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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 1965

Cassazione n. 20925/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/04/1965 avverso l'ordinanza del 11/11/2024 del G.i.p. del Tribunale di Arezzo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Arezzo, quale giudice dell'esecuzione, ha ridotto l'importo della confisca per equivalente disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di 1.468.073,22 euro con riferimento alla sentenza emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Arezzo in data 11 settembre 2019, irrevocabile il 30 giugno 2020, in relazione profitto del delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato ai capi 4) e 15).

2. Avverso l'indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale.

Il difensore rappresenta che, con la sentenza di merito, non era stata dlcuna confisca nei confronti del Ricci, e, in relazione a tale omessa statuizione, il pubblico ministero non aveva proposto impugnazione.

Aggiunge il difensore che, nella specie, il giudice dell'esecuzione ha disposto la confisca per equivalente al Ricci, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, che non l'aveva applicata, in relazione a fatti commessi negli anni 2012 e 2013, quando l'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 non era ancora in vigore; di conseguenza, la norma, avendo natura sanzionatoria, non potrebbe avere applicazione retroattiva, pena la violazione dell'art. 25, comma 2, Cost. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente fondato.

2. In primo luogo si osserva che la tesi insinuata dal ricorrente, ossia che in sede esecutiva non potrebbe mai essere disposta la confisca per equivalente, urta contro la chiara previsione dell'art. 676 cod. proc. pen., che attribuisce la giudice dell'esecuzione "la competenza a decidere (...) in ordine (...) alla confisca", senza operare alcuna distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente, purché si tratti di confisca obbligatoria.

In questo senso è schierata, compatta, la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato che, in sede di esecuzione è consentito, in forza del disposto di cui all'art. 676 cod. proc. pen., disporre la confisca per equivalente del profitto del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., qualora la sentenza irrevocabile di applicazione della pena non vi abbia provveduto, attesa la natura obbligatoria della stessa ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. (Sez. 1, n. 282 del 11/12/2019, dep. 2020, Primiterra, Rv. 278464; nello stesso senso, Sez. 1, n. 23716 del 15/12/2016, Rv. 270112; Sez. 3, n. 43397 del 10/09/2015, Rv. 265093).

Allo stesso modo, con riferimento alla confisca obbligatoria prevista Of dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, si è affermato che il giudice di appello, in mancanza di gravame del pubblico ministero, non può disporre la confisca ex art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non ordinata dal giudice di primo grado, ostandovi il divieto di reformatio in peius; nondimeno all'omissione del provvedimento può porsi rimedio in sede di esecuzione, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 7587 del 13/11/2019, dep. 2020, Albanelli, Rv. 278598).

In altri termini, ciò che assume rilievo non è il carattere punitivo della confisca per equivalente, bensì la natura obbligatoria della sua applicazione, che, con riguardo ai reati tributari, è imposta dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 - e, prima ancora, come si dirà a breve, dall'art. 1, comma 143,

I. 24 dicembre 2007, n. 244 -, essendo "sempre ordinata" nel caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen.

Deve quindi ribadirsi che, trattandosi, di una statuizione imposta dalla legge, la confisca, anche per equivalente, può essere ordinata anche dal giudice dell'esecuzione secondo l'espressa previsione dell'art. 676 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 43397 del 10/09/2015, Lombardo, Rv. 265093, in motivazione; Sez. 1, n. 43521 del 19/09/2013, Strangio e altri, Rv. 257039; Sez. 3, n. 44445 del 9/10/2013, Cruciani, Rv. 257616; Sez. 6, n. 10623 del 19/02/2014, Laklaa, Rv. 261886). 1 In secondo luogo, come correttamente rilevato dal G.i.p., deve confermarsi la piena legittimità della confisca ai sensi dell'art. dell'art. 1, comma 143,

I. 24 dicembre 2007, n. 244, norma vigente al momento dei fatti per i quali è intervenuta la condanna definitiva.

L'art. 1, comma 143,

I. 24 dicembre 2007, n. 244, così disponeva: «nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale», il quale stabilisce che «in caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale (...) è sempre ordinata la condisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reato ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto».L'art. 1, comma 143,

I. 24 dicembre 2007, n. 244 è stato successivamente abrogato dall'art. 14 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, che, tuttavia, ha contestualmente introdotto, nel corpo del d.lgs. n. 74 del 2000, l'art. 12-bis, a tenore del quale la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena.

Secondo il costante orientamento assunto da questa Sezione, e con il quale il ricorrente omette di misurarsi criticamente, tra le due disposizioni appena indicate vi è continuità normativa, come chiaramente si desume dal confronto letterale delle norme appena indicate (cfr. Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, P.G. in proc.

Lombardo, Rv. 268386; Sez. 3, n. 35226 del 16/06/2016, D'Agapito, Rv. 267764; Sez. 3, n. 23737 del 28/04/2016, Ecologia, Rv. 267383), sicché non si è in presenza né di un fenomeno di successione di leggi nel tempo, né di applicazione retroattiva di una norma di contenuto sanzionatorio, quale la confisca per equivalente, che ben poteva - anzi, doveva - essere disposta, per il delitto ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2001, ai sensi dell'art. 1, comma 143,

I. n. 244 del 2007, vigente al momento dei fatti.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/04/1965 avverso l'ordinanza del 11/11/2024 del G.i.p. del Tribunale di Arezzo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Arezzo, quale giudice dell'esecuzione, ha ridotto l'importo della confisca per equivalente disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di 1.468.073,22 euro con riferimento alla sentenza emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Arezzo in data 11 settembre 2019, irrevocabile il 30 giugno 2020, in relazione profitto del delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato ai capi 4) e 15). 2. Avverso l'indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Il difensore rappresenta che, con la sentenza di merito, non era stata dlcuna confisca nei confronti del Ricci, e, in relazione a tale omessa statuizione, il pubblico ministero non aveva proposto impugnazione. Aggiunge il difensore che, nella specie, il giudice dell'esecuzione ha disposto la confisca per equivalente al Ricci, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, che non l'aveva applicata, in relazione a fatti commessi negli anni 2012 e 2013, quando l'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 non era ancora in vigore; di conseguenza, la norma, avendo natura sanzionatoria, non potrebbe avere applicazione retroattiva, pena la violazione dell'art. 25, comma 2, Cost. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente fondato. 2. In primo luogo si osserva che la tesi insinuata dal ricorrente, ossia che in sede esecutiva non potrebbe mai essere disposta la confisca per equivalente, urta contro la chiara previsione dell'art. 676 cod. proc. pen., che attribuisce la giudice dell'esecuzione "la competenza a decidere (...) in ordine (...) alla confisca", senza operare alcuna distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente, purché si tratti di confisca obbligatoria. In questo senso è schierata, compatta, la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato che, in sede di esecuzione è consentito, in forza del disposto di cui all'art. 676 cod. proc. pen., disporre la confisca per equivalente del profitto del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., qualora la sentenza irrevocabile di applicazione della pena non vi abbia provveduto, attesa la natura obbligatoria della stessa ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. (Sez. 1, n. 282 del 11/12/2019, dep. 2020, Primiterra, Rv. 278464; nello stesso senso, Sez. 1, n. 23716 del 15/12/2016, Rv. 270112; Sez. 3, n. 43397 del 10/09/2015, Rv. 265093). Allo stesso modo, con riferimento alla confisca obbligatoria prevista Of dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, si è affermato che il giudice di appello, in mancanza di gravame del pubblico ministero, non può disporre la confisca ex art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non ordinata dal giudice di primo grado, ostandovi il divieto di reformatio in peius; nondimeno all'omissione del provvedimento può porsi rimedio in sede di esecuzione, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 7587 del 13/11/2019, dep. 2020, Albanelli, Rv. 278598). In altri termini, ciò che assume rilievo non è il carattere punitivo della confisca per equivalente, bensì la natura obbligatoria della sua applicazione, che, con riguardo ai reati tributari, è imposta dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 - e, prima ancora, come si dirà a breve, dall'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244 -, essendo "sempre ordinata" nel caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. Deve quindi ribadirsi che, trattandosi, di una statuizione imposta dalla legge, la confisca, anche per equivalente, può essere ordinata anche dal giudice dell'esecuzione secondo l'espressa previsione dell'art. 676 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 43397 del 10/09/2015, Lombardo, Rv. 265093, in motivazione; Sez. 1, n. 43521 del 19/09/2013, Strangio e altri, Rv. 257039; Sez. 3, n. 44445 del 9/10/2013, Cruciani, Rv. 257616; Sez. 6, n. 10623 del 19/02/2014, Laklaa, Rv. 261886). 1 In secondo luogo, come correttamente rilevato dal G.i.p., deve confermarsi la piena legittimità della confisca ai sensi dell'art. dell'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, norma vigente al momento dei fatti per i quali è intervenuta la condanna definitiva. L'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, così disponeva: «nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale», il quale stabilisce che «in caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale (...) è sempre ordinata la condisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reato ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto».L'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244 è stato successivamente abrogato dall'art. 14 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, che, tuttavia, ha contestualmente introdotto, nel corpo del d.lgs. n. 74 del 2000, l'art. 12-bis, a tenore del quale la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena. Secondo il costante orientamento assunto da questa Sezione, e con il quale il ricorrente omette di misurarsi criticamente, tra le due disposizioni appena indicate vi è continuità normativa, come chiaramente si desume dal confronto letterale delle norme appena indicate (cfr. Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 268386; Sez. 3, n. 35226 del 16/06/2016, D'Agapito, Rv. 267764; Sez. 3, n. 23737 del 28/04/2016, Ecologia, Rv. 267383), sicché non si è in presenza né di un fenomeno di successione di leggi nel tempo, né di applicazione retroattiva di una norma di contenuto sanzionatorio, quale la confisca per equivalente, che ben poteva - anzi, doveva - essere disposta, per il delitto ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2001, ai sensi dell'art. 1, comma 143, I. n. 244 del 2007, vigente al momento dei fatti. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell
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