CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 46155/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] BERTANI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, in epigrafe indicata, con la quale è stata rideterminata, previo riconoscimento delle generiche equivalenti alle contestate aggravanti (art. 625 n. 7 cod. pen. e recidiva qualificata), la pena individuata dal Tribunale cittadino con la sentenza di condanna del predetto per furto di una motosega ai danni di Marco MEZZOFANTI (in [OSCURATO:PERSONA] di Savena, il/10/2019); ritenuto che il ricorrente ha dedotto un motivo unico, con il quale ha prospettato censure generiche e, in ogni caso, reiterative di quelle formulate in sede di merito, inerenti esclusivamente alla lettura delle prove (in ipotesi di doppia sentenza conforme quanto all'affermazione della penale responsabilità), cui la Corte territoriale ha dato una risposta co'n la quale la difesa 'ha omesso un effettiVo confronto quanto .gli elementi addotti a sostegno della ritenuta individuazione dell'imputato, limitandosi a sollecitare a questa Corte di legittimità una rivalutazione del materiale probatorio che le è precluso (sui requisiti dell'atto di impugnazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione; sulla natura del giudizio di legittimità, tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]