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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17273/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61Scippa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte d'appello di Bresciavisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi vengano rigettati;lette, inoltre, le conclusioni depositate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, per il ricorrente[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 23/05/2025,ha parzialmente riformato la sentenza del Gup del Tribunale diBergamo del 08/09/2022 pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],dichiarando non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordineal capo 1) e 4) per mancanza di querela e rideterminandoconseguentemente la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati allostesso ascritti ai capi 2) e 3) della rubrica, con conferma nel resto.

LaCorte di appello ha, inoltre, pienamente confermato la sentenzapredetta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i reati agli stessi rispettivamente ascritti (per il primo capi 3) e 6),per il secondo capo 7)).2.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso percassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo motivi di ricorso chequi si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione aisensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3.1.

Violazione di legge ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) inrelazione all’art. 649 cod. proc. pen. e dell’art. 4 del prot. n. 7 dellaConv.

EDU; la Corte territoriale ha ridotto l’identità del fatto alla meracoincidenza della persona fisica e delle coordinate spaziali e temporali.3.2.

Violazione di legge ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) inrelazione agli artt. 533 e 530 cod. proc. pen. con riferimento allaposizione di [OSCURATO:PERSONA], attesa la illogicità e carenza dellamotivazione che ne ha confermato la responsabilità in violazione delprincipio dell’oltre ogni ragionevole dubbio; quanto ai capi 3) e 6)riferibili al ricorrente non sono sufficienti i meri dati del trafficotelefonico e le immagini di veicoli in movimento ripresi da telecameredi sorveglianza, né appare risolutiva la mera compatibilità con i luoghidove venivano perpetrati i furti; la Corte di appello non aveva datoadeguato peso alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che si era autoaccusato deifurti.

La motivazione è contraddittoria per avere assolto in alcuni casiil ricorrente, per poi condannarlo per i capi 3) e 6).3.3.

Violazione di legge ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) inrelazione agli artt. 533 e 530 cod. proc. pen. con riferimento allaposizione di [OSCURATO:PERSONA], attesa la illogicità e carenza dellamotivazione che ne ha confermato la responsabilità in violazione delprincipio dell’oltre ogni ragionevole dubbio; è mancato unaccertamento probatorio effettivo, l’affermazione di responsabilità èbasato su una mera supposizione tratta dalle captazioni, ancheconsiderato che Testori aveva dichiarato di non conoscerepersonalmente il ricorrente; la prova della responsabilità è statacostruita su un soprannome e una intestazione cartolare, conviolazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio il figlioDavide ha semplicemente preso in presto il veicolo del padre eutilizzava la società di questi per intestare i veicoli e risparmiare suipassaggi di proprietà.3.4.

Violazione di legge e vizio della motivazione perchéapodittica per non aver riqualificato in furto aggravato le condotteascritte a titolo di ricettazione a [OSCURATO:PERSONA] ai capi 3) e 6)della rubrica, avendo gli imputati ammesso la partecipazione ai furti,con conseguente travisamento della prova.3.5.

Violazione di legge e vizio della motivazione perchéapodittica per non aver riqualificato in furto aggravato la condottaascritta a titolo di riciclaggio a [OSCURATO:PERSONA] al capo 7) dellarubrica, avendo la Corte di appello erroneamente valorizzato ledichiarazioni del Testori, la condanna si fonda su mere presunzioni, inmancanza di riscontri obiettivi.

La difesa ha quindi sostenuto lapossibile riqualificazione in termini di ricettazione e non di riciclaggio.3.6.

Violazione di legge e vizio della motivazione quanto allaposizione di [OSCURATO:PERSONA] nella determinazione della pena, conparticolare riferimento alla recidiva; le attenuanti generiche dovevanoessere concesse in regime di prevalenza attesa la minore rilevanzadella condotta posta in essere dal ricorrente e la recidiva è statavalorizzata in modo automatico.3.7.

Violazione di legge e vizio della motivazione quantoalla posizione di [OSCURATO:PERSONA] nella determinazione della pena,con particolare riferimento alla recidiva, che è stata esclusivamentemenzionata dalla Corte di appello senza alcuna specifica considerazionein ordine alla gravità della condotta ascritta al ricorrente.3.8.

Violazione di legge e vizio della motivazione sullestatuizioni civili, perché basata su argomentazioni del tutto assertive,con particolare riferimento alla provvisionale che non viene correlata inalcun modo alla gravita delle condotte accertate a carico dei singoliimputati.4. [OSCURATO:PERSONA].

Falsa applicazione dell’art. 192 cod.proc. pen. quanto alle dichiarazioni confessorie del ricorrente emanifesta illogicità e mancanza della motivazione per avere la Corte diappello confermato la qualificazione giuridica quale ricettazione dellecondotte di cui ai capi 2, 3, e 4 per mancanza di elementi di prova ariscontro delle dichiarazioni confessorie; la motivazione èmanifestamente illogica nel non tenere conto del fattore temporale edimmediatezza del possesso; gli argomenti utilizzati sono tra l’altro incontraddizione con l’intervenuta concessione delle circostanze5.

I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici,non consentiti, oltre che manifestamente infondati.6. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].I primi cinque motivi di ricorso possono essere trattaticongiuntamente, in quanto strettamente connessi tra loro e tuttiincentrati sulla contestazione della affermazione di responsabilità deiricorrenti per i reati agli stessi rispettivamente ascritti ai capi 3), 6) e7) della rubrica.

I motivi non sono consentiti in quanto totalmenteversati in fatto, reiterativi in mancanza di confronto con la motivazione,logica ed argomentata, della Corte di appello, al fine evidente diintrodurre una lettura alternativa del merito non consentita in questasede, in presenza tra l’altro di una doppia decisione conforme sul punto(Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019,quanto alle condotte ascritte ai ricorrenti, con argomentazioni logichee approfondite, richiamando la corposa mole di elementi di indagine acarico degli stessi acquisiti ad esito della scelta di accedere al ritoabbreviato (pag. 8 quanto alle condivise considerazioni del giudice diprimo grado ed elementi di prova specificamente richiamati, pag. 12 esegg. quanto alle considerazioni relative alla esclusione del ricorso diuna ipotesi di ne bis in idem, oltre che quanto alle specifiche condotteascritte, puntualmente qualificate come ricettazione e riciclaggio).

Nelgiungere alla affermazione di responsabilità la Corte di appello hacorrettamente applicato i principi di diritto affermati da questa Corte intema di ricettazione (Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv.280883-02; Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276935-01;Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n.52271 del 10/01/2016, Agyemang, Rv. 268643-01) e riciclaggio (Sez.2, n. 11277 del 04/03/2022, Gadaleta, Rv. 282820-01; Sez. 2, n.37559 del 30/05/2019, Kaies, Rv. 277080-01; Sez. 2, n. 35439 del15706/2021, Gambino, Rv. 281963-01; Sez. 2, n. n. 5505 del22/10/2013, Lumicisi, Rv. 258340-01) connotando puntualmente lecondotte dei ricorrenti, in assenza di qualsiasi travisamento della provao violazione di legge (tenendo conto anche della omessa giustificazionein ordine al possesso dei beni e della mancanza di elementispecializzanti per poter anche solo genericamente considerare l’ipotesialternativa proposta (anche tenuto conto delle acquisizioni conseguentialle dichiarazioni del Testori e del Locatelli e della portata inequivocadel materiale documentale, video e captazioni acquisite).Non sono consentiti in quanto non devoluti in sede di appello imotivi articolati quanto alla dosimetria della pena (sesto e settimomotivo).

Tali motivi difatti non solo non risultano articolati nell’atto diappello, ma neanche riportati nel riepilogo della sentenza, che non èstato in alcun modo contestato dal ricorrente(Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01).Non consentito perché totalmente reiterativo, infine, l’ultimomotivo di ricorso che, pur intitolato in modo aspecifico con riferimentoalle statuizioni civili, tende a contestare non tanto la formula genericadi risarcimento del danno, quanto piuttosto la provvisionale in concretoindividuata dal giudice di primo grado.

In tal senso occorre considerarecome il motivo si sia in realtà concentrato sulla decisione di primo gradoe comunque risultava formulato in modo del tutto generico, al limitedella inammissibilità già in sede di appello (solo in via di richiamosintetico nelle conclusioni dell’atto di appello a pag. 7).

Il motivo,infatti, per la sua assoluta indeterminatezza e genericità avrebbedovuto essere dichiarato inammissibile (Sez. 4, n. 1982 del15/12/1998, Iannotta, Rv. 213220-01).7.

Ricorso [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo proposto non è consentito, sia perchédeduce in modo non consentito la violazione di legge in relazione all’art.192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n.7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01), che perchè totalmentereiterativo, versato in fatto (evocando tra l’altro il capo 4) per il qualeè intervenuta sentenza di non doversi procedere) e volto all’evidenzaad introdurre una lettura alternativa del merito non consentita inquesta sede, in presenza di una logica ed argomentata motivazionedella Corte di appello, che ha applicato correttamente i principi di dirittoin tema di qualificazione della condotta ascritta, in assenza di qualsiasiforma di travisamento e correttamente considerando anche la portatadelle dichiarazioni confessorie.8.

I ricorsi devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili,con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellacassa delle ammende.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61Scippa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte d'appello di Bresciavisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi vengano rigettati;lette, inoltre, le conclusioni depositate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, per il ricorrente[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 23/05/2025,ha parzialmente riformato la sentenza del Gup del Tribunale diBergamo del 08/09/2022 pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],dichiarando non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordineal capo 1) e 4) per mancanza di querela e rideterminandoconseguentemente la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati allostesso ascritti ai capi 2) e 3) della rubrica, con conferma nel resto. LaCorte di appello ha, inoltre, pienamente confermato la sentenzapredetta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i reati agli stessi rispettivamente ascritti (per il primo capi 3) e 6),per il secondo capo 7)).2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso percassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo motivi di ricorso chequi si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione aisensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3.1. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) inrelazione all’art. 649 cod. proc. pen. e dell’art. 4 del prot. n. 7 dellaConv. EDU; la Corte territoriale ha ridotto l’identità del fatto alla meracoincidenza della persona fisica e delle coordinate spaziali e temporali.3.2. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) inrelazione agli artt. 533 e 530 cod. proc. pen. con riferimento allaposizione di [OSCURATO:PERSONA], attesa la illogicità e carenza dellamotivazione che ne ha confermato la responsabilità in violazione delprincipio dell’oltre ogni ragionevole dubbio; quanto ai capi 3) e 6)riferibili al ricorrente non sono sufficienti i meri dati del trafficotelefonico e le immagini di veicoli in movimento ripresi da telecameredi sorveglianza, né appare risolutiva la mera compatibilità con i luoghidove venivano perpetrati i furti; la Corte di appello non aveva datoadeguato peso alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che si era autoaccusato deifurti. La motivazione è contraddittoria per avere assolto in alcuni casiil ricorrente, per poi condannarlo per i capi 3) e 6).3.3. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) inrelazione agli artt. 533 e 530 cod. proc. pen. con riferimento allaposizione di [OSCURATO:PERSONA], attesa la illogicità e carenza dellamotivazione che ne ha confermato la responsabilità in violazione delprincipio dell’oltre ogni ragionevole dubbio; è mancato unaccertamento probatorio effettivo, l’affermazione di responsabilità èbasato su una mera supposizione tratta dalle captazioni, ancheconsiderato che Testori aveva dichiarato di non conoscerepersonalmente il ricorrente; la prova della responsabilità è statacostruita su un soprannome e una intestazione cartolare, conviolazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio il figlioDavide ha semplicemente preso in presto il veicolo del padre eutilizzava la società di questi per intestare i veicoli e risparmiare suipassaggi di proprietà.3.4. Violazione di legge e vizio della motivazione perchéapodittica per non aver riqualificato in furto aggravato le condotteascritte a titolo di ricettazione a [OSCURATO:PERSONA] ai capi 3) e 6)della rubrica, avendo gli imputati ammesso la partecipazione ai furti,con conseguente travisamento della prova.3.5. Violazione di legge e vizio della motivazione perchéapodittica per non aver riqualificato in furto aggravato la condottaascritta a titolo di riciclaggio a [OSCURATO:PERSONA] al capo 7) dellarubrica, avendo la Corte di appello erroneamente valorizzato ledichiarazioni del Testori, la condanna si fonda su mere presunzioni, inmancanza di riscontri obiettivi. La difesa ha quindi sostenuto lapossibile riqualificazione in termini di ricettazione e non di riciclaggio.3.6. Violazione di legge e vizio della motivazione quanto allaposizione di [OSCURATO:PERSONA] nella determinazione della pena, conparticolare riferimento alla recidiva; le attenuanti generiche dovevanoessere concesse in regime di prevalenza attesa la minore rilevanzadella condotta posta in essere dal ricorrente e la recidiva è statavalorizzata in modo automatico.3.7. Violazione di legge e vizio della motivazione quantoalla posizione di [OSCURATO:PERSONA] nella determinazione della pena,con particolare riferimento alla recidiva, che è stata esclusivamentemenzionata dalla Corte di appello senza alcuna specifica considerazionein ordine alla gravità della condotta ascritta al ricorrente.3.8. Violazione di legge e vizio della motivazione sullestatuizioni civili, perché basata su argomentazioni del tutto assertive,con particolare riferimento alla provvisionale che non viene correlata inalcun modo alla gravita delle condotte accertate a carico dei singoliimputati.4. [OSCURATO:PERSONA]. Falsa applicazione dell’art. 192 cod.proc. pen. quanto alle dichiarazioni confessorie del ricorrente emanifesta illogicità e mancanza della motivazione per avere la Corte diappello confermato la qualificazione giuridica quale ricettazione dellecondotte di cui ai capi 2, 3, e 4 per mancanza di elementi di prova ariscontro delle dichiarazioni confessorie; la motivazione èmanifestamente illogica nel non tenere conto del fattore temporale edimmediatezza del possesso; gli argomenti utilizzati sono tra l’altro incontraddizione con l’intervenuta concessione delle circostanze5. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici,non consentiti, oltre che manifestamente infondati.6. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].I primi cinque motivi di ricorso possono essere trattaticongiuntamente, in quanto strettamente connessi tra loro e tuttiincentrati sulla contestazione della affermazione di responsabilità deiricorrenti per i reati agli stessi rispettivamente ascritti ai capi 3), 6) e7) della rubrica. I motivi non sono consentiti in quanto totalmenteversati in fatto, reiterativi in mancanza di confronto con la motivazione,logica ed argomentata, della Corte di appello, al fine evidente diintrodurre una lettura alternativa del merito non consentita in questasede, in presenza tra l’altro di una doppia decisione conforme sul punto(Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019,quanto alle condotte ascritte ai ricorrenti, con argomentazioni logichee approfondite, richiamando la corposa mole di elementi di indagine acarico degli stessi acquisiti ad esito della scelta di accedere al ritoabbreviato (pag. 8 quanto alle condivise considerazioni del giudice diprimo grado ed elementi di prova specificamente richiamati, pag. 12 esegg. quanto alle considerazioni relative alla esclusione del ricorso diuna ipotesi di ne bis in idem, oltre che quanto alle specifiche condotteascritte, puntualmente qualificate come ricettazione e riciclaggio). Nelgiungere alla affermazione di responsabilità la Corte di appello hacorrettamente applicato i principi di diritto affermati da questa Corte intema di ricettazione (Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv.280883-02; Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276935-01;Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n.52271 del 10/01/2016, Agyemang, Rv. 268643-01) e riciclaggio (Sez.2, n. 11277 del 04/03/2022, Gadaleta, Rv. 282820-01; Sez. 2, n.37559 del 30/05/2019, Kaies, Rv. 277080-01; Sez. 2, n. 35439 del15706/2021, Gambino, Rv. 281963-01; Sez. 2, n. n. 5505 del22/10/2013, Lumicisi, Rv. 258340-01) connotando puntualmente lecondotte dei ricorrenti, in assenza di qualsiasi travisamento della provao violazione di legge (tenendo conto anche della omessa giustificazionein ordine al possesso dei beni e della mancanza di elementispecializzanti per poter anche solo genericamente considerare l’ipotesialternativa proposta (anche tenuto conto delle acquisizioni conseguentialle dichiarazioni del Testori e del Locatelli e della portata inequivocadel materiale documentale, video e captazioni acquisite).Non sono consentiti in quanto non devoluti in sede di appello imotivi articolati quanto alla dosimetria della pena (sesto e settimomotivo). Tali motivi difatti non solo non risultano articolati nell’atto diappello, ma neanche riportati nel riepilogo della sentenza, che non èstato in alcun modo contestato dal ricorrente(Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01).Non consentito perché totalmente reiterativo, infine, l’ultimomotivo di ricorso che, pur intitolato in modo aspecifico con riferimentoalle statuizioni civili, tende a contestare non tanto la formula genericadi risarcimento del danno, quanto piuttosto la provvisionale in concretoindividuata dal giudice di primo grado. In tal senso occorre considerarecome il motivo si sia in realtà concentrato sulla decisione di primo gradoe comunque risultava formulato in modo del tutto generico, al limitedella inammissibilità già in sede di appello (solo in via di richiamosintetico nelle conclusioni dell’atto di appello a pag. 7). Il motivo,infatti, per la sua assoluta indeterminatezza e genericità avrebbedovuto essere dichiarato inammissibile (Sez. 4, n. 1982 del15/12/1998, Iannotta, Rv. 213220-01).7. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo proposto non è consentito, sia perchédeduce in modo non consentito la violazione di legge in relazione all’art.192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n.7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01), che perchè totalmentereiterativo, versato in fatto (evocando tra l’altro il capo 4) per il qualeè intervenuta sentenza di non doversi procedere) e volto all’evidenzaad introdurre una lettura alternativa del merito non consentita inquesta sede, in presenza di una logica ed argomentata motivazionedella Corte di appello, che ha applicato correttamente i principi di dirittoin tema di qualificazione della condotta ascritta, in assenza di qualsiasiforma di travisamento e correttamente considerando anche la portatadelle dichiarazioni confessorie.8. I ricorsi devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili,con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellacassa delle ammende.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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