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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 28004/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di TREVISOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Treviso ha rigettato le istanze di riesame presentate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. del medesimo tribunale in data 10/11/2021, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, ipotizzato, nel procedimento a carico, tra gli altri, dei due indagati ricorrenti, con riferimento a beni materiali e immateriali della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarata fallita; sequestro avente ad oggetto i dispositivi elettronici e la documentazione cartacea (apparentemente riferìbile alla società fallita) rinvenuti nella disponibilità degli indagati. 2.Ricorrono per cassazione, tramite il comune difensore di fiducia, Tella e Dametto, deducendo due motivi.

2.1. Col primo motivo si deduce la erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, e 253, del codice di rito, nonché dell'art. 42 della Cost., dell'art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Dopo essersi premesso che in data 21 settembre 2021 il pubblico ministero aveva emesso un precedente decreto di perquisizione e sequestro nei confronti, tra gli altri, di Tella e Dametto, quali amministratori della società [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione a presunti fatti di bancarotta commessi ai danni della [OSCURATO:SOCIETA], nonché in relazione ad altre fattispecie di reato, si evidenzia che in esecuzione di tale primo decreto presso la sede della U-KEG furono rinvenuti alcuni dispositivi informatici da cui vennero immediatamente estratte le copie forensi egualmente sottoposte a sequestro mentre nell'abitazione di Tella furono fisicamente sequestrati sette dispositivi elettronici, tra cui un telefono cellulare, un tablet e un notebook, si rappresenta che in data 28 ottobre 2021 il tribunale del riesame aveva annullato il decreto di perquisizione e sequestro in parola per difetto di motivazione e che a seguito di tale annullamento il pubblico ministero aveva emesso nuovo decreto di sequestro, quello oggetto dell'ordinanza impugnata.

Ciò posto, si lamentava in sede di riesame che in tale provvedimento il pubblico ministero avesse giustificato il sequestro sui supporti informatici e sulla documentazione ivi indicati limitandosi ad affermare che sarebbe necessario "ai fini del prosieguo delle indagini esaminare il contenuto dei beni anzidetti, al fine di riscontrare i reati ipotizzati "; indi si evidenzia ora in ricorso come tale decreto di sequestro sia carente di tutti i requisiti richiesti perché, a parte la mera indicazione delle norme di legge asseritamente violate, esso non contiene né la descrizione dei fatti ipotizzati né la riconduzione di tali fatti alle suddette norme, tantomeno viene individuata alcuna relazione tra i reati ipotizzati e i dispositivi informatici e i documenti sequestrati.In particolare, si lamenta la totale assenza di una contestazione, carenza che non consente in alcun modo di apprezzare adeguatamente quale necessità vi sarebbe dal punto di vista probatorio di acquisire la totalità dei dispositivi informatici e telefonici in uso agli indagati nonché la documentazione concretamente sequestrata.

Nonostante l'evidenza della mancanza di motivazione di tale decreto, che al pari del primo non poteva ritenersi esaustivo sul puto alla luce dei dettami della giurisprudenza di questa Corte - che anche a Sezioni Unite ha più volte ribadito che il sequestro probatorio, anche quando abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, deve in particolare fornire la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, indicando la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare, la loro relazione con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l'indicazione della sola norma violata - il tribunale ha escluso che il decreto in esame fosse affetto da nullità limitandosi ad osservare quanto sopra indicato, in tal modo incorrendo nella cd. motivazione apparente.

2.2. Col secondo motivo si deduce l'erronea applicazione degli artt. 253 e 275 del codice di rito.

In ogni caso - si osserva - l'ordinanza del tribunale del riesame è, altresì, censurabile nella parte in cui ha ritenuto di escludere che il decreto dì sequestro sia irrispettoso del principio di proporzionalità e quindi sia stato emesso in violazione del combinato disposto di cui agli articoli citati, applicabili in virtù di un oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che estende il principio di proporzionalità ed adeguatezza alle misure cautelari reali e al sequestro probatorio.

Si rammenta al riguardo come sia da ritenersi illegittimo, secondo i più lucidi arresti di questa Corte di Cassazione, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un sistema informatico - qual è un personal computer - che conduca in difetto di specifiche ragioni a una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute.

In altri termini il dispositivo informatico deve essere sottoposto ad una perquisizione mirata all'esito della quale potrà essere sequestrato solo il contenuto rilevante ai fini delle indagini, non essendo ammissibile un'acquisizione indiscriminata dell'intero archivio elettronico per il solo fatto che ne è facile l'accesso, l'effettuazione della copia e il trasferimento fisico rispetto alla massa di documenti corrispondenti.

Nel caso di specie, da un lato, non vengono specificate la ragioni per le quali il sequestro debba riguardare in modo indiscriminato tutti i dati contenuti nei dispositivi informatici - laddove peraltro gli smartphone, i tablet e il computer erano utilizzati dagli indagati non soltanto per motivi lavorativi attinenti all'attività imprenditoriale della società ma anche per motivi personali sicché risulta altresì violato il diritto di riservatezza - dall'altro, in ogni caso, ove non fosse stato possibile eseguire immediatamente una selezione delle informazioni utili alle indagini, il pubblico ministero avrebbe dovuto perlomeno individuare preventivamente i criteri e i parametri di ricerca per agevolare le attività di selezione e copia dei dati di maggiore interesse per l'accertamento dei reati.

Indi si conclude che ab origine il pubblico ministero, nel provvedimento applicativo della misura ablativa, avrebbe dovuto compiere una selezione del materiale da sequestrare o, quantomeno, individuare i criteri di selezione dello stesso.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

1.1. L'ordinanza impugnata, pur nella stringatezza della sua affermazione, ha dato conto delle ragioni per le quali il provvedimento reale, nel caso di specie, non possa ritenersi affetto da nullità per mancanza dei requisiti essenziali che, anche secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte a Sezioni Unite - Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548 - 01 - , devono contraddistinguere il decreto di sequestro probatorio.

Premessa una breve sintesi delle risultanze processuali afferenti le condotte di reato allo stato ipotizzate - distrazioni di beni della società fallita, già oggetto di contratto di affitto di azienda stipulato dalla fallita con UKEG Group s.r.I., poste in essere dagli amministratori dell'affittuaria prima della restituzione dell'azienda in favore della procedura fallimentare - sulla cui base il P.M. aveva disposto il sequestro in argomento, il tribunale della cautela, invero, si è legittimamente limitato ad osservare che il decreto di sequestro dovesse ritenersi congruamente motivato quanto al punto della finalità probatoria, specificamente contestato, facendo esso espresso riferimento alla " esigenza di mantenere il sequestro (di natura probatoria) sugli apparati, supporti informatici e sulla documentazione sequestrata" allo scopo di proseguire le indagini nella direzione di "esaminare il contenuto dei beni anzidetti al fine di riscontrare i reati ipotizzati"; evidenziando, altresì, come tale motivazione dovesse, in particolare, ritenersi congrua in considerazione della natura dei beni oggetto di vincolo; trattandosi di reati connessi all'esercizio di un'attività imprenditoriale, è intuitivo - osserva il tribunale - che elementi indiziari possano ricavarsi dall'analisi dei dispositivi elettronici adoperati, anche per lo svolgimento di quell'attività, da parte degli indagati; in tal modo affermando, il tribunale, non solo la sussistenza di evidente connessione tra i reati ipotizzati e i beni sottoposti a vincolo ma anche la conseguente rilevanza di questi ultimi ai fini di indagine; né potrebbe, d'altronde, assumere di per sé rilievo al fine di escludere a monte la possibilità di sequestrare tali beni il fatto che essi potessero contenere anche dati personali dei rispettivi proprietari, non avendo gli stessi ricorrenti circoscritto il loro uso e contenuto esclusivamente a esigenze personali; la violazione della riservatezza, peraltro meramente funzionale alla estrapolazione dei dati di interesse, non potrebbe, invero, giammai assurgere a motivo di illegittimità del sequestro nella misura in cui esso è stato disposto nei casi e nei modi consentiti dalla legge e in virtù di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, ritenuto dal legislatore idoneo a giustificare limitazioni dei diritti, anche, personali dei soggetti coinvolti.

Il primo motivo si appalesa quindi aspecifico e manifestamente infondato.

1.2. Fondato, è invece, il secondo motivo, sia pure nei limiti delle precisazioni che seguono.

Ed invero, premesso che, come correttamente rilevato dai ricorrenti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il principio di proporzionalità e adeguatezza impone al giudice cautelare di limitare l'oggetto del sequestro o il vincolo posto dallo stesso in termini tali da ridurne l'incidenza sui diritti del destinatario della misura reale (cfr. per tutte, Sez. 5, Sentenza n. 17586 del 22/03/2021, Rv. 281104 - 01), si impongono alcune precisazioni al riguardo, versandosi nel caso in esame nell'ipotesi del sequestro probatorio che ha natura tendenzialmente temporanea, prevedendo la disposizione di cui all'art. 262, comma 1, cod. proc. pen., la restituzione delle cose sequestrate «quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova», e, nello stesso tempo, il potere per l'autorità giudiziaria di prescrivere al soggetto che abbia ottenuto la restituzione del bene «di presentare a ogni richiesta le cose restituite» e di imporre a tal fine il versamento di una cauzione.

In effetti, la previsione appena citata, anche per il ricorso alla parola «mantenere», evoca l'ipotesi di un vincolo sulla cosa necessario, e quindi legittimo, in un determinato momento e non più necessario, e quindi, non più conforme alla legge, in un momento successivo.

Non si può, invero, a priori affermare che il sequestro di un intero archivio cartaceo o informatico a fini di prova (cfr., anche per il richiamo degli specifici riferimenti normativi, Sez. 6, n. 24617 del 10/06/2015, Rizzo, Rv. 264092; Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, Amores, Rv. 268489) sia lesivo del principio della proporzionalità ed adeguatezza, potendo esso essere giustificato dalle circostanze concrete; tale principio non implica, ad esempio, che non possa essere oggetto immediato di sequestro l'intero dispositivo informatico o telematico, allorquando nell'immediatezza non sia possibile la estrazione del suo contenuto, né tanto meno la sua selezione, che contenga - come nel caso di specie - dati, non conoscibili nello specifico preventivamente, che si sa però afferenti all'attività professionale del suo proprietario, ove le condotte criminose ipotizzate ineriscano proprio a tale attività professionale (nel caso in esame le distrazioni sarebbero state poste in essere in relazione all'azienda della fallita, già detenuta in affitto dalla società amministrata dagli indagati destinatari del sequestro); nondimeno deve rilevarsi che in casi siffatti il vincolo sull'intero dispositivo risulta soltanto strumentale rispetto all'acquisizione mirata di dati in esso contenuti, sicché esso è giustificato, anche sotto il profilo della proporzionalità temporale, in quanto temporaneamente funzionale alla estrapolazione dei dati strettamente rilevanti; con la precisazione che i parametri di selezione, in un tal caso, possono ritenersi insisti nella tipologia delle condotte criminose ipotizzate e non necessitano quindi di alcuna specificazione ulteriore, a monte, laddove appunto - come nel caso di specie - sia ben delineata la vicenda criminosa in relazione alla quale necessitano le acquisizioni probatorie; ciò che piuttosto importa è che quel vincolo reale disposto nella indicata funzione strumentale non si protragga oltre il tempo necessario per la estrazione dei dati pertinenti al reato per cui si procede.

Il riferimento al principio di proporzionalità del sequestro in una sua prospettiva temporale si presenta, dunque, utile allorché la ricerca degli elementi di prova debba essere effettuata esaminando una massa amplissima di dati, tutti potenzialmente rilevanti a priori, e l'accertamento non possa essere ragionevolmente eseguito nel luogo in cui si trovano le cose sulle quali detti dati sono impressi.

In questo caso, infatti, il contemperamento tra le contrapposte esigenze dell'autorità inquirente e del privato può essere assicurato attraverso un sequestro delle cose contenenti i dati da esaminare - o, se possibile, solo di questi ultimi - che si protragga per il tempo strettamente necessario al compimento di tale verifica (per una valorizzazione del fattore tempo come parametro di valutazione della correttezza di un sequestro, a norma dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione E.D.U., cfr., ad esempio, Corte E.D.U., 7 giugno 2007, Smirnov c.

Russa, n. 71362/01, ma anche Corte E.D.U., 19 giugno 2014, Draghici c.

Portogallo, n. 43620/10).

Di conseguenza, l'autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, potrà eventualmente disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, ma dovrà immediatamente restituire le cose sottoposte a vincolo non appena sarà decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti legittimamente in corso.

In altri termini, quando il sequestro è giustificato dall'esigenza probatoria di acquisire i dati contenuti in dispositivi elettronici, il vincolo reale deve rispettare il canone di proporzionalità, nel senso che le esigenze dell'attività di indagine e quelle di tutela devono essere correlate sul piano degli specifici profili di ordine quantitativo, qualitativo e temporale, di tal che non sono di per se stessi illegittimi il sequestro del dispositivo elettronico e l'acquisizione di tutte le informazioni contenute nel medesimo, dovendosi fare riferimento alla ragionevolezza temporale, in funzione dell'estrazione selettiva dei dati e al lasso di tempo necessario in relazione all'entità e al novero delle operazioni implicate: segnatamente, in questi casi il sequestro comporta una scansione operativa - cui corrispondono tutelati interessi alla restituzione - in più fasi, rappresentate dal "sequestro del dispositivo elettronico", dall' "estrazione della copia forense" e dalla "estrapolazione dei dati" in concreto rilevanti, secondo modalità che riflettono i contenuti della disciplina ex art. 247, comma 1-bis c.p.p. (in tema di perquisizioni) e che è volta, per gradi, a consentire l'acquisizione dei dati contenuti nel sistema informatico e nel contempo ad assicurare la minor invasività dell'operazione a vantaggio della parte interessata.

Seguendo queste fasi, dunque, in consonanza alle prime pronunce di legittimità (ad es., Sez. 6, citata, n. 13165 del 04/03/2020 - dep. 28/04/2020, Rv. 279143), la scansione operativa può prevedere la restituzione del dispositivo solo dopo la formazione di copia forense e la restituzione dei "cloni" solo dopo l'estrazione dei dati di interesse dalla copia forense.

Ne discende, altresì, che in relazione ad un computer o altro dispositivo informatico o elettronico, il cui, ampio, contenuto non è conoscibile preventivamente, il criterio di selezione non può che essere quello della pertinenzialità del dato rispetto al reato ipotizzato - che nel caso di specie è in rapporto ai beni oggetto di distrazione - e che è pertanto sufficiente che emerga l'ambito - circoscritto - entro il quale deve eseguirsi il sequestro; discende altresì che, allorquando si contesti la legittimità di tale provvedimento reale, e della protrazione dei suoi effetti nei termini suindicati, sia compito del tribunale del riesame - che non può, come avvenuto nel caso di specie, spogliarsi dell'incombenza - verificare l'adeguatezza del tempo trascorso - che nella vicenda in scrutinio sembra essersi già protratto sin dal primo sequestro - rispetto alla necessità di mantenimento del sequestro sul contenitore informatico e di estrapolazione dei dati pertinenti al reato ipotizzato, che sarà evidentemente strettamente correlato alla entità dei dati da scrutinare, oltre che identificare, mettendole bene in evidenza, le ragioni per le quali non è stato possibile operare la ricerca e il trasferimento dei dati all'atto dell'apprensione dei dispositivi.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Trib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di TREVISOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Treviso ha rigettato le istanze di riesame presentate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. del medesimo tribunale in data 10/11/2021, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, ipotizzato, nel procedimento a carico, tra gli altri, dei due indagati ricorrenti, con riferimento a beni materiali e immateriali della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarata fallita; sequestro avente ad oggetto i dispositivi elettronici e la documentazione cartacea (apparentemente riferìbile alla società fallita) rinvenuti nella disponibilità degli indagati. 2.Ricorrono per cassazione, tramite il comune difensore di fiducia, Tella e Dametto, deducendo due motivi. 2.1. Col primo motivo si deduce la erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, e 253, del codice di rito, nonché dell'art. 42 della Cost., dell'art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Dopo essersi premesso che in data 21 settembre 2021 il pubblico ministero aveva emesso un precedente decreto di perquisizione e sequestro nei confronti, tra gli altri, di Tella e Dametto, quali amministratori della società [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione a presunti fatti di bancarotta commessi ai danni della [OSCURATO:SOCIETA], nonché in relazione ad altre fattispecie di reato, si evidenzia che in esecuzione di tale primo decreto presso la sede della U-KEG furono rinvenuti alcuni dispositivi informatici da cui vennero immediatamente estratte le copie forensi egualmente sottoposte a sequestro mentre nell'abitazione di Tella furono fisicamente sequestrati sette dispositivi elettronici, tra cui un telefono cellulare, un tablet e un notebook, si rappresenta che in data 28 ottobre 2021 il tribunale del riesame aveva annullato il decreto di perquisizione e sequestro in parola per difetto di motivazione e che a seguito di tale annullamento il pubblico ministero aveva emesso nuovo decreto di sequestro, quello oggetto dell'ordinanza impugnata. Ciò posto, si lamentava in sede di riesame che in tale provvedimento il pubblico ministero avesse giustificato il sequestro sui supporti informatici e sulla documentazione ivi indicati limitandosi ad affermare che sarebbe necessario "ai fini del prosieguo delle indagini esaminare il contenuto dei beni anzidetti, al fine di riscontrare i reati ipotizzati "; indi si evidenzia ora in ricorso come tale decreto di sequestro sia carente di tutti i requisiti richiesti perché, a parte la mera indicazione delle norme di legge asseritamente violate, esso non contiene né la descrizione dei fatti ipotizzati né la riconduzione di tali fatti alle suddette norme, tantomeno viene individuata alcuna relazione tra i reati ipotizzati e i dispositivi informatici e i documenti sequestrati.In particolare, si lamenta la totale assenza di una contestazione, carenza che non consente in alcun modo di apprezzare adeguatamente quale necessità vi sarebbe dal punto di vista probatorio di acquisire la totalità dei dispositivi informatici e telefonici in uso agli indagati nonché la documentazione concretamente sequestrata. Nonostante l'evidenza della mancanza di motivazione di tale decreto, che al pari del primo non poteva ritenersi esaustivo sul puto alla luce dei dettami della giurisprudenza di questa Corte - che anche a Sezioni Unite ha più volte ribadito che il sequestro probatorio, anche quando abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, deve in particolare fornire la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, indicando la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare, la loro relazione con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l'indicazione della sola norma violata - il tribunale ha escluso che il decreto in esame fosse affetto da nullità limitandosi ad osservare quanto sopra indicato, in tal modo incorrendo nella cd. motivazione apparente. 2.2. Col secondo motivo si deduce l'erronea applicazione degli artt. 253 e 275 del codice di rito. In ogni caso - si osserva - l'ordinanza del tribunale del riesame è, altresì, censurabile nella parte in cui ha ritenuto di escludere che il decreto dì sequestro sia irrispettoso del principio di proporzionalità e quindi sia stato emesso in violazione del combinato disposto di cui agli articoli citati, applicabili in virtù di un oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che estende il principio di proporzionalità ed adeguatezza alle misure cautelari reali e al sequestro probatorio. Si rammenta al riguardo come sia da ritenersi illegittimo, secondo i più lucidi arresti di questa Corte di Cassazione, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un sistema informatico - qual è un personal computer - che conduca in difetto di specifiche ragioni a una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute. In altri termini il dispositivo informatico deve essere sottoposto ad una perquisizione mirata all'esito della quale potrà essere sequestrato solo il contenuto rilevante ai fini delle indagini, non essendo ammissibile un'acquisizione indiscriminata dell'intero archivio elettronico per il solo fatto che ne è facile l'accesso, l'effettuazione della copia e il trasferimento fisico rispetto alla massa di documenti corrispondenti. Nel caso di specie, da un lato, non vengono specificate la ragioni per le quali il sequestro debba riguardare in modo indiscriminato tutti i dati contenuti nei dispositivi informatici - laddove peraltro gli smartphone, i tablet e il computer erano utilizzati dagli indagati non soltanto per motivi lavorativi attinenti all'attività imprenditoriale della società ma anche per motivi personali sicché risulta altresì violato il diritto di riservatezza - dall'altro, in ogni caso, ove non fosse stato possibile eseguire immediatamente una selezione delle informazioni utili alle indagini, il pubblico ministero avrebbe dovuto perlomeno individuare preventivamente i criteri e i parametri di ricerca per agevolare le attività di selezione e copia dei dati di maggiore interesse per l'accertamento dei reati. Indi si conclude che ab origine il pubblico ministero, nel provvedimento applicativo della misura ablativa, avrebbe dovuto compiere una selezione del materiale da sequestrare o, quantomeno, individuare i criteri di selezione dello stesso. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 1.1. L'ordinanza impugnata, pur nella stringatezza della sua affermazione, ha dato conto delle ragioni per le quali il provvedimento reale, nel caso di specie, non possa ritenersi affetto da nullità per mancanza dei requisiti essenziali che, anche secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte a Sezioni Unite - Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548 - 01 - , devono contraddistinguere il decreto di sequestro probatorio. Premessa una breve sintesi delle risultanze processuali afferenti le condotte di reato allo stato ipotizzate - distrazioni di beni della società fallita, già oggetto di contratto di affitto di azienda stipulato dalla fallita con UKEG Group s.r.I., poste in essere dagli amministratori dell'affittuaria prima della restituzione dell'azienda in favore della procedura fallimentare - sulla cui base il P.M. aveva disposto il sequestro in argomento, il tribunale della cautela, invero, si è legittimamente limitato ad osservare che il decreto di sequestro dovesse ritenersi congruamente motivato quanto al punto della finalità probatoria, specificamente contestato, facendo esso espresso riferimento alla " esigenza di mantenere il sequestro (di natura probatoria) sugli apparati, supporti informatici e sulla documentazione sequestrata" allo scopo di proseguire le indagini nella direzione di "esaminare il contenuto dei beni anzidetti al fine di riscontrare i reati ipotizzati"; evidenziando, altresì, come tale motivazione dovesse, in particolare, ritenersi congrua in considerazione della natura dei beni oggetto di vincolo; trattandosi di reati connessi all'esercizio di un'attività imprenditoriale, è intuitivo - osserva il tribunale - che elementi indiziari possano ricavarsi dall'analisi dei dispositivi elettronici adoperati, anche per lo svolgimento di quell'attività, da parte degli indagati; in tal modo affermando, il tribunale, non solo la sussistenza di evidente connessione tra i reati ipotizzati e i beni sottoposti a vincolo ma anche la conseguente rilevanza di questi ultimi ai fini di indagine; né potrebbe, d'altronde, assumere di per sé rilievo al fine di escludere a monte la possibilità di sequestrare tali beni il fatto che essi potessero contenere anche dati personali dei rispettivi proprietari, non avendo gli stessi ricorrenti circoscritto il loro uso e contenuto esclusivamente a esigenze personali; la violazione della riservatezza, peraltro meramente funzionale alla estrapolazione dei dati di interesse, non potrebbe, invero, giammai assurgere a motivo di illegittimità del sequestro nella misura in cui esso è stato disposto nei casi e nei modi consentiti dalla legge e in virtù di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, ritenuto dal legislatore idoneo a giustificare limitazioni dei diritti, anche, personali dei soggetti coinvolti. Il primo motivo si appalesa quindi aspecifico e manifestamente infondato. 1.2. Fondato, è invece, il secondo motivo, sia pure nei limiti delle precisazioni che seguono. Ed invero, premesso che, come correttamente rilevato dai ricorrenti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il principio di proporzionalità e adeguatezza impone al giudice cautelare di limitare l'oggetto del sequestro o il vincolo posto dallo stesso in termini tali da ridurne l'incidenza sui diritti del destinatario della misura reale (cfr. per tutte, Sez. 5, Sentenza n. 17586 del 22/03/2021, Rv. 281104 - 01), si impongono alcune precisazioni al riguardo, versandosi nel caso in esame nell'ipotesi del sequestro probatorio che ha natura tendenzialmente temporanea, prevedendo la disposizione di cui all'art. 262, comma 1, cod. proc. pen., la restituzione delle cose sequestrate «quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova», e, nello stesso tempo, il potere per l'autorità giudiziaria di prescrivere al soggetto che abbia ottenuto la restituzione del bene «di presentare a ogni richiesta le cose restituite» e di imporre a tal fine il versamento di una cauzione. In effetti, la previsione appena citata, anche per il ricorso alla parola «mantenere», evoca l'ipotesi di un vincolo sulla cosa necessario, e quindi legittimo, in un determinato momento e non più necessario, e quindi, non più conforme alla legge, in un momento successivo. Non si può, invero, a priori affermare che il sequestro di un intero archivio cartaceo o informatico a fini di prova (cfr., anche per il richiamo degli specifici riferimenti normativi, Sez. 6, n. 24617 del 10/06/2015, Rizzo, Rv. 264092; Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, Amores, Rv. 268489) sia lesivo del principio della proporzionalità ed adeguatezza, potendo esso essere giustificato dalle circostanze concrete; tale principio non implica, ad esempio, che non possa essere oggetto immediato di sequestro l'intero dispositivo informatico o telematico, allorquando nell'immediatezza non sia possibile la estrazione del suo contenuto, né tanto meno la sua selezione, che contenga - come nel caso di specie - dati, non conoscibili nello specifico preventivamente, che si sa però afferenti all'attività professionale del suo proprietario, ove le condotte criminose ipotizzate ineriscano proprio a tale attività professionale (nel caso in esame le distrazioni sarebbero state poste in essere in relazione all'azienda della fallita, già detenuta in affitto dalla società amministrata dagli indagati destinatari del sequestro); nondimeno deve rilevarsi che in casi siffatti il vincolo sull'intero dispositivo risulta soltanto strumentale rispetto all'acquisizione mirata di dati in esso contenuti, sicché esso è giustificato, anche sotto il profilo della proporzionalità temporale, in quanto temporaneamente funzionale alla estrapolazione dei dati strettamente rilevanti; con la precisazione che i parametri di selezione, in un tal caso, possono ritenersi insisti nella tipologia delle condotte criminose ipotizzate e non necessitano quindi di alcuna specificazione ulteriore, a monte, laddove appunto - come nel caso di specie - sia ben delineata la vicenda criminosa in relazione alla quale necessitano le acquisizioni probatorie; ciò che piuttosto importa è che quel vincolo reale disposto nella indicata funzione strumentale non si protragga oltre il tempo necessario per la estrazione dei dati pertinenti al reato per cui si procede. Il riferimento al principio di proporzionalità del sequestro in una sua prospettiva temporale si presenta, dunque, utile allorché la ricerca degli elementi di prova debba essere effettuata esaminando una massa amplissima di dati, tutti potenzialmente rilevanti a priori, e l'accertamento non possa essere ragionevolmente eseguito nel luogo in cui si trovano le cose sulle quali detti dati sono impressi. In questo caso, infatti, il contemperamento tra le contrapposte esigenze dell'autorità inquirente e del privato può essere assicurato attraverso un sequestro delle cose contenenti i dati da esaminare - o, se possibile, solo di questi ultimi - che si protragga per il tempo strettamente necessario al compimento di tale verifica (per una valorizzazione del fattore tempo come parametro di valutazione della correttezza di un sequestro, a norma dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione E.D.U., cfr., ad esempio, Corte E.D.U., 7 giugno 2007, Smirnov c. Russa, n. 71362/01, ma anche Corte E.D.U., 19 giugno 2014, Draghici c. Portogallo, n. 43620/10). Di conseguenza, l'autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, potrà eventualmente disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, ma dovrà immediatamente restituire le cose sottoposte a vincolo non appena sarà decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti legittimamente in corso. In altri termini, quando il sequestro è giustificato dall'esigenza probatoria di acquisire i dati contenuti in dispositivi elettronici, il vincolo reale deve rispettare il canone di proporzionalità, nel senso che le esigenze dell'attività di indagine e quelle di tutela devono essere correlate sul piano degli specifici profili di ordine quantitativo, qualitativo e temporale, di tal che non sono di per se stessi illegittimi il sequestro del dispositivo elettronico e l'acquisizione di tutte le informazioni contenute nel medesimo, dovendosi fare riferimento alla ragionevolezza temporale, in funzione dell'estrazione selettiva dei dati e al lasso di tempo necessario in relazione all'entità e al novero delle operazioni implicate: segnatamente, in questi casi il sequestro comporta una scansione operativa - cui corrispondono tutelati interessi alla restituzione - in più fasi, rappresentate dal "sequestro del dispositivo elettronico", dall' "estrazione della copia forense" e dalla "estrapolazione dei dati" in concreto rilevanti, secondo modalità che riflettono i contenuti della disciplina ex art. 247, comma 1-bis c.p.p. (in tema di perquisizioni) e che è volta, per gradi, a consentire l'acquisizione dei dati contenuti nel sistema informatico e nel contempo ad assicurare la minor invasività dell'operazione a vantaggio della parte interessata. Seguendo queste fasi, dunque, in consonanza alle prime pronunce di legittimità (ad es., Sez. 6, citata, n. 13165 del 04/03/2020 - dep. 28/04/2020, Rv. 279143), la scansione operativa può prevedere la restituzione del dispositivo solo dopo la formazione di copia forense e la restituzione dei "cloni" solo dopo l'estrazione dei dati di interesse dalla copia forense. Ne discende, altresì, che in relazione ad un computer o altro dispositivo informatico o elettronico, il cui, ampio, contenuto non è conoscibile preventivamente, il criterio di selezione non può che essere quello della pertinenzialità del dato rispetto al reato ipotizzato - che nel caso di specie è in rapporto ai beni oggetto di distrazione - e che è pertanto sufficiente che emerga l'ambito - circoscritto - entro il quale deve eseguirsi il sequestro; discende altresì che, allorquando si contesti la legittimità di tale provvedimento reale, e della protrazione dei suoi effetti nei termini suindicati, sia compito del tribunale del riesame - che non può, come avvenuto nel caso di specie, spogliarsi dell'incombenza - verificare l'adeguatezza del tempo trascorso - che nella vicenda in scrutinio sembra essersi già protratto sin dal primo sequestro - rispetto alla necessità di mantenimento del sequestro sul contenitore informatico e di estrapolazione dei dati pertinenti al reato ipotizzato, che sarà evidentemente strettamente correlato alla entità dei dati da scrutinare, oltre che identificare, mettendole bene in evidenza, le ragioni per le quali non è stato possibile operare la ricerca e il trasferimento dei dati all'atto dell'apprensione dei dispositivi. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Trib
Decreto Cassazione n. 28004/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris