CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 32485/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 27/12/2022 del tribunale di Catania; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso "respinto". [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza del 27 dicembre 2022„ il Gip del tribunale di Catania quale giudice dell'esecuzione adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], per la revoca dell'ordine di demolizione n. 9/2013 R.Dem. emesso in data 8.9.2020, rigettava l'istanza. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di impugnazione. 3. Si contestano i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) d) ed e) cod. proc. pen. Con riguardo al principio di proporzionalità, il giudice non avrebbe valutato l'incidenza della età avanzata della ricorrente, con carenza di motivazione sul punto. Sarebbe altresì illogica la motivazione in ordine a4 valutazione dello stato di salute di entrambi gli occupanti come anche dei 12 anni trascorsi tra l'emissione del decreto penale di condanna intervenuto e la notifica dell'ordine di demolizione. Ciò perché, secondo gli indirizzi giurisprudenziali, il lungo intervallo di tempo decorso tra i predetti eventi renderebbe non più attuale il sacrificio imposto con la demolizione. Si aggiunge, quanto alla rilevata mancata regolarizzazione, che a fronte dell'abuso, del 2009, non sarebbe intervenuta alcuna disciplina nuova in tema di condono. Si aggiunge che con riguardo alla condizione economica della ricorrente, la cui precarietà sarebbe stata documentata solo con riguardo all'epoca dell'abuso, il giudice avrebbe dovuto, d'ufficio, acquisirne i dati dimostrativi. Con mancata acquisizione, quindi, di prova decisiva in violazione dell'art. 666 comma 5 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Deve premettersi che in terna di reati edilizi, il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona„ è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze della Corte EDU Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria del 21/04/2016 e Kaminskas c. Lituania del 04/08/2020, valutando la disponibilità, da parte dell'interessato, di un tempo sufficiente per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile o per risolvere, con diligenza, le proprie esigenze abitative, la possibilità di far valere le proprie ragioni dinanzi a un tribunale indipendente, l'esigenza di evitare l'esecuzione in momenti in cui sarebbero compromessi altri diritti fondamentali, come quello dei minori a frequentare la scuola, nonché l'eventuale consapevolezza della natura abusiva dell'attività edificatoria. (Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022 Rv. 282950 - 01). Il giudice, occorre precisarlo, deve in sostanza elaborare un giudizio complesso, alla luce del quale valutare la violazione o meno di un rapporto di proporzionalità tra rimedio stabilito in via giudiziaria a tutela dei beni di cui al reato od ai reati accertati nel settore edilizio ed altre esigenze, pur rilevanti, facenti capo ai destinatari dell'ordine di demolizione e correlate alla disponibilità dell'opera abusiva da eliminare. Con il provvedimento impugnato il giudice ha effettivamente formulato una analisi complessiva dei dati disponibili, giungendo a rilevare, secondo un percorso logico ben illustrato nonché ragionevole, e come tale estraneo a qualsivoglia vizio di carenza o illogicità, manifesta, di motivazione, l'insussistenza di alcuna alterazione tra le esigenze personali, familiari e abitative della ricorrente e la necessaria tutela dei beni protetti attraverso le norme descrittive dei reati di cui alla sentenza irrevocabile, cui attiene l'ordine di demolizione in questione. In particolare, il giudice ha sottolineato la plurima violazione di norme e quindi la piena consapevolezza degli abusi, l'assenza di allegazione circa attuali condizioni economiche precarie (ammessa dalla stessa ricorrente, laddove non va dimenticato che l'onere di allegazione non si riduce ad una mera citazione di situazioni e, piuttosto, è correlato ad una necessaria prospettazione, seria e articolata, di quanto si deduce, mancante, alla luce degli atti disponibili per questa Corte, nel caso di specie), il lungo lasso di tempo intercorso senza l'assunzione di alcuna iniziativa diretta a trovare soluzioni abitative alternative, l'insufficienza, di per sé sola, di condizioni di salute degli occupanti, considerata anche la mancata assunzione di iniziative - pur in presenza delle stesse - volte ad evitare il loro riverberarsi in danno degli occupanti nel caso, prevedibile, dell'intervenuta ingiunzione a demolire. Di contro, il ricorso appare altresì rivalutativo del merito della decisione, e anche sotto tale aspetto, quindi, inammissibile, 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. C