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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 giugno 2024

Cassazione n. 28470/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( AUSTRALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 del TRIBUNALE di ENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 15 gennaio 2024/il Tribunale di Enna ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui ascritto ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in quanto non punibile ex art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto, altresì disponendo, in ossequio all'art. 186, comma 2, cod. strada, l'applicazione all'imputato della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per intervenuto esercizio da parte del giudice di merito di un potere invece riservato alla competenza dell'autorità amministrativa.

Avrebbe, in particolare, errato il Tribunale di Enna per avere applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in una situazione di carenza di potere, non potendo esso disporre la condanna a tale sanzione dopo l'effettuato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., che consente l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ma solo a seguito di assunzione da parte del competente Prefetto.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, Con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, da eliminarsi, con trasmissione degli atti al competente Prefetto.

4. Il difensore ha depositato conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

2. Trova applicazione, infatti, in termini troncanti, il principio autorevolmente espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, consegue l'applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge (così, espressamente, Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266592-01).

Per come precisato nella motivazione di tale pronuncia, l'indicata «soluzione interpretativa, fondata sulla ritrovata autonomia della sanzione accessoria, trova conferma nell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 224 e del comma 6 dell'art. 224-ter: l'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

Tale enunciazione rende viepiù chiara la virtuale autonomia delle sanzioni amministrative, che si manifesta anche a seguito dell'estinzione delle sanzioni penali.

E non vi è chi non veda che coerenza del sistema impone di ritenere che tale autonomia si manifesti anche nel caso in cui la punibilità sia esclusa a mente della nuova normativa».

3. Ne deriva, in conclusione, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che, in ossequio a quanto disposto dall'art. 620, comma 1, lett.

I) cod. proc pen., il Collegio provvede direttamente ad eliminare.

Deve essere disposta, altresì, la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Enna, per quanto di relativa competenza.

P. Q . 14411.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che elimina.

Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Enna, per quanto di competenza.

Così deciso in Roma 1'11 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( AUSTRALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 del TRIBUNALE di ENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 gennaio 2024/il Tribunale di Enna ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui ascritto ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in quanto non punibile ex art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto, altresì disponendo, in ossequio all'art. 186, comma 2, cod. strada, l'applicazione all'imputato della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per intervenuto esercizio da parte del giudice di merito di un potere invece riservato alla competenza dell'autorità amministrativa. Avrebbe, in particolare, errato il Tribunale di Enna per avere applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in una situazione di carenza di potere, non potendo esso disporre la condanna a tale sanzione dopo l'effettuato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., che consente l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ma solo a seguito di assunzione da parte del competente Prefetto. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, Con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, da eliminarsi, con trasmissione degli atti al competente Prefetto. 4. Il difensore ha depositato conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 2. Trova applicazione, infatti, in termini troncanti, il principio autorevolmente espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, consegue l'applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge (così, espressamente, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266592-01). Per come precisato nella motivazione di tale pronuncia, l'indicata «soluzione interpretativa, fondata sulla ritrovata autonomia della sanzione accessoria, trova conferma nell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 224 e del comma 6 dell'art. 224-ter: l'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. Tale enunciazione rende viepiù chiara la virtuale autonomia delle sanzioni amministrative, che si manifesta anche a seguito dell'estinzione delle sanzioni penali. E non vi è chi non veda che coerenza del sistema impone di ritenere che tale autonomia si manifesti anche nel caso in cui la punibilità sia esclusa a mente della nuova normativa». 3. Ne deriva, in conclusione, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che, in ossequio a quanto disposto dall'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc pen., il Collegio provvede direttamente ad eliminare. Deve essere disposta, altresì, la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Enna, per quanto di relativa competenza. P. Q . 14411. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che elimina. Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Enna, per quanto di competenza. Così deciso in Roma 1'11 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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