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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 35582/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto, con un'unica doglianza, contrasta il giudizio speso in relazione alla ritenuta recidiva, il quale, per contro, considerato l'argomentare complessivo messo in campo dalla Corte del merito, non merita censure prospettabili in sede di legittimità, perché diretto a porre in risalto la maggiore riprovolevezza della condotta a giudizio, sintomo di una ingravescente pericolosità del prevenuto, rimasta insensibile alle precedenti condanne per fatti analoghi e messa ulteriormente in evidenza, in termini di più marcata pervicacia della relativa tendenza a delinquere, dal contesto temporale di riferimento (connotato dal noto fenomeno pandemico e dunque dalle maggiori difficoltà di esecuzione del proposito illecito per le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto, con un'unica doglianza, contrasta il giudizio speso in relazione alla ritenuta recidiva, il quale, per contro, considerato l'argomentare complessivo messo in campo dalla Corte del merito, non merita censure prospettabili in sede di legittimità, perché diretto a porre in risalto la maggiore riprovolevezza della condotta a giudizio, sintomo di una ingravescente pericolosità del prevenuto, rimasta insensibile alle precedenti condanne per fatti analoghi e messa ulteriormente in evidenza, in termini di più marcata pervicacia della relativa tendenza a delinquere, dal contesto temporale di riferimento (connotato dal noto fenomeno pandemico e dunque dalle maggiori difficoltà di esecuzione del proposito illecito per le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 35582/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris