2017, n. 3542). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili i ricorsi, principale e incidentale. Compensa tra i ricorrenti, principale e incidentale , le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio del merito, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a tito