Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2026

Cassazione n. 10924/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza del Tribunale di Brescia del 2 dicembre 2024, con la quale e stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 600 di ammenda, con sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria, per il reato di cui all'art. 187, commi 1-bis e 1-quater cod. strada; rilevato che il ricorso, così qualificato dalla Corte territoriale, risulta presentato da difensore non legittimato, perché non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria; in tal senso depone l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo il quale l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; considerato che la regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nell'albo speciale, non è derogata per il caso di appello convertito in ricorso (cfr. Sez.

U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119 - 01); verrebbero altrimenti elusi, in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso, gli obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione (Sez. 4, n. 35717 del 29/05/2024, Addolorato, non mass; Sez. 2, ord. n. 6596 del 13/12/2023, dep. 2024, Russo, Rv. 285990 - 01; Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208 - 01; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000 - 01; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Hasani, Rv. 256835 - 01; Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana, Rv. 256998 - 01). ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato' inammissibile, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA] estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza del Tribunale di Brescia del 2 dicembre 2024, con la quale e stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 600 di ammenda, con sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria, per il reato di cui all'art. 187, commi 1-bis e 1-quater cod. strada; rilevato che il ricorso, così qualificato dalla Corte territoriale, risulta presentato da difensore non legittimato, perché non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria; in tal senso depone l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo il quale l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; considerato che la regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nell'albo speciale, non è derogata per il caso di appello convertito in ricorso (cfr. Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119 - 01); verrebbero altrimenti elusi, in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso, gli obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione (Sez. 4, n. 35717 del 29/05/2024, Addolorato, non mass; Sez. 2, ord. n. 6596 del 13/12/2023, dep. 2024, Russo, Rv. 285990 - 01; Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208 - 01; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000 - 01; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Hasani, Rv. 256835 - 01; Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana, Rv. 256998 - 01). ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato' inammissibile, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA] estensore