CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 33603/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tania con sentenza ex art. 599-bisc o d . p r o c . p e n . i n d a t a 1 2 g i u g n o 2 0 2 6 , a p p l i c a v a aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ritenuta la continuazione tra i fatti dipartecipazione ad associazione mafiosa, porto illegale di arma da fuoco edetenzione illecita di stupefacenti giudicati nel presente procedimento e quelligiudicati dalla Corte di appello di Catania con sentenza 13-2-2026, la penacomplessiva di anni 8 di reclusione.Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione l’imputato tramite ildifensore avv.to XXXXXXXX lamentando, con unico motivo, violazione di legge inpunto determinazione della pena in misura superiore al minimo.Ciò posto il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017-, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perchéproposta avverso sentenza di concordato in appello che ha fatto applicazionedella pena richiesta dalle stesse parti senza incorrere in alcuna violazione dilegge; al proposito infatti va fatta applicazione dell’orientamento secondo cui nonsono deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguitodi concordato in appello i vizi attinenti alla determinazione della pena che noncomportino la sua illegalità, ostandovi la natura consensualistica dell'istituto e lasua funzione deflattiva (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Rv. 289033 - 02).Sul tema va anche ricordato il recente insegnamento delle Sezioni Unite resoall’udienza del 9 luglio 2026 ric. XXXXXX che hanno escluso che avverso lasentenza emessa a seguito di concordato in appello, siano deducibili con ilricorso per cassazione vizi attinenti alla determinazione della pena noncomportanti l’illegalità della stessa.Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso che, in quanto avanzato daimputato minorenne non prevede la condanna al pagamento delle speseprocessuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.