CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 13407/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la impugnata, il Tribunale di Napoli ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], accusati dei delitti di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, propria (capo C) e di bancarotta fraudolenta impropria (capo D), recependo l'accordo da loro raggiunto con il Pubblico Ministero. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore degli imputati, denunciando, con un solo motivo, l'errata qualificazione giuridica dei fatti. 3. I ricorsi sono inammissibili. La deducibilità in cassazione dell'erronea qualificazione del fatto, siccome operata dalla sentenza di patteggiamento, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, Maugeri, Rv. 272619). Già prima dell'introduzione dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., questa Corte aveva affermato, del resto, che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata anche con una succinta descrizione del fatto - che, nel caso di specie, invece, è stata diffusamente resa senza che ad essa sia stato opposto alcunché di specifico e concreto -, e con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824). Donde, essendo la sentenza impugnata motivata con riferimento a tutti i suddetti requisiti, il vizio dedotto deve ritenersi insussistente. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 Il Consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA] glia StIxe DEPOSITATA