Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24624/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i primi due motivi di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale del reato di truffa e alla mancata assoluzione dell'odierno ricorrente per inidoneità dell'azione e/o assenza di prove, risultano formulati in termini alquanto generici, essendo totalmente privi di concreta specificità e di qualsivoglia riferimento all'effettivo contenuto della motivazione della sentenza impugnata e, pertanto, non connotati dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità, dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; ritenuto che il terzo motivo di ricorso (erroneamente indicato, come il secondo, con il n. 2), con cui si censura l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena, oltre che riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello, risulta anche manifestamente infondato, a fronte dell'adeguata motivazione con cui la Corte territoriale ha sottolineato la congruità della pena determinata dal giudice di primo grado (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243) e la non configurabilità delle invocate diminuenti, tenuto conto dell'assenza di elementi di segno positivo, della mancanza di un qualsivoglia intento collaborativo o di altro sintomo di resipiscenza da parte dell'imputato, nonché della presenza di precedenti specifici a suo carico (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 - 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i primi due motivi di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale del reato di truffa e alla mancata assoluzione dell'odierno ricorrente per inidoneità dell'azione e/o assenza di prove, risultano formulati in termini alquanto generici, essendo totalmente privi di concreta specificità e di qualsivoglia riferimento all'effettivo contenuto della motivazione della sentenza impugnata e, pertanto, non connotati dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità, dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; ritenuto che il terzo motivo di ricorso (erroneamente indicato, come il secondo, con il n. 2), con cui si censura l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena, oltre che riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello, risulta anche manifestamente infondato, a fronte dell'adeguata motivazione con cui la Corte territoriale ha sottolineato la congruità della pena determinata dal giudice di primo grado (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243) e la non configurabilità delle invocate diminuenti, tenuto conto dell'assenza di elementi di segno positivo, della mancanza di un qualsivoglia intento collaborativo o di altro sintomo di resipiscenza da parte dell'imputato, nonché della presenza di precedenti specifici a suo carico (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 - 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24624/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris