CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 settembre 1996
Cassazione n. 04787/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/09/1996, avverso la sentenza del 02/03/2023 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pesaro che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di tentata estorsione, rapina e lesioni personali. 2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo, con unico motivo, violazione di legge e nullità della sentenza impugnata dovuta alla omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di citazione per il giudizio di appello, erroneamente notificato, tramite PEC, a difensore omonimo (all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pesaro, anziché all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Rimini). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.In punto di diritto, deve rilevarsi che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod.proc.pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.proc.pen. (In motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). (Sez. U, Sentenza n. 24630 del 26/03/2015, Maritain). 2.Nel caso in esame, risulta dagli atti - che il Collegio ha potuto visionare stante la natura processuale della questione - che vi è stata l'omessa notifica al difensore di fiducia dell'imputato dell'avviso di citazione per il giudizio di appello, erroneamente notificato, tramite PEC, a difensore omonimo (all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pesaro, anziché all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Rimini), con conseguente violazione del principio di diritto prima ricordato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Ancona per l'ulteriore corso. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 16.01.2024.ti' Il Consigliere estensore LP residente [OSCURATO:PERSONA] Petruzzellis_ ( R,‘ ) ' [OSCURATO:PERSONA]