CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 33827/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo kannullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento al capo B) delliimputazione per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Inammissibile nel resto. Rideterminarsi la pena in mesi sei e giorni venti di reclusione ed 500 di multa. [OSCURATO:PERSONA] i.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del ribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti di tentato furto in luogo di privata dimora e possesso di arnesi atti allo scasso, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia e procuratore speciale, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge quattro motivi. 2.1. Inosservanza dell'art. 179 cod. proc. pen. per omessa citazione dell'imputato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi al Tribunale di Palermo, con conseguente nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio del 26 luglio 2016 e di tutti gli atti successivi. Espone che, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Palermo aveva disposto la rinnovazione della notifica del D.C. e del verbale di udienza, stante la mancata consegna all'imputato del plico contenente il decreto di citazione a giudizio per irreperibilità del destinatario. La notifica disposta dal Tribunale non 'enne, tuttavia, mai effettuata; da qui, la nullità assoluta e insanabile, che la Corte di appello vrebbe dovuto rilevare d'ufficio. 2.2. Erronea applicazione degli artt. 157 — 160 — 161 cod. pen. e 129 cod. proc, pen. in relazione al reato di cui all' art. 707 cod. pen. (commesso il 10/05/2014), che risultava prescritto già alla data della sentenza impugnata ( 30/06/2022). 2.3. Vizi della motivazione anche per travisamento della prova con riguardo alla ritenuta colpevolezza dell'imputato. Si sostiene che la Corte di appello avrebbe reso una motivazione contraddittoria e illogica, omettendo di confrontare le dichiarazioni dell'imputato con le dichiarazioni testimoniali assunte nel giudizio. In particolare, la censura si concentra sulle contraddittorie valutazioni della Corte di appello in merito alla deposizione dei testi Umberto lmerea e [OSCURATO:PERSONA] e di quelli di polizia giudiziaria Romeo e Carrara, sostenendosi che la -_ore territoriale sarebbe incorsa in plurimi errori motivazionali. 2.4. Erronea applicazione degli artt. 530 cpv. cod.proc, pen. in ragione della totale inattendibilità delle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria Romeo, circa il rinvenimento della tessera sanitaria dalla quale si è risaliti all'imputato, in quanto contrastanti con quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], che dichiarò come l'intervento della polizia giudiziaria avvenne circa mezz'ora dopo che i ladri, sentitisi scoperti, si erano dati alla fuga. 3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria conclusiva con la quale insiste nei motivi di ricorso, facendo valere, in particolare, quanto al primo motivo, la nullità assoluta denunciata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato con riguardo all'eccezione di prescrizione per il reato contravvenzionale di ui &l'art. 707 cod. pen., che deve essere dichiarato estinto, con eliminazione della relativa pena. ‘,e1 resto, il ricorso risulta inammissibile. ;.Manifestamente infondato il primo motivo, dal momento che quello dedotto è un vizio della notifica, in specie, si tratta della omessa notifica della citazione nel giudizio di primo grado.2.1 Secondo la lezione impartita dalle Sezioni Unite 'Palumbo', la nullità assoluta e insanabile . revIsta dall'art. 179 cod. proc. pen., ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della ftazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. ( Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 (dep. 07/01/2005), Palumbo, v. 229539). Qui, invero, non si verte in un caso di omessa notifica della citazione, ma di violazione delle regole sulla notificazione, e ricorre, quindi, una nullità di ordine generale a regime intermedio che, in quanto verificatasi nella fase antecedente al giudizio, deve essere rilevata dal giudice o •2ccepita dalla parte entro e non oltre la deliberazione della sentenza di primo grado, ai sensi -lell'art. 180 cod. proc. pen. (Sez. 2 n. 24807 del 04/04/2019, Rv. 276968). Giova altresì i-levare che, come emerge dalla intestazione della sentenza del Tribunale, l'imputato partecipò al processo di primo grado, in quanto viene indicato come presente, sicchè deve ragionevolmente presumersi che egli ebbe cognizione dell'atto, qui venendo in rilievo il principio per cui l'imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, Hori risultante dagli atti, non può limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma .-,rocessuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell'atto e indicare specifici elementi che consentano l'esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 cit.). 2.2. Anche qualora sussistente, dunque, ogni eventuale vizio inerente detta fase, risulta sanato dalla presenza dell'imputato, che rendeva rituale esame in qualità di imputato all'udienza del 9.6 2018 dinanzi al giudice di primo grado, senza che alcuna eccezione venisse in quella sede •_,oilevata. Neppure con l'atto di gravame, d'altronde, risulta sollevata alcuna specifica eccezione, dovendo reputarsi la mancata o irregolare notifica con il rito degli irreperibili oramai pienamente sanata dalla presenza dell'imputato già in primo grado. 3. Il terzo e quarto motivo sono interamente versati nel merito, attingono il fatto e la sua ,costruzione, e mettono in discussione la valutazione delle fonti di prova, che è operazione • ervata al Giudice di merito, il quale, nel replicare agli analoghi motivi e doglianze qui reiterati on fornito puntuale replica, con argomenti diffusi e coerenti con il quadro probatorio, tenendo conto della critica difensiva ( pg.3 e ss.) senza incorrere in evidenti illogicità o contraddizioni, fornendo precise puntualizzazioni per smentire le deduzioni difensive, ritenendo inessenziali le ,nesattezze segnalate dalla Difesa e presenti nella sentenza di primo grado, dovendo ricordarsi • ne la prova logica non ha dignità inferiore a quella storica ( in tal senso la giurisprudenza stratificata di questa Corte, sin da Sez. 1, n. 6992, del 30/1/1992, ric. Altadonna, ove si 'iD a d i sce , in via generale, che il legislatore all'art. 192 del codice di rito non ha inteso introdurre alcuna «gerarchia di valore» nell'ambito delle diverse acquisizioni probatorie, ma ha unicamente indicato il criterio argonnentativo che va applicato nella operazione ricostruttiva), e che si verte una situazione di c.d. doppia conforme. Si è, cioè, di fronte ad una doppia condanna conforme e cioè a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella i/alutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con Hna struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con ieila precedente, sì da costituire un corpo argonnentativo uniforme e privo di lacune, in - onsiderazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente. Discende da Lale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, 2vvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei Htti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente piausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui ;a condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 4 2369/2006, Rv. 235507). Il ricorrente, invero, ripropone censure alle quali la Corte ha dato irtipia e compiuta risposta, senza incorrere in evidenti illogicità, mentre il ricorrente non riesce individuare una reale frattura logica o una reale inefficacia funzionale del percorso ,:irgomentativo complessivo. La doglianza di illogicità, va ricordato, può essere accolta solo quando il ragionamento non si fondi realmente su una massima di esperienza (cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze , ,73 autonomo da esse, e valevole per nuovi casi), e valorizzi piuttosto una congettura (cioè una ;.otesi non fondata sull'id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica o i.:gicamente scorretta), o una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità. t Va, invece, accolto, come si è premesso, il motivo inerente la conferma della condanna p,2r- il capo B) effettivamente già estinto per prescrizione alla data della sentenza di ' ycundo grado. Ai sensi dell'art. 99 cod. pen., infatti, la recidiva, pure contestata e ritenuta, non rileva per i reati contravvenzionali. Il relativo aumento di pena in continuazione - quantificabile in giorni venti di reclusione, secondo la sentenza di primo grado, -può essere, per questa ragione, espunto in questa sede, pronunciandosi, sul punto, annullamento senza rinvio sensi dell'art. 20 co. 1 lett. a) ed I) cod. proc. pen. P.Q.M. dia senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 707 c.p. per -i se-e il reato estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena in continuazione di giorni venti -_ reclusione. D