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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12476/2026

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ura speciale allegata al ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale sonorappresentate e difese ex lege,– resistente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Lombardia – sez. n. 9 – n. 2515/2023, depositata il9 agosto 2023;Numero registro generale 5156/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 12476/2026Data pubblicazione 04/05/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 9 gennaio 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];1.

Il dott. [OSCURATO:PERSONA] presentava, in data 6 luglio 2018e 28 novembre 2018, all’Agenzia delle Entrate – Direzioneprovinciale I di Milano, due istanze di rimborso dell’IRAPversata, rispettivamente per l’annualità 2014 (primo acconto)e per gli anni dal 2014 (a partire dal secondo acconto) al 2017.Nelle istanze in questione il contribuente deduceva di averesvolto, negli anni in questione, la propria attività professionaledi consulente nell’àmbito della più ampia strutturaorganizzativa costituita dalla società di revisione [OSCURATO:SOCIETA].(facente parte del network mondiale KPMG) di cui era socio;che [OSCURATO:SOCIETA]. era il suo unico committente, e pertanto tuttoil reddito professionale da lui dichiarato proveniva dallasuddetta attività; che nell’espletamento degli incarichi che glivenivano assegnati svolgeva l’attività in assenza di una propriaautonoma organizzazione; che pertanto non sussisteva ilpresupposto impositivo di cui all’art. 2 del d.lgs. 15 dicembre1997, n. 446.2.

Formatosi il silenzio-rifiuto da parte dell’Amministrazionefinanziaria su entrambe le istanze di rimborso, il contribuenteproponeva distinti ricorsi dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Milano la quale, previa riunione degli stessi, consentenza n. 2201/2021, pronunciata in data 18 maggio 2021e depositata in segreteria il 19 maggio 2021, rigettavaentrambi i ricorsi, condannando il ricorrente alla rifusione dellespese di lite.R.G.

N. 5156/2024 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 5156/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 12476/2026Data pubblicazione 04/05/20263.

Interposto gravame dal contribuente, la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Lombardia – sez. n. 9, consentenza n. 2515/2023, pronunciata il 18 luglio 2023, edepositata in segreteria il 9 agosto 2023, rigettava l’appello,compensando integralmente le spese di lite.4.

Avverso tale ultima sentenza propone ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo(ricorso notificato il 26 febbraio 2024).L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio al solo fine dipartecipare all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370,comma 1, c.p.c.5.

Con decreto del 13 ottobre 2025 veniva fissata per ladiscussione l’adunanza camerale del 9 gennaio 2026, ai sensidegli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, il ricorrente che erroneamente laC.T.R. aveva attribuito rilievo, ai fini della verifica dellasussistenza del requisito dell’”autonoma organizzazione”, nongià alle dotazioni di personale e capitale facenti capo alricorrente (sostanzialmente nulle), bensì al personale ed allestrutture organizzative riferibili alla [OSCURATO:SOCIETA]., ossia ilcommittente dei servizi del dott. [OSCURATO:PERSONA] e dal qualequest’ultimo traeva tutti i suoi compensi professionali.2.

Il motivo è fondato.R.G.

N. 5156/2024 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 5156/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 12476/2026Data pubblicazione 04/05/2026Ed invero, come affermato dalle Sezioni Unite civili di questaCorte (Cass. 10 maggio 2016, n. 9451), il requisitodell’”autonoma organizzazione” di cui all’art. 2 del d.lgs. n.446/1997, quale presupposto impositivo dell’IRAP, ricorrequando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, ilresponsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito instrutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità edinteresse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’idquod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’eserciziodell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga inmodo non occasionale di lavoro altrui che superi la sogliadell’impiego di un collaboratore che esplichi di segreteriaovvero meramente esecutive (v. anche Cass. 25 maggio 2019,n. 12111; Cass. 19 aprile 2018, n. 9786).Orbene, affinché un lavoratore autonomo sia assoggettato adIRAP, è necessario non solo che egli sia inserito in unaautonoma organizzazione, ma che egli sia anche titolare diquesta organizzazione, e ne sia dunque responsabile (Cass. 16giugno 2022, n. 19397).Nella fattispecie in esame è incontroverso che il contribuente,pur essendo un lavoratore autonomo, non occupasse alcuncollaboratore alle proprie dipendenze e, quanto ai benistrumentali, non disponesse di una propria organizzazione, mafosse invece inserito stabilmente in una organizzazione facentecapo ad un distinto soggetto giuridico, e cioè la società diconsulenza [OSCURATO:SOCIETA]., che ne è l’unica responsabileorganizzativa.A nulla rileva, pertanto, che il contribuente si avvalesse ditale organizzazione, in quanto ciò che rileva, ai finiR.G.

N. 5156/2024 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 5156/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 12476/2026Data pubblicazione 04/05/2026dell’assoggettabilità all’IRAP, è che il contribuente sia il titolareed il responsabile di tale organizzazione.

Peraltro, non essendoil ricorrente a sostenere i costi per i collaboratori e dipendenti,non si vede come egli avrebbe potuto assumere decisione sullagestione di tale personale, al di là delle singole e specifichedirettive impartite nell’àmbito del singolo incarico di revisionedi volta in volta svolto (sul punto, Cass 15 marzo 2018, n.6439; Cass. 2 settembre 2016, n. 17566).Questa Corte, con specifico riguardo alla fattispecie nellaquale l'attività dell'eventuale soggetto passivo dell'imposizioneviene espletata a favore di un soggetto terzo già dotato di unapropria struttura organizzativa e deve coordinarsi conquest'ultima, ha elaborato il principio generale in forza delquale non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di unastruttura organizzata, ma è anche necessario che questastruttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso,non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profiliorganizzativi; non sono, pertanto, soggetti ad IRAP i proventiche un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le(v.

Cass. 13 giugno 2012, n. 9692, con riferimento al medicoche lavori presso una clinica privata diretta e organizzata daaltri).Tale principio ha trovato plurime attuazioni in tema diprofessionisti che svolgano, in tutto o in parte, la propriaanaloghi al presente, ove il professionista svolge un'attività diconsulenza per una società, di cui è socio, peraltro in misuramolto ridotta (Cass. 28 aprile 2023, n. 11238; Cass. 16 giugnoR.G.

N. 5156/2024 5Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 5156/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 12476/2026Data pubblicazione 04/05/20262022, n. 19397; Cass. 28 aprile 2021, n. 11140); in tali arrestiè stato affermato il principio per cui l'esercizio di un'attivitàprofessionale nell'ambito dell'organizzazione costituita da unasocietà di cui il professionista è socio (o dipendente), nonrealizza il presupposto impositivo costituito dall'autonomaorganizzazione (da ultimo, v.

Cass. 17 novembre 2025, nn.30281, 30284 e 30287; Cass. 8 gennaio 2025, nn. 293, 294 e295; Cass. 24 ottobre 2024, nn. 34337, 34328 e 34316; Cass.8 febbraio 2024, n. 3632; Cass. 25 luglio 2023, n. 22266;Cass. 5 maggio 2023, n. 11924).E’ stato quindi affermato il seguente principio di diritto: «Intema di IRAP, l'esercizio di un'attività professionale nell'ambitodell'organizzazione costituita da una società di cui ilprofessionista è socio non realizza il presupposto impositivocostituito dall'autonoma organizzazione, poiché è necessarioche la struttura faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai finioperativi, ma anche sotto i profili organizzativi, non essendoinvece soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomopercepisce come compenso per le attività svolte all'interno diuna struttura da altri organizzata. (Nella specie, la S.C. hacassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto soggetti adIRAP i compensi percepiti da un commercialista, per le attivitàsvolte avvalendosi dell'apparato strumentale dellacommittente società di revisione, di cui era socio)» (Cass. 14ottobre 2024, n. 26702).Irrilevante è, poi, a tal fine, la circostanza che il contribuentedetenesse all’epoca una quota di partecipazione nel capitalesociale della società di revisione: infatti, in ogni caso latitolarità e la responsabilità di tale autonoma organizzazioneR.G.

N. 5156/2024 6Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 5156/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 12476/2026Data pubblicazione 04/05/2026faceva comunque capo ad un soggetto (la [OSCURATO:SOCIETA].)diverso dal contribuente (nello stesso senso, per fattispecieanaloghe, v.

Cass 15 marzo 2018, n. 6439; Cass. 2 settembre2016, n. 17566).3.

Consegue l’accoglimento del ricorso; la sentenzaimpugnata deve quindi essere cassata e, non essendonecessari ulteriori accertamento di fatto, la causa può esseredecisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso originarioproposto dal contribuente, dandosi atto, peraltro, dellarinuncia parziale, da parte del ricorrente, alla richiesta dirimborso della somma di € 868,00, originariamente inclusanella richiesta di rimborso per l’annualità 2014, ed oggetto dieccezione di decadenza da parte dell’Ufficio.4.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’Agenziadelle Entrate per tutti e tre i gradi di giudizio, secondo laliquidazione di cui al dispositivo.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario proposto da[OSCURATO:PERSONA], ad eccezione della richiesta di rimborso di €868,00, originariamente inclusa nella richiesta di rimborso perl’annualità 2014.Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore delricorrente, delle spese di tutti i gradi di giudizio, che siliquidano: a) per il primo grado in € 2.600,00 per compensi,oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.; b) peril secondo grado in € 3.200,00 per compensi, oltre 15% perrimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.; c) per il grado diR.G.

N. 5156/2024 7Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 5156/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 12476/2026Data pubblicazione 04/05/2026legittimità in € 7.650,00 per compensi, oltre 15% per rimborsospese generali, C.A.P. ed I.V.A.Così deciso in Roma, 9 gennaio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 5156/2024 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ura speciale allegata al ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale sonorappresentate e difese ex lege,– resistente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Lombardia – sez. n. 9 – n. 2515/2023, depositata il9 agosto 2023;Numero registro generale 5156/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 12476/2026Data pubblicazione 04/05/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 9 gennaio 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];1. Il dott. [OSCURATO:PERSONA] presentava, in data 6 luglio 2018e 28 novembre 2018, all’Agenzia delle Entrate – Direzioneprovinciale I di Milano, due istanze di rimborso dell’IRAPversata, rispettivamente per l’annualità 2014 (primo acconto)e per gli anni dal 2014 (a partire dal secondo acconto) al 2017.Nelle istanze in questione il contribuente deduceva di averesvolto, negli anni in questione, la propria attività professionaledi consulente nell’àmbito della più ampia strutturaorganizzativa costituita dalla società di revisione [OSCURATO:SOCIETA].(facente parte del network mondiale KPMG) di cui era socio;che [OSCURATO:SOCIETA]. era il suo unico committente, e pertanto tuttoil reddito professionale da lui dichiarato proveniva dallasuddetta attività; che nell’espletamento degli incarichi che glivenivano assegnati svolgeva l’attività in assenza di una propriaautonoma organizzazione; che pertanto non sussisteva ilpresupposto impositivo di cui all’art. 2 del d.lgs. 15 dicembre1997, n. 446.2. Formatosi il silenzio-rifiuto da parte dell’Amministrazionefinanziaria su entrambe le istanze di rimborso, il contribuenteproponeva distinti ricorsi dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Milano la quale, previa riunione degli stessi, consentenza n. 2201/2021, pronunciata in data 18 maggio 2021e depositata in segreteria il 19 maggio 2021, rigettavaentrambi i ricorsi, condannando il ricorrente alla rifusione dellespese di lite.R.G. N. 5156/2024 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 5156/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 12476/2026Data pubblicazione 04/05/20263. Interposto gravame dal contribuente, la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Lombardia – sez. n. 9, consentenza n. 2515/2023, pronunciata il 18 luglio 2023, edepositata in segreteria il 9 agosto 2023, rigettava l’appello,compensando integralmente le spese di lite.4. Avverso tale ultima sentenza propone ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo(ricorso notificato il 26 febbraio 2024).L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio al solo fine dipartecipare all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370,comma 1, c.p.c.5. Con decreto del 13 ottobre 2025 veniva fissata per ladiscussione l’adunanza camerale del 9 gennaio 2026, ai sensidegli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, il ricorrente che erroneamente laC.T.R. aveva attribuito rilievo, ai fini della verifica dellasussistenza del requisito dell’”autonoma organizzazione”, nongià alle dotazioni di personale e capitale facenti capo alricorrente (sostanzialmente nulle), bensì al personale ed allestrutture organizzative riferibili alla [OSCURATO:SOCIETA]., ossia ilcommittente dei servizi del dott. [OSCURATO:PERSONA] e dal qualequest’ultimo traeva tutti i suoi compensi professionali.2. Il motivo è fondato.R.G. N. 5156/2024 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 5156/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 12476/2026Data pubblicazione 04/05/2026Ed invero, come affermato dalle Sezioni Unite civili di questaCorte (Cass. 10 maggio 2016, n. 9451), il requisitodell’”autonoma organizzazione” di cui all’art. 2 del d.lgs. n.446/1997, quale presupposto impositivo dell’IRAP, ricorrequando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, ilresponsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito instrutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità edinteresse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’idquod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’eserciziodell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga inmodo non occasionale di lavoro altrui che superi la sogliadell’impiego di un collaboratore che esplichi di segreteriaovvero meramente esecutive (v. anche Cass. 25 maggio 2019,n. 12111; Cass. 19 aprile 2018, n. 9786).Orbene, affinché un lavoratore autonomo sia assoggettato adIRAP, è necessario non solo che egli sia inserito in unaautonoma organizzazione, ma che egli sia anche titolare diquesta organizzazione, e ne sia dunque responsabile (Cass. 16giugno 2022, n. 19397).Nella fattispecie in esame è incontroverso che il contribuente,pur essendo un lavoratore autonomo, non occupasse alcuncollaboratore alle proprie dipendenze e, quanto ai benistrumentali, non disponesse di una propria organizzazione, mafosse invece inserito stabilmente in una organizzazione facentecapo ad un distinto soggetto giuridico, e cioè la società diconsulenza [OSCURATO:SOCIETA]., che ne è l’unica responsabileorganizzativa.A nulla rileva, pertanto, che il contribuente si avvalesse ditale organizzazione, in quanto ciò che rileva, ai finiR.G. N. 5156/2024 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 5156/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 12476/2026Data pubblicazione 04/05/2026dell’assoggettabilità all’IRAP, è che il contribuente sia il titolareed il responsabile di tale organizzazione. Peraltro, non essendoil ricorrente a sostenere i costi per i collaboratori e dipendenti,non si vede come egli avrebbe potuto assumere decisione sullagestione di tale personale, al di là delle singole e specifichedirettive impartite nell’àmbito del singolo incarico di revisionedi volta in volta svolto (sul punto, Cass 15 marzo 2018, n.6439; Cass. 2 settembre 2016, n. 17566).Questa Corte, con specifico riguardo alla fattispecie nellaquale l'attività dell'eventuale soggetto passivo dell'imposizioneviene espletata a favore di un soggetto terzo già dotato di unapropria struttura organizzativa e deve coordinarsi conquest'ultima, ha elaborato il principio generale in forza delquale non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di unastruttura organizzata, ma è anche necessario che questastruttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso,non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profiliorganizzativi; non sono, pertanto, soggetti ad IRAP i proventiche un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le(v. Cass. 13 giugno 2012, n. 9692, con riferimento al medicoche lavori presso una clinica privata diretta e organizzata daaltri).Tale principio ha trovato plurime attuazioni in tema diprofessionisti che svolgano, in tutto o in parte, la propriaanaloghi al presente, ove il professionista svolge un'attività diconsulenza per una società, di cui è socio, peraltro in misuramolto ridotta (Cass. 28 aprile 2023, n. 11238; Cass. 16 giugnoR.G. N. 5156/2024 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 5156/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 12476/2026Data pubblicazione 04/05/20262022, n. 19397; Cass. 28 aprile 2021, n. 11140); in tali arrestiè stato affermato il principio per cui l'esercizio di un'attivitàprofessionale nell'ambito dell'organizzazione costituita da unasocietà di cui il professionista è socio (o dipendente), nonrealizza il presupposto impositivo costituito dall'autonomaorganizzazione (da ultimo, v. Cass. 17 novembre 2025, nn.30281, 30284 e 30287; Cass. 8 gennaio 2025, nn. 293, 294 e295; Cass. 24 ottobre 2024, nn. 34337, 34328 e 34316; Cass.8 febbraio 2024, n. 3632; Cass. 25 luglio 2023, n. 22266;Cass. 5 maggio 2023, n. 11924).E’ stato quindi affermato il seguente principio di diritto: «Intema di IRAP, l'esercizio di un'attività professionale nell'ambitodell'organizzazione costituita da una società di cui ilprofessionista è socio non realizza il presupposto impositivocostituito dall'autonoma organizzazione, poiché è necessarioche la struttura faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai finioperativi, ma anche sotto i profili organizzativi, non essendoinvece soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomopercepisce come compenso per le attività svolte all'interno diuna struttura da altri organizzata. (Nella specie, la S.C. hacassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto soggetti adIRAP i compensi percepiti da un commercialista, per le attivitàsvolte avvalendosi dell'apparato strumentale dellacommittente società di revisione, di cui era socio)» (Cass. 14ottobre 2024, n. 26702).Irrilevante è, poi, a tal fine, la circostanza che il contribuentedetenesse all’epoca una quota di partecipazione nel capitalesociale della società di revisione: infatti, in ogni caso latitolarità e la responsabilità di tale autonoma organizzazioneR.G. N. 5156/2024 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 5156/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 12476/2026Data pubblicazione 04/05/2026faceva comunque capo ad un soggetto (la [OSCURATO:SOCIETA].)diverso dal contribuente (nello stesso senso, per fattispecieanaloghe, v. Cass 15 marzo 2018, n. 6439; Cass. 2 settembre2016, n. 17566).3. Consegue l’accoglimento del ricorso; la sentenzaimpugnata deve quindi essere cassata e, non essendonecessari ulteriori accertamento di fatto, la causa può esseredecisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso originarioproposto dal contribuente, dandosi atto, peraltro, dellarinuncia parziale, da parte del ricorrente, alla richiesta dirimborso della somma di € 868,00, originariamente inclusanella richiesta di rimborso per l’annualità 2014, ed oggetto dieccezione di decadenza da parte dell’Ufficio.4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’Agenziadelle Entrate per tutti e tre i gradi di giudizio, secondo laliquidazione di cui al dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario proposto da[OSCURATO:PERSONA], ad eccezione della richiesta di rimborso di €868,00, originariamente inclusa nella richiesta di rimborso perl’annualità 2014.Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore delricorrente, delle spese di tutti i gradi di giudizio, che siliquidano: a) per il primo grado in € 2.600,00 per compensi,oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.; b) peril secondo grado in € 3.200,00 per compensi, oltre 15% perrimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.; c) per il grado diR.G. N. 5156/2024 7Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 5156/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 12476/2026Data pubblicazione 04/05/2026legittimità in € 7.650,00 per compensi, oltre 15% per rimborsospese generali, C.A.P. ed I.V.A.Così deciso in Roma, 9 gennaio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 5156/2024 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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