Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27187/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della Corte di Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 ottobre 2020 la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del 23 aprile 2018 del Tribunale di Paola (attesa l'estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, previsto dal capo b di imputazione), ha rideterminato in anni uno dì reclusione la residua pena, sospesa, inflitta a [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], per il reato di cui agli artt. 81 capoverso cod. pen. nonché 2, commi 1 e 2 d.lgs. 74 del 2000, in relazione all'anno d'imposta 2011 (capo a).

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un complesso motivo di impugnazione, invocando violazione di legge e vizio motivazionale.

In particolare, la ricorrente ha lamentato che le dichiarazioni dell'unico teste esaminato non trovavano riscontro in relazione alle argomentazioni utilizzate dalla Corte territoriale e quindi dal Tribunale per sottolineare le anomalie delle fatture contestate.

In realtà non erano state tenute in considerazione le argomentazioni del teste della difesa quanto alla numerazione delle fatture, ai pagamenti eseguiti in contanti, alla mancanza di incassi compatibili con le fatture, all'assenza del documento di trasporto, alla pretesa genericità delle fatture stesse.

Né risultavano elementi tali da ritenere provata l'inesistenza delle fatture, mentre comunque in specie il reato richiedeva un dolo specifico, e non generico come rappresentato dai Giudici del merito.

2.1. In ragione poi del momento di consumazione del reato, da un lato doveva ritenersi l'ipotesi attenuata di cui all'art. 2, comma 3 d.lgs. 74 cit., mentre d'altro canto era in tal modo applicabile la speciale previsione, negata solo genericamente dalla Corte territoriale, di cui all'art. 131-bis cod. pen. per la particolare tenuità del fatto.

2.2. La mancata statuizione di colpevolezza in relazione al capo B, riguardante la speculare previsione di cui all'art. 8 d.lgs. 74 cit. sempre ascritta alla ricorrente, rendeva comunque inapplicabile anche la prima previsione.

In conseguenza di ciò, doveva disporsi la revoca della confisca, comunque ridotta d'ufficio ad euro 4.752,66, importo pari all'imposta evasa per l'anno 2011.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. In via del tutto preliminare, peraltro, a questa Corte risulta pervenuta 1'8 marzo 2022 richiesta di rinvio dell'udienza, unita a documentazione medica attestante il legittimo impedimento del difensore.

Va peraltro osservato - ed il rilievo è assorbente - che non era stata richiesta nei termini la trattazione orale del procedimento, sì che comunque - attesa l'intervenuta opzione per la trattazione scritta - non era prevista la presenza del difensore all'udienza.

4.2. In relazione al motivo di doglianza complessivamente formulato, in realtà la ricorrente ha contestato le scelte interpretative concordemente assunte dai Giudici del merito.

Costoro infatti hanno - con motivazione certamente non illogica, ed ancor meno manifestamente illogica - dato conto delle ragioni in forza delle quali, operando un'esegesi invero contrastata dalla difesa, è stata ritenuta l'inesistenza delle operazioni recate dalle fatture in contestazione, emesse dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi della [OSCURATO:SOCIETA], laddove entrambe le società risultano essere state amministrate dall'odierna ricorrente.

Tutto ciò con riferimento ai pretesi pagamenti per contanti, non tracciabili, di tutte le fatture in questione, alla non giustificata numerazione separata di detti documenti contabili, alla descrizione dell'oggetto delle fatture (definito "generico" dalle sentenze di merito, ed invero adeguatamente esplicativo dall'imputata, senza peraltro alcuna specificazione in proposito), alla rilevanza fiscale delle operazioni per le due società coinvolte.

Al riguardo, infatti, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Oltre a ciò, ed in relazione alla ritenuta carenza dell'elemento soggettivo, il Tribunale di Paola (cfr. pag. 6 della sentenza) aveva sostenuto - come si evince agevolmente dall'articolazione dell'iter argomentativo, che ne parla dopo avere espressamente introdotto il tema dell'art. 8 cit. - la necessità del dolo generico in relazione alla sola struttura di detto ultimo reato, laddove invero, quanto all'art. 2, ne era stata in precedenza ripercorsa la formula normativa.

Va invero ricordato, al riguardo, che all'odierna ricorrente era stata contestata - sempre in relazione alle medesime fatture - tanto la violazione dell'art. 8 cit., in tesi compiuta nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], quanto quella dell'art. 2 cit. nella veste di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] quindi la questione circa la natura dell'elemento soggettivo ravvisabile nella previsione di cui all'art. 8 cit. è ormai irrilevante, attesa l'intervenuta prescrizione della relativa ipotesi di reato, d'altro canto il ricorso non si confronta puntualmente con la motivazione, che mai aveva espressamente ritenuto che il dolo di cui all'art. 2 fosse generico e non specifico. 4.3.

In ordine poi ai rilievi sub 2.1., quanto all'attenuante di cui al comma 3 dell'art. 2 cit., il reato è stato commesso - come osservato dalla Corte territoriale - necessariamente in epoca successiva all'abrogazione di detto comma a seguito dell'entrata in vigore, il 17 settembre 2011, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in quanto la data di consumazione del reato è quella della presentazione della dichiarazione fiscale relativa all'anno d'imposta 2011.In tema infatti di reati tributari, i delitti di dichiarazione fraudolenta previsti dagli artt. 2 e 3, d.lgs. n. 74 del 2000, si consumano nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici tenuti dall'agente, ivi comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi ovvero di false rappresentazioni con l'uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento (Sez. 3, n. 52752 del 20/05/2014, Vidi e altro, Rv. 262358).

Al contrario, la fattispecie di cui all'art. 2, comma terzo, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 si intende applicabile ai fatti appunto anteriori al 14 settembre 2011 (cfr. Sez. 3, n. 5720 del 07/01/2016, Scarfato, Rv. 265948).

4.3.1. Allo stesso tempo, in relazione all'invocata applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte territoriale - con valutazione non censurabile - ne ha escluso il rilievo in specie attesa la modalità della condotta, che non era indice di occasionalità nei comportamenti.

Ed in proposito il Procuratore generale ha correttamente evidenziato come fosse del tutto ragionevole siffatta considerazione del Giudice d'appello, tenuto conto della pluralità di fatture invero utilizzate in sede di dichiarazione fiscale.

In proposito, ed anche a prescindere dai rilievi che precedono, parte ricorrente ha comunque inteso peraltro collegare detta richiesta alla, infondata, pretesa di considerare applicabile la richiamata circostanza attenuante, invece ormai abrogata.

4.3.2. Parimenti non ha pregio la considerazione che, estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74 del 2000 (ascritto, v. supra, alla stessa odierna ricorrente per avere emesso, nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], le fatture in seguito utilizzate dalla [OSCURATO:SOCIETA]), non potesse procedersi nei riguardi della Mazza a norma dell'art. 2 cit..

Al riguardo, infatti, proprio per la natura della causa estintiva del reato ex art. 8 non vi era stato - contrariamente ai rilievi della ricorrente - alcun definitivo accertamento di non colpevolezza.

Allo stesso tempo - e per le medesime ragioni - la confisca (già ridotta sotto il profilo quantitativo dalla Corte territoriale, in quanto disposta per equivalente fino alla concorrenza di euro 4.752,66, pari all'ammontare dell'imposta evasa per l'anno 2011) non va ulteriormente rideterminata, dal momento che, per quanto già osservato, viene disattesa ogni doglianza ulteriore in relazione al reato di cui all'art. 2.

5. La complessiva manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso.5.1.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della Corte di Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 ottobre 2020 la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del 23 aprile 2018 del Tribunale di Paola (attesa l'estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, previsto dal capo b di imputazione), ha rideterminato in anni uno dì reclusione la residua pena, sospesa, inflitta a [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], per il reato di cui agli artt. 81 capoverso cod. pen. nonché 2, commi 1 e 2 d.lgs. 74 del 2000, in relazione all'anno d'imposta 2011 (capo a). 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un complesso motivo di impugnazione, invocando violazione di legge e vizio motivazionale. In particolare, la ricorrente ha lamentato che le dichiarazioni dell'unico teste esaminato non trovavano riscontro in relazione alle argomentazioni utilizzate dalla Corte territoriale e quindi dal Tribunale per sottolineare le anomalie delle fatture contestate. In realtà non erano state tenute in considerazione le argomentazioni del teste della difesa quanto alla numerazione delle fatture, ai pagamenti eseguiti in contanti, alla mancanza di incassi compatibili con le fatture, all'assenza del documento di trasporto, alla pretesa genericità delle fatture stesse. Né risultavano elementi tali da ritenere provata l'inesistenza delle fatture, mentre comunque in specie il reato richiedeva un dolo specifico, e non generico come rappresentato dai Giudici del merito. 2.1. In ragione poi del momento di consumazione del reato, da un lato doveva ritenersi l'ipotesi attenuata di cui all'art. 2, comma 3 d.lgs. 74 cit., mentre d'altro canto era in tal modo applicabile la speciale previsione, negata solo genericamente dalla Corte territoriale, di cui all'art. 131-bis cod. pen. per la particolare tenuità del fatto. 2.2. La mancata statuizione di colpevolezza in relazione al capo B, riguardante la speculare previsione di cui all'art. 8 d.lgs. 74 cit. sempre ascritta alla ricorrente, rendeva comunque inapplicabile anche la prima previsione. In conseguenza di ciò, doveva disporsi la revoca della confisca, comunque ridotta d'ufficio ad euro 4.752,66, importo pari all'imposta evasa per l'anno 2011. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In via del tutto preliminare, peraltro, a questa Corte risulta pervenuta 1'8 marzo 2022 richiesta di rinvio dell'udienza, unita a documentazione medica attestante il legittimo impedimento del difensore. Va peraltro osservato - ed il rilievo è assorbente - che non era stata richiesta nei termini la trattazione orale del procedimento, sì che comunque - attesa l'intervenuta opzione per la trattazione scritta - non era prevista la presenza del difensore all'udienza. 4.2. In relazione al motivo di doglianza complessivamente formulato, in realtà la ricorrente ha contestato le scelte interpretative concordemente assunte dai Giudici del merito. Costoro infatti hanno - con motivazione certamente non illogica, ed ancor meno manifestamente illogica - dato conto delle ragioni in forza delle quali, operando un'esegesi invero contrastata dalla difesa, è stata ritenuta l'inesistenza delle operazioni recate dalle fatture in contestazione, emesse dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi della [OSCURATO:SOCIETA], laddove entrambe le società risultano essere state amministrate dall'odierna ricorrente. Tutto ciò con riferimento ai pretesi pagamenti per contanti, non tracciabili, di tutte le fatture in questione, alla non giustificata numerazione separata di detti documenti contabili, alla descrizione dell'oggetto delle fatture (definito "generico" dalle sentenze di merito, ed invero adeguatamente esplicativo dall'imputata, senza peraltro alcuna specificazione in proposito), alla rilevanza fiscale delle operazioni per le due società coinvolte. Al riguardo, infatti, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Oltre a ciò, ed in relazione alla ritenuta carenza dell'elemento soggettivo, il Tribunale di Paola (cfr. pag. 6 della sentenza) aveva sostenuto - come si evince agevolmente dall'articolazione dell'iter argomentativo, che ne parla dopo avere espressamente introdotto il tema dell'art. 8 cit. - la necessità del dolo generico in relazione alla sola struttura di detto ultimo reato, laddove invero, quanto all'art. 2, ne era stata in precedenza ripercorsa la formula normativa. Va invero ricordato, al riguardo, che all'odierna ricorrente era stata contestata - sempre in relazione alle medesime fatture - tanto la violazione dell'art. 8 cit., in tesi compiuta nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], quanto quella dell'art. 2 cit. nella veste di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] quindi la questione circa la natura dell'elemento soggettivo ravvisabile nella previsione di cui all'art. 8 cit. è ormai irrilevante, attesa l'intervenuta prescrizione della relativa ipotesi di reato, d'altro canto il ricorso non si confronta puntualmente con la motivazione, che mai aveva espressamente ritenuto che il dolo di cui all'art. 2 fosse generico e non specifico. 4.3. In ordine poi ai rilievi sub 2.1., quanto all'attenuante di cui al comma 3 dell'art. 2 cit., il reato è stato commesso - come osservato dalla Corte territoriale - necessariamente in epoca successiva all'abrogazione di detto comma a seguito dell'entrata in vigore, il 17 settembre 2011, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in quanto la data di consumazione del reato è quella della presentazione della dichiarazione fiscale relativa all'anno d'imposta 2011.In tema infatti di reati tributari, i delitti di dichiarazione fraudolenta previsti dagli artt. 2 e 3, d.lgs. n. 74 del 2000, si consumano nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici tenuti dall'agente, ivi comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi ovvero di false rappresentazioni con l'uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento (Sez. 3, n. 52752 del 20/05/2014, Vidi e altro, Rv. 262358). Al contrario, la fattispecie di cui all'art. 2, comma terzo, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 si intende applicabile ai fatti appunto anteriori al 14 settembre 2011 (cfr. Sez. 3, n. 5720 del 07/01/2016, Scarfato, Rv. 265948). 4.3.1. Allo stesso tempo, in relazione all'invocata applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte territoriale - con valutazione non censurabile - ne ha escluso il rilievo in specie attesa la modalità della condotta, che non era indice di occasionalità nei comportamenti. Ed in proposito il Procuratore generale ha correttamente evidenziato come fosse del tutto ragionevole siffatta considerazione del Giudice d'appello, tenuto conto della pluralità di fatture invero utilizzate in sede di dichiarazione fiscale. In proposito, ed anche a prescindere dai rilievi che precedono, parte ricorrente ha comunque inteso peraltro collegare detta richiesta alla, infondata, pretesa di considerare applicabile la richiamata circostanza attenuante, invece ormai abrogata. 4.3.2. Parimenti non ha pregio la considerazione che, estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74 del 2000 (ascritto, v. supra, alla stessa odierna ricorrente per avere emesso, nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], le fatture in seguito utilizzate dalla [OSCURATO:SOCIETA]), non potesse procedersi nei riguardi della Mazza a norma dell'art. 2 cit.. Al riguardo, infatti, proprio per la natura della causa estintiva del reato ex art. 8 non vi era stato - contrariamente ai rilievi della ricorrente - alcun definitivo accertamento di non colpevolezza. Allo stesso tempo - e per le medesime ragioni - la confisca (già ridotta sotto il profilo quantitativo dalla Corte territoriale, in quanto disposta per equivalente fino alla concorrenza di euro 4.752,66, pari all'ammontare dell'imposta evasa per l'anno 2011) non va ulteriormente rideterminata, dal momento che, per quanto già osservato, viene disattesa ogni doglianza ulteriore in relazione al reato di cui all'art. 2. 5. La complessiva manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso.5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagament
Sentenza Cassazione n. 27187/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris