CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 luglio 2024
Cassazione n. 41821/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE di APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi alla memoria depositata il 30 luglio 2024, con la quale ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso ovvero il suo rigetto, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di costituzione di parte civile anche del giudizio di legittimità, da liquidare in euro 4.500,00, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche; udito il difensore del ricorrente che ha concluso riportandosi ai motivi e facendo rilevare il tempo massimo di prescrizione). [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa il 14 settembre 2023 la Corte d'Appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Paola in data 25 gennaio 2021 con la quale l'imputato era stato dichiarato colpevole del reato di ricettazione continuata in concorso. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando quattro motivi di doglianza. 3. Con il primo motivo, non precisamente inquadrato fra quelli indicati all'art.606 cod. proc. pen., deduceva che, a fronte della contestazione che indicava quale oggetto della ricettazione quarantatre gioielli per un valore complessivo pari a euro 30.000,00 circa, gli atti di vendita a un esercizio "compro oro" che vedevano il [OSCURATO:PERSONA] in qualità di venditore, acquisiti agli atti, concernevano alcuni monili per un valore complessivo di appena euro 730,00. 4. Con il secondo motivo, parimenti non precisamente inquadrato fra quelli di cui all'art. 606 cod. proc. pen., la difesa deduceva che trentotto dei quarantatre gioielli sequestrati non erano in alcun modo riconducibili al ricorrente, che era irragionevole ritenere quale unica fonte di prova il riconoscimento dei gioielli effettuato dalla persona offesa, che la Corte territoriale non aveva esaminato tutti gli elementi di prova, che la motivazione era carente, incompleta e incoerente. 5. Con il terzo motivo, ancora una volta non precisamente inquadrato fra quelli indicati all'art. 606 cod. proc. pen., deduceva che, in ragione della lacunosità del quadro probatorio, la Corte d'Appello avrebbe dovuto ammettere la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 6. Con il quarto motivo, del pari non inquadrato fra quelli indicati nell'art. 606 cod. proc. pen., il ricorrente si doleva del mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen., avuto riguardo all'esiguo valore dei monili fatti oggetto di vendita in favore dell'esercizio commerciale denominato "compro oro". 7. In data 30 luglio 2024 la parte civile depositava una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i motivi dedotti dal ricorrente sono inammissibili in quanto non precisamente inquadrati fra quelli indicati nell'art. 601, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) cod. proc. pen., e pertanto caratterizzati da aspecificità. 2. Ed invero, secondo la consolidata opinione del Giudice di legittimità, condivisa da questo Collegio, il ricorso per cassazione è inammissibile nel caso in cui l'interessato ometta di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall'art. 606 cod. proc. pen. intenda ricondursi, in quanto tale mancanza, ove la specificazione delle ragioni di diritto non sia puntuale e chiara, si traduce in genericità dei motivi (cfr. Sez. 3, n. 7629 del 07/02/2023, H., Rv. 284152 - 01, che tratta di una fattispecie in cui la parte aveva dedotto l'inosservanza od erronea applicazione del disposto di cui all'art. 603 cod. proc. pen. per la mancata assunzione di nuove prove testimoniali nel giudizio abbreviato di appello, senza inquadrare la doglianza in alcuno dei motivi di ricorso previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.; v., nello stesso senso, Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018, Carota, Rv. 274258 - 01, secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'interessato ometta di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall'art. 606 cod. proc. pen. intende ricondursi, in quanto tale mancanza, qualora la specificazione delle ragioni di diritto non sia puntuale e chiara, si traduce in genericità dei 2. motivi (Conf.)Sez. 3, n. 1878 del 04/04/1991, Rv. 187010); 3. Deve, peraltro, osservarsi che / nel caso in esame, la specificazione delle ragioni di diritto contenuta nel ricorso risulta tutt'altro che chiara, rinvenendosi nel contenuto del detto atto molteplici riferimenti sia al vizio di motivazione che alla violazione di legge, esposti in maniera disordinata e caratterizzati da genericità (cfr., in tema, Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il motivo che denunci l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata; v. anche Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023, Vaccaro, Rv. 285800 - 01, secondo cui e' inammissibile il ricorso per cassazione che si sviluppi mediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata, senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.). 4. Sotto altro profilo si deve pure rimarcare che tutti i detti motivi, non individuando specificamente i punti della motivazione del provvedimento impugnato che sarebbero affetti da uno o più fra vizi - ancora una volta non precisamente rassegnati - indicati nella lett. e) del comma 1 dell'art.606 cod. proc. pen., in realtà si risolvono in una rilettura acritica in punto di fatto degli elementi di prova assunti, non consentita in sede di giudizio di legittimità. 5. Quanto, infine, alla dedotta intervenuta prescrizione del reato contestato, deve osservarsi che trattasi del reato di ricettazione continuata in concorso di cui agli artt. 110, 81 e 648 comma 1 cod. pen., commesso tra il 18 aprile 2014 e il 22 ottobre 2014. 6. Il termine di prescrizione della prima delle condotte contestate è, dunque, scaduto il 5 agosto 2024 (considerando il termine di prescrizione prorogato di dieci anni e il periodo complessivo di sospensione del detto termine per 109 giorni). 7. Nel caso di specie la sentenza impugnata è stata emessa in data 14 settembre 2023, dunque prima del 5 agosto 2024 (data di scadenza del termine di prescrizione del reato contestato, come sopra calcolata). 8. Pertanto, e considerato che per quanto sopra rilevato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata non può essere rilevata (cfr., in termini, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 Cc., D. L., Rv. 217266 - 01, secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.; in- ella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso), 9. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. 10. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. 11.In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.12. Infine, l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Veltri