CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 07283/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 3962-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2026 AMENDOLITO, [OSCURATO:PERSONA];57 - controricorrente -avverso la sentenza n. 402/2021 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 02/08/2021 R.G.N. 20/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3962/2022Numero sezionale 57/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’aNpumpeeroll doi raccolta generale 7283/2026Data pubblicazione 26/03/2026di Torino respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale della medesima sede n.473/2020, che aveva respinto la domanda proposta dallasuddetta lavoratrice contro la [OSCURATO:SOCIETA]., volta ad ottenere ilriconoscimento dell’inquadramento superiore di 3° livello CCNLpubblici esercizi, in luogo di quello di 4°livello applicato dallasocietà datrice di lavoro, per aver svolto le mansioni di unicaaddetta alla preparazione dei pasti presso la mensa della scuolamaterna Manzoni di Torino, con condanna della convenuta alpagamento delle conseguenti differenze retributive quantificatein € 5.841,08.2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a)ciò che aveva considerato il primo giudice; b) le censure svoltedall’appellante.3. Tanto premesso, la Corte: I) considerava che il CCNLpubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale eturismo, invocato dalla lavoratrice, era quello pacificamenteapplicato al dedotto rapporto, notando che nella sfera diapplicabilità di tale CCNL, per quanto rilevava in causa, eraricompresa una variegata gamma di pubblici esercizi, aziendedi ristorazione collettiva e commerciale di tipologia differente, eche per tali attività vi era un’unica classificazione del personale,che, invece, si differenziava per altre categorie; II) riportava,quindi, la declaratoria contrattuale del 3° livello di detto CCNL,ossia, il livello rivendicato dalla lavoratrice, con taluni dei profiliprofessionali ivi inclusi, tra i quali quello di “cuoco unico”;nonché la declaratoria del 4° livello, vale a dire, del livelloriconosciuto alla lavoratrice dalla datrice di lavoro, anche inquesto caso con talune delle relative figure professionali tra leNumero registro generale 3962/2022Numero sezionale 57/2026quali quelle di “cuoco capo partita” e di “cuoco di cucinNaum neroo dni raccolta generale 7283/2026Data pubblicazione 26/03/2026organizzata in partite”; III) passava, quindi, ad evidenziare, invia di condivisione di quanto già osservato dal Tribunale, quelliche riteneva essere gli elementi distintivi di detti due livelli; IV)illustrava quali fossero le mansioni in concreto svoltedall’appellante nel contesto lavorativo in questione; V) ritenevache il fatto che l’appellante fosse l’unica cuoca addetta allapreparazione dei pasti non era circostanza che potevadeterminare di per sé l’inquadramento nel 3° liv. profilo cuocounico; VI) concludeva che appariva, pertanto, adeguatol’inquadramento dell’appellante nel 4° livello, caratterizzatodagli elementi distintivi sopra individuati, tenuto contodell’attività in concreto svolta dalla lavoratrice, atteso che ilprofilo di “cuoco di cucina non organizzata in partite cheassicura il servizio”, individuava proprio colui che detto servizioassicura senza necessariamente con altre figure di cuoco.4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a due motivi.5. Resiste l’intimata con controricorso.6. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “ex art. 360c.p.c. n. 3 per violazione e/o falsa applicazione dei contratti eaccordi collettivi per aver la Corte d’appello interpretatocorrettamente gli art. 290 CCNL pubblici esercizi del 2010 e(successivo rinnovo) art. 54 CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 2018 cheregolano la declaratoria della classificazione del personale del 3e 4 livello con riferimento alla interpretazione delleNumero registro generale 3962/2022Numero sezionale 57/2026caratteristiche dell’AUTONOMIA dei lavoratori appartenenNtuim aerlo d3i raccolta generale 7283/2026Data pubblicazione 26/03/2026livello, così come argomentato dall’odierna ricorrente”.2. Con il secondo motivo denuncia ”ex art. 360 c.p.c. nr. 3per violazione e/o falsa applicazione dei contratti e degli accordicollettivi per aver la Corte d’appello interpretato erroneamentedegli artt. 290 CCNL [OSCURATO:PERSONA] dell’anno 2010 e dell’art.54 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] dell’anno 2018, entrambi rubricaticome “Classificazione del personale” con riferimento alladeclaratoria della classificazione del personale del 3 livello conriferimento alla definizione e descrizione del [OSCURATO:PERSONA] e/oUNICO cuoco, così come argomentata dall’odierna ricorrente”..3. Tali motivi, che possono essere congiuntamenteesaminati in quanto all’evidenza connessi, sono infondati.4. Devono essere disattesi i preliminari rilievid’inammissibilità delle censure, svolti dalla controricorrentesull’assunto che la ricorrente aveva omesso di indicareanaliticamente quali precisi canoni ermeneutici siano stativiolati dai giudici di merito (v. pagg. 8-14 del controricorso).Tale eccezione, invero, si riferisce a precedenti dilegittimità ormai (da tempo) superati o non pertinenti.4.1. Secondo un ormai consolidato orientamento di questaCorte, infatti, la denuncia di violazione o di falsa applicazionedei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal d.lgs. 2 febbraio2006 n. 40, art. 2, è parificata sul piano processuale a quelladelle norme di diritto, sicché anch’essa comporta, in sede dilegittimità, l’interpretazione delle loro clausole in base allenorme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss.Numero registro generale 3962/2022Numero sezionale 57/2026c.c.) come criterio interpretativo diretto e non come cNaunmoeron dei raccolta generale 7283/2026Data pubblicazione 26/03/2026esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità dellamotivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilitàdella doglianza, di una specifica indicazione delle normeasseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né deldiscostamento da parte del giudice di merito dei canoni legaliassunti come violati o di una loro applicazione sulla base diargomentazioni illogiche od insufficienti (così, ex plurimis,Cass., sez. lav., 8.7.2020, n. 14378; ma v. già in tal senso, ades., Cass., sez. lav., 12.4.2012, n. 5801, la quale, sempre inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3), come novellato nel2006, aveva affermato che, ai fini del controllo di legittimità, ilcontratto collettivo di rango nazionale è inserito tra le norme didiritto, la cui violazione può essere denunciata senza necessarioriferimento alle norme di ermeneutica (artt. 1362 e ss. c.c.)asseritamente violate, così come la violazione di legge puòessere denunciata senza necessario riferimento agli artt. 10-12delle preleggi).4.2. Pertanto, il rilievo che la ricorrente non abbia dedotto,anche nello svolgimento dei su riassunti motivi, la violazione diuno o più dei canoni ermeneutici legali di cui agli artt. 1362 esegg. c.c. non porta alla declaratoria d’inammissibilità delricorso, bensì costituisce, nella specie, uno degli indicid’infondatezza delle censure.5. Queste ultime presentano sì consistenti profilid’inammissibilità ma in chiave in gran parte diversa da quellasostenuta in via principale dalla controricorrente.6. In particolare, con precipuo riferimento al primo motivo,non è condivisibile il rilievo della ricorrente circa l’osservazioneNumero registro generale 3962/2022Numero sezionale 57/2026effettuata dalla Corte d’appello relativamente alla differenNzumae rtor dai raccolta generale 7283/2026Data pubblicazione 26/03/2026“autonomia operativa” ed “autonomia esecutiva” èassolutamente errata . Tanto perché: La Corte d’Appelloinfatti erroneamente ha individuato e ricondotto la differenzatra il 3° ed il 4° livello di inquadramento esclusivamente allacaratteristica dell’autonomia – “esecutiva” per il 4° livello ed“operativa” per il 3° livello – ed alla differenza del grado diconoscenze richieste dai due livelli di inquadramento –“specifica ed adeguata capacità professionale acquisitamediante approfondita preparazione teorica e/o pratica” per il3° livello ed “il possesso di conoscenze specialistiche comunqueacquisite” per il 4° livello, senza prendere minimamente inconsiderazione il fatto che un cuoco, che opera in autonomia esolitudine, deve necessariamente avere conoscenze edesperienze professionali superiori e quindi un’adeguatapreparazione professionale anche in ambito di ristorazionecollettiva; preparazione che, come da declaratoria contrattuale,può essere “teorica e/o tecnico pratica” (cfr. art. 54 CCNLPubblici Esercizi) .6.1. Queste osservazioni della ricorrente non sono del tuttoaderenti alla motivazione resa dalla Corte territoriale cheanzitutto segue dappresso il tenore letterale delle disposizionicollettive di riferimento messe tra loro a confronto (inconformità ai principali criteri ermeneutici legali di cui agli artt.1362-1363 c.c.).6.2. Difatti, la Corte distrettuale, dopo aver trascritto ledeclaratorie “generali” dei due livelli in questione, con taluni deiprofili professionali ivi rispettivamente inclusi, ha, come ilTribunale, ritenuto indubbio “che l’inquadramento reclamato èdestinato (oltre che ai lavoratori che svolgono mansioni diNumero registro generale 3962/2022Numero sezionale 57/2026concetto ed a quelli che hanno responsabilità di coordinaNmumeenrot doi raccolta generale 7283/2026Data pubblicazione 26/03/2026di altri lavoratori) ai lavoratori specializzati provetti che, incondizioni di autonomia operativa nell’ambito delle propriemansioni, svolgono lavori che comportano una specifica eadeguata capacità professionale acquisita medianteapprofondita preparazione teorica e/o tecnico pratica, mentrel’inquadramento attribuito alla lavoratrice è riferito a lavoratoriche, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti agruppi operativi, svolgono mansioni di natura amministrativa,tecnico-pratica o di vendita e relative operazionicomplementari, che richiedono il possesso di conoscenzespecialistiche comunque acquisite.Gli elementi distintivi i due livelli riguardano dunqueessenzialmente le caratteristiche dell’autonomia, che per il 4° è“esecutiva” mentre per il 3° è “operativa”, ed il contenuto diesperienza e capacità richiesto: il 3° livello riguarda mansioniche richiedono “specifica ed adeguata capacità acquisitamediante approfondita preparazione teorica e/o tecnicopratica”, mentre per le mansioni di 4° livello è richiesto “ilpossesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”(così alle pagg. 6-7 dell’impugnata sentenza).6.3. Per contro, l’idea che profila la ricorrente circa la figuradi un “cuoco” non meglio specificato “che opera in autonomia esolitudine”, da una parte, non trova riscontro nelle declaratoriecontrattuali (che contemplano vari profili di “cuoco”, come sivedrà tra poco), e, dall’altro, si fonda sulla presunzione che uncuoco che operi nelle suddette condizioni debba“necessariamente avere conoscenze professionali superiori eNumero registro generale 3962/2022Numero sezionale 57/2026quindi un’adeguata preparazione professionale anche in aNmumberiot doi raccolta generale 7283/2026Data pubblicazione 26/03/2026di ristorazione collettiva”.Sommario è, inoltre, il rilievo della ricorrente che tale“preparazione” può essere “teorica e/o tecnico pratica”.Esattamente, invece, la Corte distrettuale ha messo in luce chela declaratoria del 4° livello si riferisce più precisamente edestesamente a “specifica ed adeguata capacità professionaleacquisita mediante approfondita preparazione teorica e/otecnico-pratica”.7. La ricorrente, poi, sposta l’attenzione sul terreno dellasussunzione quando addebita alla Corte d’appello di averritenuto “che la circostanza che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] svolga lapropria attività sulla base di menù preordinati in sede dicapitolato da una lex specialis di gara (si tratta sempre diappalti) ne semplifichi enormemente l’attività rendendonecessarie solo semplici competenze e una limitata autonomia”.7.1. Ma questi rilievi sono inammissibili in una duplicechiave.Anzitutto, nella sentenza impugnata non si riscontrano levalutazioni che ad essa attribuisce la ricorrente.I giudici di secondo grado, invece, dopo aver puntualmenteaccertato l’attività concretamente svolta dalla lavoratrice (cfr.l’intero § 3. alle pagg. 7-8 della loro sentenza), hanno, incoerenza con le premesse esposte al punto 1 della propriamotivazione (alle pagg. 3-5), osservato “che la classificazionedel personale è comune ad una variegata gamma di servizidedicati alla ristorazione; ed allora è di tutta evidenza che ilfatto di essere l’unica addetta alla cucina in esercizi benNumero registro generale 3962/2022Numero sezionale 57/2026diversamente caratterizzati per tipologia di servizio, non imNumpelrioc dai raccolta generale 7283/2026Data pubblicazione 26/03/2026automaticamente essere chiamati all’esercizio di un’identicaprofessionalità.Una cosa è autonomamente predisporre menù variamentearticolati, decidere e sovraintendere al rifornimento dellederrate, adeguando le modalità operative in funzione deirisultati, altra cosa è attenersi all’esecuzione di menù fissirigidamente preordinati e standardizzati, oltretutto con lecaratteristiche che sono richieste per la preparazione di pastidestinati all’infanzia”.La Corte, perciò, non ha affatto sminuito nei terminisostenuti dalla ricorrente le mansioni da lei svolte, né hadefinito la stessa “semplice”, ma ne ha piuttosto messo in lucegli elementi discriminanti rispetto ad analoghe attività, maproprie del livello superiore rivendicato.7.2. L’altro profilo d’inammissibilità del primo motivo è nelsuo sviluppo ulteriore (cfr. pagg. 16-17 del ricorso) che scivolasul terreno della prospettazione di un accertamento dellemansioni in concreto svolte dalla lavoratrice; accertamento,questo, all’evidenza diverso, “arricchito” ed in partecontrastante con quello operato dalla Corte d’appello.8. Quest’ultima, poi, ha ritenuto che: “Il fatto chel’appellante sia l’unica cuoca addetta alla preparazione dei pastinon è circostanza che può determinare di per sél’inquadramento nel 3° liv. profilo cuoco unico, per l’evidentemotivo che l’indagine non può arrestarsi ad una verifica sullaricorrenza o meno di definizioni astratte e/o tipicizzate in séconsiderate (unica cuoca-cuoco unico), ma deve esserecondotta sulla base del contenuto professionale delle mansioniNumero registro generale 3962/2022Numero sezionale 57/2026in concreto svolte, da valutarsi alla luce degli eleNmumeerno dtii raccolta generale 7283/2026Data pubblicazione 26/03/2026caratterizzanti individuati dalla declaratoria di riferimento.In altre parole, come già affermato dal Tribunale,nell’interpretazione dei contratti collettivi, occorre tenerepresente che le parti classificano il personale non sulla base diastratti contenuti professionali, bensì in riferimento allespecifiche figure professionali dei singoli settori produttivi edelaborano successivamente le declaratorie definitorie astratte,con funzione interpretativa dei vari profili professionali e dellaspecifica professionalità (Cass. 3216/2016; Cass. 3547/2016)”.8.1. Tali considerazioni, che la Corte di merito ha elaboratosulla scorta di pertinenti principi tratti dai richiamati precedentidi legittimità, sono condivisibili.Più nello specifico, occorre tener conto della peculiaretecnica redazionale delle norme collettive in questione, checonsiste per ognuno dei livelli di classificazione, ivi compresiquelli che qui rilevano direttamente, in una declaratoria relativaad ognuno di essi, cui segue, con l’adozione della congiunzionecon valore esplicativo “cioè”, l’indicazione di non pochi profiliprofessionali, solo talvolta accompagnati da più o meno estesedefinizioni di singole figure.8.2. Ebbene, così è anche per il terzo livello (cuiappartengono “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto eprevalentemente tali che comportano particolari conoscenzetecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzatiprovetti che, in condizioni di autonomia operativa nell’ambitodelle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano unaspecifica ed adeguata capacità professionale acquisiti medianteapprofondita preparazione teorica e/o tecnico pratica; iNumero registro generale 3962/2022Numero sezionale 57/2026lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professioNnuamelir od dii raccolta generale 7283/2026Data pubblicazione 26/03/2026cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità dicoordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè: …”).Tra i vari profili considerati, per quello che interessa,rientrano il “cuoco unico” e il “sotto capo cuoco”, senza appositedefinizioni (ma segnatamente nel secondo caso devesi notareche il superiore livello 2° contempla la figura del “capo cuocop.e. e ristorazione collettiva”).Nell’inferiore livello quarto, invece, dopo la declaratoriacomune (“Appartengono a questo livello i lavoratori che, incondizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppioperativi, svolgono mansioni specifiche di naturaamministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relativeoperazioni complementari, che richiedono il possesso diconoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè: …”), sonocontemplate, tra le altre, la figura di “cuoco capo partita”, senzauna propria definizione, e quella di “cuoco di cucina nonorganizzata in partite”, invece accompagnata da una propriadefinizione, in quanto le parti collettive hanno specificato:“intendendosi per tale colui che indipendentemente dallacircostanza che operi in una o più partite assicura il servizio dicucina”.8.3. Nota, inoltre, il Collegio che la stessa impostazione,almeno per le declaratorie e profili che rilevano in causa, erariscontrabile, non solo nel CCNL nella versione dell’8 febbraio2018 (cui risulta essersi riferita la Corte), ma anche nel CCNLdel medesimo campo applicativo in data 20 febbraio 2010.8.4. Si tratta, talvolta, di profili che, in particolare quellinon altrimenti definiti, rimandano indubbiamente, conNumero registro generale 3962/2022Numero sezionale 57/2026terminologia in certo senso gergale, come esattamente poNusmteoro i dni raccolta generale 7283/2026Data pubblicazione 26/03/2026luce dai giudici d’appello a “figure professionali dei singolisettori produttivi”.Pertanto, soprattutto quando le parti sociali non hannofornito definizioni o specificazioni circa le singole figure èconforme, nuovamente, al principale canone ermeneutico exart. 1362, comma primo, c.c. prendere atto della “comuneintenzione delle parti” collettive di farle rientrare insieme adaltre in un determinato livello contrattuale, facendo capo allarelativa declaratoria che riguarda tutte le figure consideratedalle stesse parti.8.5. Condivisibilmente, pertanto, la Corte d’appello haconsiderato che il dato che la lavoratrice fosse “l’unica cuocaaddetta alla preparazione dei pasti non è circostanza che puòdeterminare di per sé l’inquadramento nel 3° liv. profilo cuocounico”.In assenza, infatti, di un’attribuzione alla stessa da partedella datrice di lavoro della qualifica di “cuoco unico” non erapossibile un’equazione “unica cuoca-cuoco unico” e dovevapiuttosto riscontrarsi nelle mansioni concretamente svolte ilricorrere “degli elementi caratterizzanti” il superiore livellorivendicato secondo l’apposita declaratoria; il che la Corte hamotivatamente escluso.8.6. La stessa Corte in tal senso ha rilevato il profilo di“cuoco di cucina non organizzata in partite che assicura ilservizio”, individua proprio colui che detto servizio assicurasenza necessariamente coordinarsi con altre figure di cuoco .Numero registro generale 3962/20229. Risultano, quindi, ininfluenti sul piano interpretativo le Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 7283/2026“libere” spiegazioni che la ricorrente propone segnatamenteData pubblicazione 26/03/2026circa la “cucina organizzata in partite” e “cucina non organizzatain partite” e conseguentemente sulle figure del “cuoco capopartita” e del “cuoco di cucina non organizzata in partite” (v. inextenso pagg. 20-21 del ricorso).Si tratta, infatti, di considerazioni in massima parte alieneda una trama contrattual-collettiva la cui interpretazione, sullascorta di quanto sin qui detto, per essere rispettosa dellacomune intenzione delle parti collettive circa la “scalagerarchica” da loro delineata, peraltro confermata, come giànotato, in due tornate di CCNL, nella specie dev’essere condottaessenzialmente sul terreno delle relative declaratorie.10. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.Numero registro generale 3962/2022Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 7283/2026AULA 'A'Data pubblicazione 26/03/2026OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E InquadramentosuperioreSEZIONE LAVOROR.G.N. 3962/2022Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Rep.Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - CCDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 3962-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2026 AMENDOLITO, [OSCURATO:PERSONA];57 - controricorrente -avverso la sentenza n. 402/2021 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 02/08/2021 R.G.N. 20/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3962/2022Numero sezionale 57/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’aNpumpeeroll doi raccolta generale 7283/2026Data pubblicazione 26/03/2026di Torino respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale della medesima sede n.473/2020, che aveva respinto la domanda proposta dallasuddetta lavoratrice contro la [OSCURATO:SOCIETA]., volta ad ottenere ilriconoscimento dell’inquadramento superiore di 3° livello CCNLpubblici esercizi, in luogo di quello di 4°livello applicato dallasocietà datrice di lavoro, per aver svolto le mansioni di unicaaddetta alla preparazione dei pasti presso la mensa della scuolamaterna Manzoni di Torino, con condanna della convenuta alpagamento delle conseguenti differenze retributive quantificatein € 5.841,08.2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a)ciò che aveva considerato il primo giudice; b) le censure svoltedall’appellante.3. Tanto premesso, la Corte: I) considerava che il CCNLpubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale eturismo, invocato dalla lavoratrice, era quello pacificamenteapplicato al dedotto rapporto, notando che nella sfera diapplicabilità di tale CCNL, per quanto rilevava in causa, eraricompresa una variegata gamma di pubblici esercizi, aziendedi ristorazione collettiva e commerciale di tipologia differente, eche per tali attività vi era un’unica classificazione del personale,che, invece, si differenziava per altre categorie; II) riportava,quindi, la declaratoria contrattuale del 3° livello di detto CCNL,ossia, il livello rivendicato dalla lavoratrice, con taluni dei profiliprofessionali ivi inclusi, tra i quali quello di “cuoco unico”;nonché la declaratoria del 4° livello, vale a dire, del livelloriconosciuto alla lavoratrice dalla datrice di lavoro, anche inquesto caso con talune delle relative figure professionali tra leNumero registro generale 3962/2022Numero sezionale 57/2026quali quelle di “cuoco capo partita” e di “cuoco di cucinNaum neroo dni raccolta generale 7283/2026Data pubblicazione 26/03/2026organizzata in partite”; III) passava, quindi, ad evidenziare, invia di condivisione di quanto già osservato dal Tribunale, quelliche riteneva essere gli elementi distintivi di detti due livelli; IV)illustrava quali fossero le mansioni in concreto svoltedall’appellante nel contesto lavorativo in questione; V) ritenevache il fatto che l’appellante fosse l’unica cuoca addetta allapreparazione dei pasti non era circostanza che potevadeterminare di per sé l’inquadramento nel 3° liv. profilo cuocounico; VI) concludeva che appariva, pertanto, adeguatol’inquadramento dell’appellante nel 4° livello, caratterizzatodagli elementi distintivi sopra individuati, tenuto contodell’attività in concreto svolta dalla lavoratrice, atteso che ilprofilo di “cuoco di cucina non organizzata in partite cheassicura il servizio”, individuava proprio colui che detto servizioassicura senza necessariamente con altre figure di cuoco.4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a due motivi.5. Resiste l’intimata con controricorso.6. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “ex art. 360c.p.c. n. 3 per violazione e/o falsa applicazione dei contratti eaccordi collettivi per aver la Corte d’appello interpretatocorrettamente gli art. 290 CCNL pubblici esercizi del 2010 e(successivo rinnovo) art. 54 CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 2018 cheregolano la declaratoria della classificazione del personale del 3e 4 livello con riferimento alla interpretazione delleNumero registro generale 3962/2022Numero sezionale 57/2026caratteristiche dell’AUTONOMIA dei lavoratori appartenenNtuim aerlo d3i raccolta generale 7283/2026Data pubblicazione 26/03/2026livello, così come argomentato dall’odierna ricorrente”.2. Con il secondo motivo denuncia ”ex art. 360 c.p.c. nr. 3per violazione e/o falsa applicazione dei contratti e degli accordicollettivi per aver la Corte d’appello interpretato erroneamentedegli artt. 290 CCNL [OSCURATO:PERSONA] dell’anno 2010 e dell’art.54 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] dell’anno 2018, entrambi rubricaticome “Classificazione del personale” con riferimento alladeclaratoria della classificazione del personale del 3 livello conriferimento alla definizione e descrizione del [OSCURATO:PERSONA] e/oUNICO cuoco, così come argomentata dall’odierna ricorrente”..3. Tali motivi, che possono essere congiuntamenteesaminati in quanto all’evidenza connessi, sono infondati.4. Devono essere disattesi i preliminari rilievid’inammissibilità delle censure, svolti dalla controricorrentesull’assunto che la ricorrente aveva omesso di indicareanaliticamente quali precisi canoni ermeneutici siano stativiolati dai giudici di merito (v. pagg. 8-14 del controricorso).Tale eccezione, invero, si riferisce a precedenti dilegittimità ormai (da tempo) superati o non pertinenti.4.1. Secondo un ormai consolidato orientamento di questaCorte, infatti, la denuncia di violazione o di falsa applicazionedei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal d.lgs. 2 febbraio2006 n. 40, art. 2, è parificata sul piano processuale a quelladelle norme di diritto, sicché anch’essa comporta, in sede dilegittimità, l’interpretazione delle loro clausole in base allenorme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss.Numero registro generale 3962/2022Numero sezionale 57/2026c.c.) come criterio interpretativo diretto e non come cNaunmoeron dei raccolta generale 7283/2026Data pubblicazione 26/03/2026esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità dellamotivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilitàdella doglianza, di una specifica indicazione delle normeasseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né deldiscostamento da parte del giudice di merito dei canoni legaliassunti come violati o di una loro applicazione sulla base diargomentazioni illogiche od insufficienti (così, ex plurimis,Cass., sez. lav., 8.7.2020, n. 14378; ma v. già in tal senso, ades., Cass., sez. lav., 12.4.2012, n. 5801, la quale, sempre inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3), come novellato nel2006, aveva affermato che, ai fini del controllo di legittimità, ilcontratto collettivo di rango nazionale è inserito tra le norme didiritto, la cui violazione può essere denunciata senza necessarioriferimento alle norme di ermeneutica (artt. 1362 e ss. c.c.)asseritamente violate, così come la violazione di legge puòessere denunciata senza necessario riferimento agli artt. 10-12delle preleggi).4.2. Pertanto, il rilievo che la ricorrente non abbia dedotto,anche nello svolgimento dei su riassunti motivi, la violazione diuno o più dei canoni ermeneutici legali di cui agli artt. 1362 esegg. c.c. non porta alla declaratoria d’inammissibilità delricorso, bensì costituisce, nella specie, uno degli indicid’infondatezza delle censure.5. Queste ultime presentano sì consistenti profilid’inammissibilità ma in chiave in gran parte diversa da quellasostenuta in via principale dalla controricorrente.6. In particolare, con precipuo riferimento al primo motivo,non è condivisibile il rilievo della ricorrente circa l’osservazioneNumero registro generale 3962/2022Numero sezionale 57/2026effettuata dalla Corte d’appello relativamente alla differenNzumae rtor dai raccolta generale 7283/2026Data pubblicazione 26/03/2026“autonomia operativa” ed “autonomia esecutiva” èassolutamente errata . Tanto perché: La Corte d’Appelloinfatti erroneamente ha individuato e ricondotto la differenzatra il 3° ed il 4° livello di inquadramento esclusivamente allacaratteristica dell’autonomia – “esecutiva” per il 4° livello ed“operativa” per il 3° livello – ed alla differenza del grado diconoscenze richieste dai due livelli di inquadramento –“specifica ed adeguata capacità professionale acquisitamediante approfondita preparazione teorica e/o pratica” per il3° livello ed “il possesso di conoscenze specialistiche comunqueacquisite” per il 4° livello, senza prendere minimamente inconsiderazione il fatto che un cuoco, che opera in autonomia esolitudine, deve necessariamente avere conoscenze edesperienze professionali superiori e quindi un’adeguatapreparazione professionale anche in ambito di ristorazionecollettiva; preparazione che, come da declaratoria contrattuale,può essere “teorica e/o tecnico pratica” (cfr. art. 54 CCNLPubblici Esercizi) .6.1. Queste osservazioni della ricorrente non sono del tuttoaderenti alla motivazione resa dalla Corte territoriale cheanzitutto segue dappresso il tenore letterale delle disposizionicollettive di riferimento messe tra loro a confronto (inconformità ai principali criteri ermeneutici legali di cui agli artt.1362-1363 c.c.).6.2. Difatti, la Corte distrettuale, dopo aver trascritto ledeclaratorie “generali” dei due livelli in questione, con taluni deiprofili professionali ivi rispettivamente inclusi, ha, come ilTribunale, ritenuto indubbio “che l’inquadramento reclamato èdestinato (oltre che ai lavoratori che svolgono mansioni diNumero registro generale 3962/2022Numero sezionale 57/2026concetto ed a quelli che hanno responsabilità di coordinaNmumeenrot doi raccolta generale 7283/2026Data pubblicazione 26/03/2026di altri lavoratori) ai lavoratori specializzati provetti che, incondizioni di autonomia operativa nell’ambito delle propriemansioni, svolgono lavori che comportano una specifica eadeguata capacità professionale acquisita medianteapprofondita preparazione teorica e/o tecnico pratica, mentrel’inquadramento attribuito alla lavoratrice è riferito a lavoratoriche, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti agruppi operativi, svolgono mansioni di natura amministrativa,tecnico-pratica o di vendita e relative operazionicomplementari, che richiedono il possesso di conoscenzespecialistiche comunque acquisite.Gli elementi distintivi i due livelli riguardano dunqueessenzialmente le caratteristiche dell’autonomia, che per il 4° è“esecutiva” mentre per il 3° è “operativa”, ed il contenuto diesperienza e capacità richiesto: il 3° livello riguarda mansioniche richiedono “specifica ed adeguata capacità acquisitamediante approfondita preparazione teorica e/o tecnicopratica”, mentre per le mansioni di 4° livello è richiesto “ilpossesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”(così alle pagg. 6-7 dell’impugnata sentenza).6.3. Per contro, l’idea che profila la ricorrente circa la figuradi un “cuoco” non meglio specificato “che opera in autonomia esolitudine”, da una parte, non trova riscontro nelle declaratoriecontrattuali (che contemplano vari profili di “cuoco”, come sivedrà tra poco), e, dall’altro, si fonda sulla presunzione che uncuoco che operi nelle suddette condizioni debba“necessariamente avere conoscenze professionali superiori eNumero registro generale 3962/2022Numero sezionale 57/2026quindi un’adeguata preparazione professionale anche in aNmumberiot doi raccolta generale 7283/2026Data pubblicazione 26/03/2026di ristorazione collettiva”.Sommario è, inoltre, il rilievo della ricorrente che tale“preparazione” può essere “teorica e/o tecnico pratica”.Esattamente, invece, la Corte distrettuale ha messo in luce chela declaratoria del 4° livello si riferisce più precisamente edestesamente a “specifica ed adeguata capacità professionaleacquisita mediante approfondita preparazione teorica e/otecnico-pratica”.7. La ricorrente, poi, sposta l’attenzione sul terreno dellasussunzione quando addebita alla Corte d’appello di averritenuto “che la circostanza che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] svolga lapropria attività sulla base di menù preordinati in sede dicapitolato da una lex specialis di gara (si tratta sempre diappalti) ne semplifichi enormemente l’attività rendendonecessarie solo semplici competenze e una limitata autonomia”.7.1. Ma questi rilievi sono inammissibili in una duplicechiave.Anzitutto, nella sentenza impugnata non si riscontrano levalutazioni che ad essa attribuisce la ricorrente.I giudici di secondo grado, invece, dopo aver puntualmenteaccertato l’attività concretamente svolta dalla lavoratrice (cfr.l’intero § 3. alle pagg. 7-8 della loro sentenza), hanno, incoerenza con le premesse esposte al punto 1 della propriamotivazione (alle pagg. 3-5), osservato “che la classificazionedel personale è comune ad una variegata gamma di servizidedicati alla ristorazione; ed allora è di tutta evidenza che ilfatto di essere l’unica addetta alla cucina in esercizi benNumero registro generale 3962/2022Numero sezionale 57/2026diversamente caratterizzati per tipologia di servizio, non imNumpelrioc dai raccolta generale 7283/2026Data pubblicazione 26/03/2026automaticamente essere chiamati all’esercizio di un’identicaprofessionalità.Una cosa è autonomamente predisporre menù variamentearticolati, decidere e sovraintendere al rifornimento dellederrate, adeguando le modalità operative in funzione deirisultati, altra cosa è attenersi all’esecuzione di menù fissirigidamente preordinati e standardizzati, oltretutto con lecaratteristiche che sono richieste per la preparazione di pastidestinati all’infanzia”.La Corte, perciò, non ha affatto sminuito nei terminisostenuti dalla ricorrente le mansioni da lei svolte, né hadefinito la stessa “semplice”, ma ne ha piuttosto messo in lucegli elementi discriminanti rispetto ad analoghe attività, maproprie del livello superiore rivendicato.7.2. L’altro profilo d’inammissibilità del primo motivo è nelsuo sviluppo ulteriore (cfr. pagg. 16-17 del ricorso) che scivolasul terreno della prospettazione di un accertamento dellemansioni in concreto svolte dalla lavoratrice; accertamento,questo, all’evidenza diverso, “arricchito” ed in partecontrastante con quello operato dalla Corte d’appello.8. Quest’ultima, poi, ha ritenuto che: “Il fatto chel’appellante sia l’unica cuoca addetta alla preparazione dei pastinon è circostanza che può determinare di per sél’inquadramento nel 3° liv. profilo cuoco unico, per l’evidentemotivo che l’indagine non può arrestarsi ad una verifica sullaricorrenza o meno di definizioni astratte e/o tipicizzate in séconsiderate (unica cuoca-cuoco unico), ma deve esserecondotta sulla base del contenuto professionale delle mansioniNumero registro generale 3962/2022Numero sezionale 57/2026in concreto svolte, da valutarsi alla luce degli eleNmumeerno dtii raccolta generale 7283/2026Data pubblicazione 26/03/2026caratterizzanti individuati dalla declaratoria di riferimento.In altre parole, come già affermato dal Tribunale,nell’interpretazione dei contratti collettivi, occorre tenerepresente che le parti classificano il personale non sulla base diastratti contenuti professionali, bensì in riferimento allespecifiche figure professionali dei singoli settori produttivi edelaborano successivamente le declaratorie definitorie astratte,con funzione interpretativa dei vari profili professionali e dellaspecifica professionalità (Cass. 3216/2016; Cass. 3547/2016)”.8.1. Tali considerazioni, che la Corte di merito ha elaboratosulla scorta di pertinenti principi tratti dai richiamati precedentidi legittimità, sono condivisibili.Più nello specifico, occorre tener conto della peculiaretecnica redazionale delle norme collettive in questione, checonsiste per ognuno dei livelli di classificazione, ivi compresiquelli che qui rilevano direttamente, in una declaratoria relativaad ognuno di essi, cui segue, con l’adozione della congiunzionecon valore esplicativo “cioè”, l’indicazione di non pochi profiliprofessionali, solo talvolta accompagnati da più o meno estesedefinizioni di singole figure.8.2. Ebbene, così è anche per il terzo livello (cuiappartengono “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto eprevalentemente tali che comportano particolari conoscenzetecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzatiprovetti che, in condizioni di autonomia operativa nell’ambitodelle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano unaspecifica ed adeguata capacità professionale acquisiti medianteapprofondita preparazione teorica e/o tecnico pratica; iNumero registro generale 3962/2022Numero sezionale 57/2026lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professioNnuamelir od dii raccolta generale 7283/2026Data pubblicazione 26/03/2026cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità dicoordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè: …”).Tra i vari profili considerati, per quello che interessa,rientrano il “cuoco unico” e il “sotto capo cuoco”, senza appositedefinizioni (ma segnatamente nel secondo caso devesi notareche il superiore livello 2° contempla la figura del “capo cuocop.e. e ristorazione collettiva”).Nell’inferiore livello quarto, invece, dopo la declaratoriacomune (“Appartengono a questo livello i lavoratori che, incondizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppioperativi, svolgono mansioni specifiche di naturaamministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relativeoperazioni complementari, che richiedono il possesso diconoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè: …”), sonocontemplate, tra le altre, la figura di “cuoco capo partita”, senzauna propria definizione, e quella di “cuoco di cucina nonorganizzata in partite”, invece accompagnata da una propriadefinizione, in quanto le parti collettive hanno specificato:“intendendosi per tale colui che indipendentemente dallacircostanza che operi in una o più partite assicura il servizio dicucina”.8.3. Nota, inoltre, il Collegio che la stessa impostazione,almeno per le declaratorie e profili che rilevano in causa, erariscontrabile, non solo nel CCNL nella versione dell’8 febbraio2018 (cui risulta essersi riferita la Corte), ma anche nel CCNLdel medesimo campo applicativo in data 20 febbraio 2010.8.4. Si tratta, talvolta, di profili che, in particolare quellinon altrimenti definiti, rimandano indubbiamente, conNumero registro generale 3962/2022Numero sezionale 57/2026terminologia in certo senso gergale, come esattamente poNusmteoro i dni raccolta generale 7283/2026Data pubblicazione 26/03/2026luce dai giudici d’appello a “figure professionali dei singolisettori produttivi”.Pertanto, soprattutto quando le parti sociali non hannofornito definizioni o specificazioni circa le singole figure èconforme, nuovamente, al principale canone ermeneutico exart. 1362, comma primo, c.c. prendere atto della “comuneintenzione delle parti” collettive di farle rientrare insieme adaltre in un determinato livello contrattuale, facendo capo allarelativa declaratoria che riguarda tutte le figure consideratedalle stesse parti.8.5. Condivisibilmente, pertanto, la Corte d’appello haconsiderato che il dato che la lavoratrice fosse “l’unica cuocaaddetta alla preparazione dei pasti non è circostanza che puòdeterminare di per sé l’inquadramento nel 3° liv. profilo cuocounico”.In assenza, infatti, di un’attribuzione alla stessa da partedella datrice di lavoro della qualifica di “cuoco unico” non erapossibile un’equazione “unica cuoca-cuoco unico” e dovevapiuttosto riscontrarsi nelle mansioni concretamente svolte ilricorrere “degli elementi caratterizzanti” il superiore livellorivendicato secondo l’apposita declaratoria; il che la Corte hamotivatamente escluso.8.6. La stessa Corte in tal senso ha rilevato il profilo di“cuoco di cucina non organizzata in partite che assicura ilservizio”, individua proprio colui che detto servizio assicurasenza necessariamente coordinarsi con altre figure di cuoco .Numero registro generale 3962/20229. Risultano, quindi, ininfluenti sul piano interpretativo le Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 7283/2026“libere” spiegazioni che la ricorrente propone segnatamenteData pubblicazione 26/03/2026circa la “cucina organizzata in partite” e “cucina non organizzatain partite” e conseguentemente sulle figure del “cuoco capopartita” e del “cuoco di cucina non organizzata in partite” (v. inextenso pagg. 20-21 del ricorso).Si tratta, infatti, di considerazioni in massima parte alieneda una trama contrattual-collettiva la cui interpretazione, sullascorta di quanto sin qui detto, per essere rispettosa dellacomune intenzione delle parti collettive circa la “scalagerarchica” da loro delineata, peraltro confermata, come giànotato, in due tornate di CCNL, nella specie dev’essere condottaessenzialmente sul terreno delle relative declaratorie.10. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento in favore della controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed €4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. comeper legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perNumero registro generale 3962/2022Numero sezionale 57/2026il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore impNoumrteoro dai raccolta generale 7283/2026Data pubblicazione 26/03/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento in favore della controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed €4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. comeper legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perNumero registro generale 3962/2022Numero sezionale 57/2026il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore impNoumrteoro dai raccolta generale 7283/2026Data pubblicazione 26/03/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]