CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 maggio 2025
Cassazione n. 19650/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14976/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 263, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], UNICREDIT, SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1856/2023 depositata il 28/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo 1. Con separati ricorsi notificati il 4/7/2023 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 28 aprile 2023, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Nola pronunciata nei loro confronti e della società [OSCURATO:SOCIETA]. in un giudizio avviato da quest’ultima ex art. 2901 c.c. 2. L’intimata società [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto attività difensiva. 3. Per quanto ancora di interesse, la società [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva al Tribunale di Nola declaratoria d’inefficacia ex art.2901 c.c. dell'atto di compravendita stipulato dai coniugi sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 23 giugno 2009 in favore del figlio Attilio. 4. Il Tribunale di Nola accoglieva la domanda soltanto relativamente alla disposizione posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] per la quota parte di sua proprietà, in quanto unico soggetto debitore della banca. 5. La Corte d’A ppello di Napoli, cui si erano rivolte le parti rimaste soccombenti (Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA]) confermava la sentenza ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 2901 c.p.c. per entrambe le parti, condannandole alle spese. 6. In data 30 aprile 2025, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., il difensore del Sig. [OSCURATO:PERSONA], depositava sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2940 del 27/6/2024, con certificazione di passaggio in giudicato, avente ad oggetto la sentenza che ha deciso il giudizio R.G. 1991-2018 pendente tra [OSCURATO:SOCIETA]. (parte appellante) ed il Sig. [OSCURATO:PERSONA] (parte appellata), riferendo che la sentenza avrebbe accertato l’esistenza di un credito del deducente verso la Banca di € 181.197,79 alla data del 30/6/2009, quale saldo effettivo del c/c n. 000400401601. 7. Ai sensi dell’art. 153 c.p.c., il ricorrente chiede pertanto che si vogliano ritenere tempestivamente dedotti i fatti su indicati, perché tutti avvenuti successivamente alla notifica del ricorso ex art. 360 c.p.c.; tempestivamente offerta in comunicazione la predetta sentenza con il passaggio in giudicato, perché i documenti sono venuti ad esistenza successivamente alla scadenza del termine per l’iscrizione a ruolo del ricorso ex art.360 c.p.c. 8. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. Motivi della decisione 9. Con unico motivo il ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] denunzia violazione dell’art. 2091 c.c. 10. Si duole che la c orte d’appello abbia accolto l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. in difetto dei presupposti. 11. Il motivo si articola in tre distinti capi : a) In relazione al diritto di credito posto a base della proposta azione – Inesistenza del credito e, conseguentemente della legitimatio ad causam e dell’interesse ad agire. Si fa presente che poiché nel corso del giudizio è stato dimostrato un controcredito del sig. [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del Tribunale di Nola n. 544/2018) superiore a quello della Banca nei suoi confronti, indipendentemente dall’originaria fondatezza o meno della domanda, la stessa andava rigettata nel merito per difetto delle richiamate condizioni. b) In relazione all’eventus damni deduce la inesistenza del pregiudizio arrecato dall’atto alle ragioni del creditore al momento di stipula del medesimo. Lamenta che dalla semplice lettura degli atti di causa e della sentenza emerge che: - il presunto credito della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla data dell’atto dispositivo (non considerando il credito da quest’ultimo vantato nei confronti dell’Istituto bancario di oltre euro 250.000,00) dapprima considerato di € 159.490,99 ammontava, in realtà, ad € 118.903,49; - il patrimonio residuo dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ammontava invece ad € 1.300.000,00 e che, quindi, la quota del solo [OSCURATO:PERSONA] ammontava a circa € 650.000,00 certamente sufficiente ad un eventuale soddisfacimento delle ragioni creditorie. Non sussiste quindi l’eventus damnipoiché in tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell’eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l’insufficienza dei bene del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale è quello in cui viene compiuto l’atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando invece assolutamente irrilevante, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all’atto di disposizione. Avrebbe errato pertanto la corte distrettuale nel considerare i debiti del [OSCURATO:PERSONA] sorti successivamente all’atto dispositivo. c) In relazione alla scientia damni o scientia fraudis – Mancata consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo acquirente – Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sufficiente la sussistenza della scientia fraudis o damni e non del consilium fraudis. Viene denunciato l’errore della Corte d’appello che nel considerare i crediti successivi all’atto di disposizione nella valutazione complessiva dell’eventus damni ha poi ritenuto sufficiente la sussistenza della scientia fraudis o damni anziché del consilium fraudis come prevede l’art. 2901 c.c., consilium fraudis inesistente nella fattispecie e, in ogni caso, non provato. 12. Con il primo motivo il ricorrente in via incidentale [OSCURATO:PERSONA] denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c.,in riferimento all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. 13. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente considerato l’ eventus damni , non avendo fatto al riguardo riferimento al momento della stipula dell’atto di disposizione impugnato. 14. Lamenta che secondo le scritture della banca il credito era di € 27.499,16, laddove la corte distrettuale ha fatto riferimento ad ammontare maggiore, pari ad € 159.490,97, avendo erroneamente preso in considerazione la consistenza acquisita dal credito tutelando mesi dopo l’atto di disposizione. 1. I motivi di entrambi i ricorsi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati. 2. P rioritaria è la valutazione della censura, di cui al primo motivo, inerente alla ritenuta sussistenza dell’eventus damni, anche ai fini della valutazione della scientia damni del terzo, ove fos s e stato definitivamente accertato che al tempo dell’atto dispositivo non sussisteva un’anteriore situazione debitoria del disponente nei confronti della banca attrice. 3. Attilio e [OSCURATO:PERSONA], difatti, in sede di appello incidentale contestavano sia la sussistenza di un credito, essendo pendente un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il suo accertamento, che il rilievo che la disposizione patrimoniale avesse diminuito la garanzia patrimoniale, considerando che alla data del rogito del 23.06.2009 esisteva – oltre ai due immobili oggetto di stima in primo grado - un altro immobile di proprietà del Peluso, sito in [OSCURATO:PERSONA], non considerato nella perizia disposta dal Tribunale, e che la comunione legale esistente sui beni facenti parte del patrimonio del Peluso non potesse essere ritenuta fattore di riduzione del valore di mercato degli stessi, come affermato dal primo Giudice, per cui il valore degli immobili doveva essere considerato per intero e non ridotto della metà; deducevano infine l'inesistenza del requisito soggettivo della scientia damni , proprio in ragione dell'inesistenza e/o della minore entità del credito vantato dalla banca e della effettiva consistenza del patrimonio immobiliare del Peluso, oltre che della estraneità del figlio [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai rapporti intercorrenti con la banca [OSCURATO:SOCIETA] e la società [OSCURATO:PERSONA]. 4. La corte di merito, sul punto, ha svol to argomentazioni in merito alla sufficienza della natura eventuale o "litigiosa" del credito, a fondamento della legittimazione attiva a proporre l'azione ex art. 2901 c.c, che ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, ritenendo conseguentemente irrilevanti i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, poiché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. ( Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 15275 del 30/05/2023; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5619 del 22/03/2016). 5. A tal fine ha considera to che nel caso di specie l'atto di alienazione posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha notevolmente ridotto il valore del patrimonio immobiliare allo stesso appartenente e reso maggiormente difficoltoso, se non incerto, il recupero del credito vantato dalla banca [OSCURATO:SOCIETA], considerato anche che il valore effettivo del bene immobile oggetto di alienazione, a seguito dell'accertamento peritale disposto dal primo Giudice, è risultato essere di gran lunga superiore al prezzo dichiarato in atto, ovvero pari ad euro 815.900,00 a fronte del prezzo di acquisto dichiarato di euro 250.000,00, ciò che di per sé ha determinato una rilevante variazione quantitativa del patrimonio immobiliare di [OSCURATO:PERSONA], tale da ridurre significativamente la garanzia patrimoniale. 6. Tuttavia, a fronte di tale valore di stima ha riten uto sussistere debiti del Peluso nei confronti delle banche per oltre 400.000,00 euro, sicché non poteva revocarsi in dubbio che la vendita posta in essere il 23.06.2009 avesse determinato una rilevante variazione quantitativa del patrimonio immobiliare del debitore che, se non aveva compromesso totalmente il recupero del credito vantato dalla banca [OSCURATO:SOCIETA], certamente lo aveva reso maggiormente difficoltoso, se non anche incerto. 7. Alla luce delle considerazioni svolte in merito alla sussistenza di un credito anteriore all’atto di disposizione di cui si chiede la dichiarazione di inefficacia nei confronti del creditore, va invero osservato che nella revocatoria ordinaria non ricorre l' " eventus damni " se la riduzione del credito, anche in corso di causa, elimina la lesione della garanzia patrimoniale posta in essere mediante l'atto dispositivo, atteso che l'interesse ad agire del creditore deve sussistere sino al momento della decisione (Cass., n. 12975 del 2020; Cass., n. 17029 del 2016; Cass., n. 11609 del 2005;Cass., n. 21100 del 2004 ). 8. La sentenza, in atti prodotta, della Corte di appello di Napoli n. 2940 del 27/6/2024, con certificazione di passaggio in giudicato, ha ad oggetto la sentenza del Tribunale di Nola e risulta avere definito il giudizio R.G. 1991-2018 pendente tra [OSCURATO:SOCIETA]. (parte appellante) ed il Sig. [OSCURATO:PERSONA] (parte appellata), citato dalle parti nel corso del giudizio, accertando definitivamente l’esistenza di un credito del deducente verso la Banca di € 181.197,79 alla data del 30/6/2009, a saldo effettivo del c/c n. 000400401601. 9. Tale giudicato intervenuto tra le parti creditrice e debitrice va pertanto da lla corte di merito considerato ai fini della valutazione della persistenza dell’interesse ad agire in revocatoria della parte creditrice nei confronti del debitore e del terzo acquirente. 10. Alla fondatezza nei suindicati termini dell’unico motivo del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale - assorbiti il secondo ( art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 - 2729 c.c. in relazione all’art.2901 c.c.), il terzo (art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.: motivazione assente e/o apparente; art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 153 e 294 c.p.c.; art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.) e il quarto motivo ( art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.: violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.) del ricorso incidentale - consegue l’accoglimento dei ricorsi e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’ A ppello di Napoli, che in diversa composizioneprocederà a nuovo esame. 11. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie l’unico motivo d e l ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale , nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale. C