Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20342/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in personadel Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];2271 - controricorrente -avverso la sentenza n. 1420/2018 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 27/03/2018 R.G.N. 5193/2014;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATONumero registro generale 27879/2018che la Corte d’Appello di Napoli, confermando, per quantoN umero sezionale 2271/2026Numero di raccolta generale 20342/2026in questa sede rileva, la sentenza di primo grado, ha respintoData pubblicazione 17/06/2026la domanda dell’odierna ricorrente di ammissione al passivodel [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale creditriceprivilegiata per il complessivo credito di euro 221.178,50, dicui euro 202.559,93 per retribuzioni non percepite dalla datadella dichiarazione di fallimento fino al settembre 2011, mesea partire dal quale era stata accertata con sentenza di questaCorte l’inefficacia del suo licenziamento, ed euro 18.618,57per T.F.R., oltre rivalutazione e interessi come per legge;che avverso tale sentenza ha proposto ricorso lalavoratrice, articolato in un unico motivo, al quale la parteintimata ha opposto difese con controricorso;che il 16.4.2026 la ricorrente ha depositato atto di rinunziaal ricorso e che il curatore fallimentare, autorizzato del giudicedelegato con decreto del 11.3.2026, ha prestato adesionepersonalmente, come da dichiarazione depositata in data27.4.2026;CONSIDERATOche nel caso di specie sussistono le condizioni previstedall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzionedel processo;che la rinuncia al ricorso per cassazione producel'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, inquanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede,cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo dieffetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicatodella sentenza impugna comporta il venir meno dell'interessea contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva lacondanna del rinunciante alle spese del giudizio.

Cass., S.U.34429 del 2019; Cass. n. 17187 del 2014; n. 23840 del 2008);Numero registro generale 27879/2018che, tuttavia, nel caso di specie vi è stata adesione allaN umero sezionale 2271/2026Numero di raccolta generale 20342/2026rinuncia prestata dalla parte personalmente, per cui sussistonoData pubblicazione 17/06/2026le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c. amente del quale La condanna non è pronunciata, se allarinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loroavvocati autorizzati con mandato speciale ;che pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis,al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13,comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, nonequiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità oimprocedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016;Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dalversamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributounificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.La Corte dichiara estinto il processo e compensa le spesedi lite.Così deciso nell’adunanza camerale del 7 maggio 2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 27879/2018Numero sezionale 2271/2026Numero di raccolta generale 20342/2026Data pubblicazione 17/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in personadel Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];2271 - controricorrente -avverso la sentenza n. 1420/2018 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 27/03/2018 R.G.N. 5193/2014;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATONumero registro generale 27879/2018che la Corte d’Appello di Napoli, confermando, per quantoN umero sezionale 2271/2026Numero di raccolta generale 20342/2026in questa sede rileva, la sentenza di primo grado, ha respintoData pubblicazione 17/06/2026la domanda dell’odierna ricorrente di ammissione al passivodel [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale creditriceprivilegiata per il complessivo credito di euro 221.178,50, dicui euro 202.559,93 per retribuzioni non percepite dalla datadella dichiarazione di fallimento fino al settembre 2011, mesea partire dal quale era stata accertata con sentenza di questaCorte l’inefficacia del suo licenziamento, ed euro 18.618,57per T.F.R., oltre rivalutazione e interessi come per legge;che avverso tale sentenza ha proposto ricorso lalavoratrice, articolato in un unico motivo, al quale la parteintimata ha opposto difese con controricorso;che il 16.4.2026 la ricorrente ha depositato atto di rinunziaal ricorso e che il curatore fallimentare, autorizzato del giudicedelegato con decreto del 11.3.2026, ha prestato adesionepersonalmente, come da dichiarazione depositata in data27.4.2026;CONSIDERATOche nel caso di specie sussistono le condizioni previstedall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzionedel processo;che la rinuncia al ricorso per cassazione producel'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, inquanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede,cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo dieffetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicatodella sentenza impugna comporta il venir meno dell'interessea contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva lacondanna del rinunciante alle spese del giudizio. Cass., S.U.34429 del 2019; Cass. n. 17187 del 2014; n. 23840 del 2008);Numero registro generale 27879/2018che, tuttavia, nel caso di specie vi è stata adesione allaN umero sezionale 2271/2026Numero di raccolta generale 20342/2026rinuncia prestata dalla parte personalmente, per cui sussistonoData pubblicazione 17/06/2026le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c. amente del quale La condanna non è pronunciata, se allarinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loroavvocati autorizzati con mandato speciale ;che pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis,al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13,comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, nonequiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità oimprocedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016;Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dalversamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributounificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.La Corte dichiara estinto il processo e compensa le spesedi lite.Così deciso nell’adunanza camerale del 7 maggio 2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 27879/2018Numero sezionale 2271/2026Numero di raccolta generale 20342/2026Data pubblicazione 17/06/2026
Decreto Cassazione n. 20342/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris