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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27744/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo è costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 1 e 2); ii) il secondo motivo investe il trattamento punitivo, determinato, peraltro, in misura prossima al minimo edittale, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione, nella quale, peraltro, sono valorizzati i precedenti penali dell'imputato, senza alcun riferimento alla recidiva, non contestata all'imputato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.MIl Consiglier -estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Debor- cione Angelo pozzi EPO5 í TATJ\ I N CAt'..ì4: ET: Sezi(7, • 23 Ll',6 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa K lenzente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo è costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 1 e 2); ii) il secondo motivo investe il trattamento punitivo, determinato, peraltro, in misura prossima al minimo edittale, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione, nella quale, peraltro, sono valorizzati i precedenti penali dell'imputato, senza alcun riferimento alla recidiva, non contestata all'imputato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.MIl Consiglier -estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Debor- cione Angelo pozzi EPO5 í TATJ\ I N CAt'..ì4: ET: Sezi(7, • 23 Ll',6 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa K lenzente
Sentenza Cassazione n. 27744/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris