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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17812/2026

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n domiciliotelematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, entrambe rappresentatee difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del rappresentante in attiindicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 120/2025depositata il 14/01/2025;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 14/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto che la circostanza di un eventuale mancato versamento di quantodovuto a titolo di contributo unificato non osta alla definizione del ricorsosenza che lo si esamini nel merito (impedendo quel mancato versamentoNumero registro generale 17231/2025Numero sezionale 310/2026Numero di raccolta generale 17812/2026Data pubblicazione 04/06/2026appunto solo la disamina del ricorso, ciò a cui non può equipararsi l’esitodel subprocedimento descritto dall’art. 380-bis c.p.c.), mentre partericorrente resta obbligata al versamento di quanto ancora eventualmentedovuto ed esposta alla doverosa azione di recupero da parte deicompetenti uffici;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Dà atto che resta impregiudicato l’eventuale debito di parte ricorrente perquanto fosse ancora dovuto a titolo di contributo unificato, da recuperarsinelle forme di legge e da parte del competente ufficio.Così deciso in Roma, il 03/06/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n domiciliotelematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, entrambe rappresentatee difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del rappresentante in attiindicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 120/2025depositata il 14/01/2025;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 14/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto che la circostanza di un eventuale mancato versamento di quantodovuto a titolo di contributo unificato non osta alla definizione del ricorsosenza che lo si esamini nel merito (impedendo quel mancato versamentoNumero registro generale 17231/2025Numero sezionale 310/2026Numero di raccolta generale 17812/2026Data pubblicazione 04/06/2026appunto solo la disamina del ricorso, ciò a cui non può equipararsi l’esitodel subprocedimento descritto dall’art. 380-bis c.p.c.), mentre partericorrente resta obbligata al versamento di quanto ancora eventualmentedovuto ed esposta alla doverosa azione di recupero da parte deicompetenti uffici;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Dà atto che resta impregiudicato l’eventuale debito di parte ricorrente perquanto fosse ancora dovuto a titolo di contributo unificato, da recuperarsinelle forme di legge e da parte del competente ufficio.Così deciso in Roma, il 03/06/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]
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