CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 settembre 1969
Cassazione n. 25875/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05-09-1969, avverso la sentenza del 31-03-2023 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni rassegnate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 dicembre 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per quanto in questa sede rileva, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1, mesi 5, giorni 10 di reclusione ed euro 1.040 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 110, 624-625, comma 1, n. 5 cod. pen. (capo A) e 110 cod. pen., 21 lett. P) e U) e 30, comma 1, lett. H) della legge m 157 del 1992 (capo 6); fatti commessi in Cerda il 21 febbraio 2020. 2. Con sentenza del 20 gennaio 2023, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo A, perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela e, per l'effetto rideterminava la pena in 8 mesi di reclusione ed euro 400 di multa, confermando nel resto la pronuncia del Tribunale. 3. Avverso la sentenza della Corte di appello siciliana, Oneto, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa eccepisce la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., osservando che i giudici di secondo grado hanno applicato una pena più elevata nell'entità e diversa nella specie di quella prevista per la residua imputazione di cui ai capo B, ciò in quanto hanno ritenuto erroneamente che all'imputato fosse ascritto anche il reato di cui al capo C (art: 495 cod. pen.), che invece risulta ascritto al coimputato Fiore, mentre l'unico reato che residuava a carico di Oneto era quello contravvenzionale di cui al capo B, per il quale è applicabile la sola ammenda. Di qui la richiesta, di annullamento della sentenza impugnata, essendosi realizzata una vera e propria sostituzione di contestazioni tra i due coimputati. 3.1. Con memoria trasmessa il 16 febbraio 2024, il difensore di fiducia di Oneto ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] • Il ricorso è fondato. 1. Occorre premettere che, a seguito della declaratoria di improcedibilità per difetto di querela rispetto al reato di furto di cui al capo A, l'unica fattispecie residuata a carico di Oneto all'esito del giudizio di appello risulta essere quella contravvenzionale di cui al capo B, avente ad oggetto il reato ex art. 110 cod. Pen., 21 lett. P) e U) e 30, comma 1, lett. H) della legge n. 157 del 1992, contestato al ricorrente per avere concorso nella detenzione di 45 fringillidi in numero superiore a 5 e per aver esercitato la caccia con mezzi vietati, ossia reti, gabbie e strumenti, vivi di richiamo. Al solo coimputato [OSCURATO:PERSONA] è P2- stato contestato ai capo C il reato ex art. 495, comma 1, cod. pen., che invece nella motivazione della sentenza gravata è stato addebitato per errore a Oneto. 2. Ne consegue che la rideterminazione della pena da parte dei giudici di secondo grado risulta illegittima, atteso che la sanzione penale per i fatti contestati al capo B è quella dell'ammenda, per cui la pena applicata dalla Corte territoriale, 8 mesi di reclusione ed euro 400 di multa, è illegale, perché riferita a un delitto di cui Oneto non era chiamato a rispondere, dovendosi ritenere che, effettivamente, i giudici di appello abbiano confuso le posizioni dei due imputati appellanti. 3. All'errore della Corte territoriale non può porsi rimedio in questa sede, sollecitando la nuova rideterminazione della pena valutazioni di merito estranee al perimetro del giudizio di colpevolezza. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d