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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 09529/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 24/02/2020 dalla Corte d'Appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Fodaroni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, il rinvio della causa in attesa della decisione delle Sezioni Unite in ordine all'art. 131-bis cod.

Pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Trieste ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Udine, in data 15/02/2017, con la quale FALL [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., come meglio specificato ai capi da a) a d) della rubrica.

2. Ricorre per cassazione il FALL, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione clí penale responsabilità.

Si censura la sentenza per non aver ritenuto grossolana la falsificazione dei prodotti sequestrati al ricorrente, criticando la giurisprudenza contraria per la focalizzazione dell'interesse tutelato nella fede pubblica, e non nella libera determinazione dell'acquirente, qui neppure messa in pericolo.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Si censura la sentenza impugnata per aver motivato sulla scorta dei limiti edittali previsti per il reato di ricettazione, laddove invece la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata sollecitata, con l'atto di appello, solo in relazione alle contestazioni ex art. 474 cod.

Pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

2. Ritiene invero il Collegio di dover confermare, pur dinanzi alle articolate argomentazioni del ricorrente, l'indirizzo interpretativo del tutto costante nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui «integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; sì tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno» (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814).

2. E' invece fondato il secondo ordine di censure.

Deve osservarsi, al riguardo, che la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. era stata richiesta in relazione al solo reato di cui all'art. 474 cod. pen.; in ogni caso, il riferimento della Corte d'Appello alla valenza preclusiva del massimo edittale previsto per la ricettazione risulta ormai superato, alla luce della nota pronuncia della Consulta che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 131-bis cod, pen. nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati - come la ricettazione di particolare tenuità, ritenuta nel 2 caso di specie - per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva (C. cost., sent. n. 156 del 21 luglio 2020).

D'altra parte, nessun rilievo ostativo può a priori evincersi dalla continuazione tra i reati ascritti al FALL, avendo le Sezioni Unite recentissimannente affermato (informazione provvisoria) che la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione può risultare ostativa alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. non di per sé, ma soltanto se è ritenuta, in concreto, dal giudice idonea ad integrare una o più delle condizioni previste tassativamente dalla suddetta disposizione per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale (Sez.

U, 27/01/2022).

3. In tale contesto, e pur potendosi in astratto applicare la causa di non punibilità che qui rileva, anche d'ufficio, in questa sede (cfr. Sez. 2 , n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476) — si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Trieste, perché venga rivalutata alla luce dei mutati presupposti normativi l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ai reati ascritti all'odierno ricorrente.

P.Q.M.

Annulla la sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Trieste.

Così deciso il 27 genna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 24/02/2020 dalla Corte d'Appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Fodaroni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, il rinvio della causa in attesa della decisione delle Sezioni Unite in ordine all'art. 131-bis cod. Pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Trieste ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Udine, in data 15/02/2017, con la quale FALL [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., come meglio specificato ai capi da a) a d) della rubrica. 2. Ricorre per cassazione il FALL, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione clí penale responsabilità. Si censura la sentenza per non aver ritenuto grossolana la falsificazione dei prodotti sequestrati al ricorrente, criticando la giurisprudenza contraria per la focalizzazione dell'interesse tutelato nella fede pubblica, e non nella libera determinazione dell'acquirente, qui neppure messa in pericolo. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Si censura la sentenza impugnata per aver motivato sulla scorta dei limiti edittali previsti per il reato di ricettazione, laddove invece la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata sollecitata, con l'atto di appello, solo in relazione alle contestazioni ex art. 474 cod. Pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 2. Ritiene invero il Collegio di dover confermare, pur dinanzi alle articolate argomentazioni del ricorrente, l'indirizzo interpretativo del tutto costante nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui «integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; sì tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno» (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814). 2. E' invece fondato il secondo ordine di censure. Deve osservarsi, al riguardo, che la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. era stata richiesta in relazione al solo reato di cui all'art. 474 cod. pen.; in ogni caso, il riferimento della Corte d'Appello alla valenza preclusiva del massimo edittale previsto per la ricettazione risulta ormai superato, alla luce della nota pronuncia della Consulta che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 131-bis cod, pen. nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati - come la ricettazione di particolare tenuità, ritenuta nel 2 caso di specie - per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva (C. cost., sent. n. 156 del 21 luglio 2020). D'altra parte, nessun rilievo ostativo può a priori evincersi dalla continuazione tra i reati ascritti al FALL, avendo le Sezioni Unite recentissimannente affermato (informazione provvisoria) che la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione può risultare ostativa alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. non di per sé, ma soltanto se è ritenuta, in concreto, dal giudice idonea ad integrare una o più delle condizioni previste tassativamente dalla suddetta disposizione per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale (Sez. U, 27/01/2022). 3. In tale contesto, e pur potendosi in astratto applicare la causa di non punibilità che qui rileva, anche d'ufficio, in questa sede (cfr. Sez. 2 , n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476) — si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Trieste, perché venga rivalutata alla luce dei mutati presupposti normativi l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ai reati ascritti all'odierno ricorrente. P.Q.M. Annulla la sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Trieste. Così deciso il 27 genna
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