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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19132/2024

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA].

RECUPERATORIA dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere re latore A d. 19 / 06/2024 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 19448 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 19448del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 88C11 B180B ) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71E07B792X) -ricorrente- nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 182/2022, pubblicatain data 10 febbraio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 19 giugno 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha notificato ad [OSCURATO:PERSONA] una cartella di pagamento per crediti iscritti a ruolo dalle Prefetture di Roma e BAT (Barletta, Andria, Trani), aventi ad oggetto sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al co- dice della strada. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, Ric. n. 19448/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 contestando l’omessa notifica dei verbali di accertamento delle violazioni.

L’opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Brindisi.

Il Tribunale di Brindisi, in riforma della decisione di primo grado, ha invece dichiarato inammissibile l’opposizione.

Ricorre il Carbotta, sulla base di un unicomotivo.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ente intimato.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. Si premette che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto la pre- sente opposizione a seguitodella notificazione di una cartella di pagamento da parte dell’agente della riscossione avente ad og- getto crediti iscritti a ruolo dalle Prefetture di Roma e BAT (Bar- letta, Andria, Trani), derivanti da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, contestando l’omessa notifica dei verbali di accertamento delle violazioni.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte «l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per viola- zione del codice della strada, ove la parte deduca che essa co- stituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della viola- zione, deve essere proposta ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell’opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 –01; conf.: Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 26843 del 23/10/2018, Rv. 650849 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 14266 del 25/05/2021, Rv. 661443 -01).

Ric. n. 19448/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 Tanto premesso, risulta pregiudiziale ed assorbente il rilievo della nullità del giudizio di merito, che si è svolto in mancanza degli enti creditori (nella specie: Prefetture di Roma e BAT - Barletta, Andria, Trani),i quali sono litisconsorti necessari nei giudizi di opposizione a cartelle di pagamentorelative al paga- mento di sanzioniamministrative per violazione del codice della strada, ove il destinatario dell’intimazione deduca , a fonda- mento dell’opposizione, la mancata notifica del verbale (o dei verbali)di accertamento dell’infrazione, così proponendo, in via cd.

“recuperatoria”, una opposizione a sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 150 del 2011 e non una vera e propria opposizione all’esecuzione o agli atti esecu- tivi ai sensi degli artt. 615 e/o 617 c.p.c. (Cass., Sez.3, Ordi- nanza n. 11661 del 30/04/2024, Rv. 670796 –01: «nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, la legittimazione pas- siva spetta non soltanto all’ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all’esattore che ha emesso l’atto opposto e ha per- ciò interesse a resistere, in ragione dell’incidenza che un’even- tuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale»; in senso conforme, cfr.: Cass.,Sez. 3, Ordinanza n. 3870 del 12/02/2024, Rv. 670113 – 01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023, Rv. 669451 –01; Sez. 6 -5, Ordinanza n. 15900 del 26/06/2017, Rv. 644728 –01; Sez. 6 -2, Ordinanza n. 12385 del 21/05/2013, Rv. 626230 – 01 ) .

Laddove, come nella specie,uno dei litisconsorti necessari non sia stato evocato in giudizio, la sentenza resa è“inutiliter data” e la conseguente nullità, se non precedentemente rilevata in sede di merito, deve essere rilevata –anche d’ufficio – dal giu- dice di legittimità, con rimessione della causa al giudice di primo Ric. n. 19448/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 grado, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c. (cfr., in generale: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la viola-zione delle norme sul litiscon- sorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cas- sazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 –01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 – 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020, Rv. 656992 -01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez.

U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 –01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 - 01).

Va, in definitiva, dichiarata la nullità del giudizio, di primo e secondo grado, per difetto di integrità del contraddittorio, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rimessione della causa al giudice di primo grado. 2.Decidendo sul ricorso, la sentenza impugnata è cassata, con rimessione al Giudice di [OSCURATO:PERSONA] , in persona di diverso magistrato, quale giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., anche per le spese del giudizio di legittimità.

Per questi motivi La Corte: - decidendo su l ricorso , cassa la sentenza impugnata, con rimessione del giudizio al Giudice di Pace di Brindisi, ai Ric. n. 19448/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., anche per le spese del giudizio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]. RECUPERATORIA dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere re latore A d. 19 / 06/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 19448 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 19448del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 88C11 B180B ) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71E07B792X) -ricorrente- nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 182/2022, pubblicatain data 10 febbraio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 19 giugno 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha notificato ad [OSCURATO:PERSONA] una cartella di pagamento per crediti iscritti a ruolo dalle Prefetture di Roma e BAT (Barletta, Andria, Trani), aventi ad oggetto sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al co- dice della strada. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, Ric. n. 19448/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 contestando l’omessa notifica dei verbali di accertamento delle violazioni. L’opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Brindisi. Il Tribunale di Brindisi, in riforma della decisione di primo grado, ha invece dichiarato inammissibile l’opposizione. Ricorre il Carbotta, sulla base di un unicomotivo. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ente intimato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Si premette che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto la pre- sente opposizione a seguitodella notificazione di una cartella di pagamento da parte dell’agente della riscossione avente ad og- getto crediti iscritti a ruolo dalle Prefetture di Roma e BAT (Bar- letta, Andria, Trani), derivanti da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, contestando l’omessa notifica dei verbali di accertamento delle violazioni. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte «l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per viola- zione del codice della strada, ove la parte deduca che essa co- stituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della viola- zione, deve essere proposta ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell’opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 –01; conf.: Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 26843 del 23/10/2018, Rv. 650849 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 14266 del 25/05/2021, Rv. 661443 -01). Ric. n. 19448/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 Tanto premesso, risulta pregiudiziale ed assorbente il rilievo della nullità del giudizio di merito, che si è svolto in mancanza degli enti creditori (nella specie: Prefetture di Roma e BAT - Barletta, Andria, Trani),i quali sono litisconsorti necessari nei giudizi di opposizione a cartelle di pagamentorelative al paga- mento di sanzioniamministrative per violazione del codice della strada, ove il destinatario dell’intimazione deduca , a fonda- mento dell’opposizione, la mancata notifica del verbale (o dei verbali)di accertamento dell’infrazione, così proponendo, in via cd. “recuperatoria”, una opposizione a sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 150 del 2011 e non una vera e propria opposizione all’esecuzione o agli atti esecu- tivi ai sensi degli artt. 615 e/o 617 c.p.c. (Cass., Sez.3, Ordi- nanza n. 11661 del 30/04/2024, Rv. 670796 –01: «nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, la legittimazione pas- siva spetta non soltanto all’ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all’esattore che ha emesso l’atto opposto e ha per- ciò interesse a resistere, in ragione dell’incidenza che un’even- tuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale»; in senso conforme, cfr.: Cass.,Sez. 3, Ordinanza n. 3870 del 12/02/2024, Rv. 670113 – 01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023, Rv. 669451 –01; Sez. 6 -5, Ordinanza n. 15900 del 26/06/2017, Rv. 644728 –01; Sez. 6 -2, Ordinanza n. 12385 del 21/05/2013, Rv. 626230 – 01 ) . Laddove, come nella specie,uno dei litisconsorti necessari non sia stato evocato in giudizio, la sentenza resa è“inutiliter data” e la conseguente nullità, se non precedentemente rilevata in sede di merito, deve essere rilevata –anche d’ufficio – dal giu- dice di legittimità, con rimessione della causa al giudice di primo Ric. n. 19448/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 grado, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c. (cfr., in generale: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la viola-zione delle norme sul litiscon- sorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cas- sazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 –01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 – 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020, Rv. 656992 -01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 –01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 - 01). Va, in definitiva, dichiarata la nullità del giudizio, di primo e secondo grado, per difetto di integrità del contraddittorio, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rimessione della causa al giudice di primo grado. 2.Decidendo sul ricorso, la sentenza impugnata è cassata, con rimessione al Giudice di [OSCURATO:PERSONA] , in persona di diverso magistrato, quale giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., anche per le spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte: - decidendo su l ricorso , cassa la sentenza impugnata, con rimessione del giudizio al Giudice di Pace di Brindisi, ai Ric. n. 19448/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., anche per le spese del giudizio di
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