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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15597/2026

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uigi Lucente, domicilio digitale come perlegge- ricorrente -controrappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Argenio, domicilio digitale come per legge- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2347/2024,Numero registro generale 13378/2024Numero sezionale 711/2026Numero di raccolta generale 15597/2026Data pubblicazione 21/05/2026pubblicata in data 3 aprile 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20febbraio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] Condello1.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., deducendo di avereconcluso con il signor [OSCURATO:PERSONA] due contratti difinanziamento, di cui il primo in data 25 febbraio 2009 ed il secondonel settembre 2013, finalizzato ad estinguere altro finanziamentoaccordato, lo conveniva in giudizio chiedendo, in via principale, chevenisse accertato il carattere facoltativo della copertura assicurativaabbinata al primo finanziamento e, quindi, la conformità delcontratto alle disposizioni normative, anche laddove nonconteggiava, né indicava il premio assicurativo tra i costi inclusi nelTAEG; in via subordinata, nell’ipotesi in cui si fosse ritenuto che lacopertura assicurativa avesse carattere obbligatorio, che venisseindividuato ciò che, per effetto dell’art. 125-bis, commi 6 e 7, t.u.b.dovesse essere restituito al cliente, escludendovi l’importo delpremio assicurativo.Allegava pure che, stante il mancato pagamento delle raterelative al secondo finanziamento, aveva dichiarato il convenutodecaduto dal beneficio del termine, intimandogli il pagamento dellaresidua somma di euro 54.446,99.Costituendosi in giudizio, il convenuto replicava che nel primoNumero registro generale 13378/2024Numero sezionale 711/2026Numero di raccolta generale 15597/2026Data pubblicazione 21/05/2026contratto mancava l’indicazione del Taeg e che, nel secondo, laindicazione non era corretta, essendo nello stesso compreso il costodelle coperture assicurative, ed eccepiva la nullità di tale ultimocontratto, in quanto volto a ripianare un debito in tutto o in parteinesistente.Il Tribunale di Tivoli, all’esito dell’espletata c.t.u. contabile,ritenuta la natura di contratti di credito al consumo, dichiarava ilconvenuto debitore nei confronti della società attrice della somma dieuro 33.786,29 alla data del 28 maggio 2015, rigettando tutte le altredomande ed eccezioni, ed escludeva il carattere impostodell’assicurazione, emergendo dalle condizioni contrattuali cheall’assicurato era riconosciuto il diritto di recedere dalla polizza senzaalcuna conseguenza sul finanziamento.2.

Siffatta sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello diRoma, che ha rilevato, ad integrazione di quella di primo grado,l’assenza di un concreto collegamento tra la polizza assicurativa ed ilfinanziamento in ragione della previsione della figura di “garante”accanto al mutuatario, risultante dal contratto.3.

Avverso la sentenza della corte di merito il Bucciarelli proponeora ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati damemoria.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo il ricorrente denunzia ‹‹violazione o falsaapplicazione dell’art. 125 bis t.u.b. (art. 360 n. 3 c.p.c.) – erroneainterpretazione delle condizioni generali di contratto delle polizzecollettive (art. 360 n. 5 c.p.c.)››.Si duole che, nel negare il carattere obbligatorio della polizzaassicurativa, la corte di merito abbia omesso di valutare la pattuizionecontrattuale che prevede che una parte della somma, pari ad euroNumero registro generale 13378/2024Numero sezionale 711/2026Numero di raccolta generale 15597/2026Data pubblicazione 21/05/20265.028,00, rappresentava il costo di intermediazione riconosciuto allastessa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Lamenta che, atteso che giusta il principio enunziato da Cass. n.9298 del 2018 ove la polizza assicurativa non sia contrattanell’interesse dell’assicurato ma della parte finanziatrice il relativocosto deve necessariamente rientrare nel calcolo del TAEG, a maggiorragione ne va fatta applicazione allorquando come nella specie unaparte del costo (spese di intermediazione) della predetta polizzavenga direttamente incassata dalla finanziatrice.Si duole essersi dalla corte di merito erroneamente ritenute nonobbligatorie le polizze assicurative all’esito del recesso esercitato dalconsumatore, laddove in base al tenore testuale dell’art. 4 delcontratto in caso di recesso anticipato il consumatore è comunquetenuto a corrispondere le spese amministrative sostenute perl’emissione del contratto e le imposte nonché, in caso di disdettaimmediata, anche la prima rata di premio, con applicazione del tassod’interesse pari al 4,70%.Lamenta che computando tali costi emerge una divergenza traTaeg effettivo e Taeg contrattuale che impone l’applicazione dell’art.125 bis t.u.b. e la conseguente sostituzione del tasso pattizio con ilminimo Bot del 12 mesi antecedenti la sottoscrizione del contratto.1.1.

Il motivo è inammissibile.1.2.

Il ricorrente non si confronta idoneamente con la ratio delladecisione impugnata.La corte d’appello ha escluso che i costi della polizza assicurativadebbano essere presi in considerazione ai fini del calcolo del Taeg inragione dell’assenza di collegamento tra l’assicurazione e lo scopo delfinanziamento.legittimità in tema di locazione finanziaria secondo cui ai fini dellaNumero registro generale 13378/2024Numero sezionale 711/2026Numero di raccolta generale 15597/2026Data pubblicazione 21/05/2026valutazione del rispetto della soglia di usura del tasso di interessecorrispettivo debbono essere conteggiate le spese di assicurazione serisultino collegate alla concessione del credito, nel senso che questanon possa avere attuazione in mancanza dell'assicurazione (Cass.Sez. 3, 17/05/2023, n. 13536), la corte di merito ha accertato che,nel caso sottoposto al suo esame, dovesse escludersi talecollegamento, pur essendo stata la polizza emessa da Cardif(appartenente al gruppo BNP Paribas di cui faceva parte la stessacoincidente con la durata del finanziamento.Non pertinente si rivela pertanto il richiamo operato dal ricorrenteal precedente costituito da Cass. n. 9298 del 2018, risultandoquest’ultimo fondato sul presupposto fattuale, accertato in sede dimerito, che la polizza era stata stipulata “al fine di tutelare l’istitutofinanziario per il rischio di insolvenza del soggetto finanziato”,accertamento che, al contrario, non è stato nella specie compiutodalla corte di merito.Peraltro, il ricorrente non tiene conto che la corte d’appello haritenuto sussistenti elementi discordanti rispetto a quelli rappresentatinell’atto di appello, che deponevano per la accertata facoltatività dellepolizze sottoscritte, valorizzando a tal fine non solo la facoltà direcesso, che si pone quale elemento contrario ad ogni possibilepresunzione di obbligatorietà della polizza, ma anche altri elementi,quali la presenza di una garanzia personale già prestata al momentodella conclusione del finanziamento.1.3.

Con specifico riferimento al secondo profilo di censura fattovalere, il motivo non si sottrae alla declaratoria d’inammissibilitàneppure laddove il ricorrente contesta l’interpretazione del contrattoresa dalla Corte di merito, perché il ricorrente omette di specificare icanoni ermeneutici asseritamente violati, né tanto meno indica inNumero registro generale 13378/2024Numero sezionale 711/2026Numero di raccolta generale 15597/2026Data pubblicazione 21/05/2026quale modo sarebbe stata commessa tale violazione.A tale riguardo soccorre il consolidato orientamentogiurisprudenziale secondo il quale, posto che l'accertamento dellavolontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico sitraduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, ilricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canonilegali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod.civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali diinterpretazione, mediante specifica indicazione delle normeasseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto,altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudicedel merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o selo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche odinsufficienti, non potendo, invece, la censura risolversi nella meracontrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accoltanella sentenza impugnata (Cass., sez. 1, 09/04/2021, n. 9461; Cass.,sez. 3, 20/10/2023, n. 29205; Cass., sez.

L, 21/03/2023, n. 8069).2.

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia ‹‹omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.): erronea ed omessavalutazione del secondo motivo di appello (rettifica della somma adebito)››.Deduce il ricorrente che con l’atto di appello aveva eccepito nonl’erroneità dei risultati della c.t.u., ma l’erronea valutazione dellerisultanze della c.t.u. contabile da parte del giudice di primo grado, eche la Corte d’appello avrebbe mal interpretando la domanda, con cuinon si chiedeva dichiararsi la nullità del secondo finanziamento, ma lasola esatta rideterminazione della somma a debito, a frontedell’errore del Tribunale nel valutare le risultanze della c.t.u.Sostiene che se la Corte d’appello avesse puntualmente compresoNumero registro generale 13378/2024Numero sezionale 711/2026Numero di raccolta generale 15597/2026Data pubblicazione 21/05/2026le eccezioni avanzate, non sarebbe giunta alla conferma dellacondanna al pagamento della somma pari ad euro 33.786,29, ma allacondanna al pagamento del minor importo di euro 19.105,30.2.1.

La censura è inammissibile.Il ricorrente non indica il fatto decisivo il cui esame sarebbe statopretermesso dal giudice d’appello.L'art. 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,come riformulato nel 2012, introduce nell'ordinamento un viziospecifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non èinquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio - atto processuale chesvolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e deglielementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinaticasi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova perl'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) - in quanto essacostituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il fattostorico, rilevato e/o accertato dal consulente (Cass., sez. 6 - 3, n.12387 del 24.6.2020; nella specie, la Corte ha dichiaratoinammissibile il motivo di ricorso in quanto la ricorrente non avevaevidenziato quale fatto storico decisivo fosse stato omesso nell'esamecondotto dai giudici di merito, limitandosi a denunciare una omessavalutazione delle risultanze della c.t.u.; Cass., sez. 1, 16/03/2022, n.8584).Questa Corte ha chiarito che costituisce “fatto” non una questioneo un “punto” ma un vero e proprio accadimento storico, mentre noncostituiscono “fatti” suscettibili di fondare il vizio di cui al n. 5 dell’art.360 cod. proc. civ. l’omesso esame di argomentazioni o deduzionidifensive (Cass., 13/04/2021, n. 9637).

Allo stesso modo si è pureulteriormente precisato che il motivo di ricorso deve riguardare unfatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza cheNumero registro generale 13378/2024Numero sezionale 711/2026Numero di raccolta generale 15597/2026Data pubblicazione 21/05/2026possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice dimerito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunqueapprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanzeistruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincenteapprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delleprove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass., sez. 2,31/03/2022, n. 10525; Cass., sez. 2, 13/08/2018, n. 20718; Cass.,sez. 1, 08/09/2016, n. 17761).

Orbene, nella nozione di fatto storiconon è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice,risolvendosi la critica nell'esposizione di mere argomentazionidifensive riguardanti un elemento istruttorio (Cass., sez. 3,02/03/2023, n. 6322; Cass., sez. 1, 16/03/2022 n. 8584).2.2.

Nella fattispecie le critiche rivolte con il mezzo in esame nonsi adeguano allo schema concettuale sopra illustrato, poiché ilricorrente lamenta semplicemente la errata valutazione dellerisultanze della c.t.u. e non già quella di fatti storici oggettivi benindividuati.Piuttosto, con la doglianza formulata il ricorrente sollecita questaCorte ad un riesame del merito della controversia, nell’intento diaddivenire ad una diversa valutazione delle risultanze della c.t.u.,tanto che la censura impinge in questioni meramente fattuali,rimettendo in discussione anche l’importo del debito residuo per ilquale è stata pronunciata condanna.Va, al riguardo, ribadito che il ricorrente per cassazione non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi deglielementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quelloNumero registro generale 13378/2024Numero sezionale 711/2026Numero di raccolta generale 15597/2026Data pubblicazione 21/05/2026di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui restariservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo,di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (Cass., sez. 5, 22/11/2023, n. 32505).3.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigettodel ricorso.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza esono liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro4.200,00 ( di cui euro 4.000,00 per onorari ), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile, il 20 febbraio 2026.IL PRESIDENTELuigi Alessandro ScaranoNumero registro generale 13378/2024Numero sezionale 711/2026Numero di raccolta generale 15597/2026Data pubblicazione 21/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uigi Lucente, domicilio digitale come perlegge- ricorrente -controrappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Argenio, domicilio digitale come per legge- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2347/2024,Numero registro generale 13378/2024Numero sezionale 711/2026Numero di raccolta generale 15597/2026Data pubblicazione 21/05/2026pubblicata in data 3 aprile 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20febbraio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] Condello1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., deducendo di avereconcluso con il signor [OSCURATO:PERSONA] due contratti difinanziamento, di cui il primo in data 25 febbraio 2009 ed il secondonel settembre 2013, finalizzato ad estinguere altro finanziamentoaccordato, lo conveniva in giudizio chiedendo, in via principale, chevenisse accertato il carattere facoltativo della copertura assicurativaabbinata al primo finanziamento e, quindi, la conformità delcontratto alle disposizioni normative, anche laddove nonconteggiava, né indicava il premio assicurativo tra i costi inclusi nelTAEG; in via subordinata, nell’ipotesi in cui si fosse ritenuto che lacopertura assicurativa avesse carattere obbligatorio, che venisseindividuato ciò che, per effetto dell’art. 125-bis, commi 6 e 7, t.u.b.dovesse essere restituito al cliente, escludendovi l’importo delpremio assicurativo.Allegava pure che, stante il mancato pagamento delle raterelative al secondo finanziamento, aveva dichiarato il convenutodecaduto dal beneficio del termine, intimandogli il pagamento dellaresidua somma di euro 54.446,99.Costituendosi in giudizio, il convenuto replicava che nel primoNumero registro generale 13378/2024Numero sezionale 711/2026Numero di raccolta generale 15597/2026Data pubblicazione 21/05/2026contratto mancava l’indicazione del Taeg e che, nel secondo, laindicazione non era corretta, essendo nello stesso compreso il costodelle coperture assicurative, ed eccepiva la nullità di tale ultimocontratto, in quanto volto a ripianare un debito in tutto o in parteinesistente.Il Tribunale di Tivoli, all’esito dell’espletata c.t.u. contabile,ritenuta la natura di contratti di credito al consumo, dichiarava ilconvenuto debitore nei confronti della società attrice della somma dieuro 33.786,29 alla data del 28 maggio 2015, rigettando tutte le altredomande ed eccezioni, ed escludeva il carattere impostodell’assicurazione, emergendo dalle condizioni contrattuali cheall’assicurato era riconosciuto il diritto di recedere dalla polizza senzaalcuna conseguenza sul finanziamento.2. Siffatta sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello diRoma, che ha rilevato, ad integrazione di quella di primo grado,l’assenza di un concreto collegamento tra la polizza assicurativa ed ilfinanziamento in ragione della previsione della figura di “garante”accanto al mutuatario, risultante dal contratto.3. Avverso la sentenza della corte di merito il Bucciarelli proponeora ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati damemoria.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia ‹‹violazione o falsaapplicazione dell’art. 125 bis t.u.b. (art. 360 n. 3 c.p.c.) – erroneainterpretazione delle condizioni generali di contratto delle polizzecollettive (art. 360 n. 5 c.p.c.)››.Si duole che, nel negare il carattere obbligatorio della polizzaassicurativa, la corte di merito abbia omesso di valutare la pattuizionecontrattuale che prevede che una parte della somma, pari ad euroNumero registro generale 13378/2024Numero sezionale 711/2026Numero di raccolta generale 15597/2026Data pubblicazione 21/05/20265.028,00, rappresentava il costo di intermediazione riconosciuto allastessa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Lamenta che, atteso che giusta il principio enunziato da Cass. n.9298 del 2018 ove la polizza assicurativa non sia contrattanell’interesse dell’assicurato ma della parte finanziatrice il relativocosto deve necessariamente rientrare nel calcolo del TAEG, a maggiorragione ne va fatta applicazione allorquando come nella specie unaparte del costo (spese di intermediazione) della predetta polizzavenga direttamente incassata dalla finanziatrice.Si duole essersi dalla corte di merito erroneamente ritenute nonobbligatorie le polizze assicurative all’esito del recesso esercitato dalconsumatore, laddove in base al tenore testuale dell’art. 4 delcontratto in caso di recesso anticipato il consumatore è comunquetenuto a corrispondere le spese amministrative sostenute perl’emissione del contratto e le imposte nonché, in caso di disdettaimmediata, anche la prima rata di premio, con applicazione del tassod’interesse pari al 4,70%.Lamenta che computando tali costi emerge una divergenza traTaeg effettivo e Taeg contrattuale che impone l’applicazione dell’art.125 bis t.u.b. e la conseguente sostituzione del tasso pattizio con ilminimo Bot del 12 mesi antecedenti la sottoscrizione del contratto.1.1. Il motivo è inammissibile.1.2. Il ricorrente non si confronta idoneamente con la ratio delladecisione impugnata.La corte d’appello ha escluso che i costi della polizza assicurativadebbano essere presi in considerazione ai fini del calcolo del Taeg inragione dell’assenza di collegamento tra l’assicurazione e lo scopo delfinanziamento.legittimità in tema di locazione finanziaria secondo cui ai fini dellaNumero registro generale 13378/2024Numero sezionale 711/2026Numero di raccolta generale 15597/2026Data pubblicazione 21/05/2026valutazione del rispetto della soglia di usura del tasso di interessecorrispettivo debbono essere conteggiate le spese di assicurazione serisultino collegate alla concessione del credito, nel senso che questanon possa avere attuazione in mancanza dell'assicurazione (Cass.Sez. 3, 17/05/2023, n. 13536), la corte di merito ha accertato che,nel caso sottoposto al suo esame, dovesse escludersi talecollegamento, pur essendo stata la polizza emessa da Cardif(appartenente al gruppo BNP Paribas di cui faceva parte la stessacoincidente con la durata del finanziamento.Non pertinente si rivela pertanto il richiamo operato dal ricorrenteal precedente costituito da Cass. n. 9298 del 2018, risultandoquest’ultimo fondato sul presupposto fattuale, accertato in sede dimerito, che la polizza era stata stipulata “al fine di tutelare l’istitutofinanziario per il rischio di insolvenza del soggetto finanziato”,accertamento che, al contrario, non è stato nella specie compiutodalla corte di merito.Peraltro, il ricorrente non tiene conto che la corte d’appello haritenuto sussistenti elementi discordanti rispetto a quelli rappresentatinell’atto di appello, che deponevano per la accertata facoltatività dellepolizze sottoscritte, valorizzando a tal fine non solo la facoltà direcesso, che si pone quale elemento contrario ad ogni possibilepresunzione di obbligatorietà della polizza, ma anche altri elementi,quali la presenza di una garanzia personale già prestata al momentodella conclusione del finanziamento.1.3. Con specifico riferimento al secondo profilo di censura fattovalere, il motivo non si sottrae alla declaratoria d’inammissibilitàneppure laddove il ricorrente contesta l’interpretazione del contrattoresa dalla Corte di merito, perché il ricorrente omette di specificare icanoni ermeneutici asseritamente violati, né tanto meno indica inNumero registro generale 13378/2024Numero sezionale 711/2026Numero di raccolta generale 15597/2026Data pubblicazione 21/05/2026quale modo sarebbe stata commessa tale violazione.A tale riguardo soccorre il consolidato orientamentogiurisprudenziale secondo il quale, posto che l'accertamento dellavolontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico sitraduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, ilricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canonilegali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod.civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali diinterpretazione, mediante specifica indicazione delle normeasseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto,altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudicedel merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o selo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche odinsufficienti, non potendo, invece, la censura risolversi nella meracontrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accoltanella sentenza impugnata (Cass., sez. 1, 09/04/2021, n. 9461; Cass.,sez. 3, 20/10/2023, n. 29205; Cass., sez. L, 21/03/2023, n. 8069).2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia ‹‹omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.): erronea ed omessavalutazione del secondo motivo di appello (rettifica della somma adebito)››.Deduce il ricorrente che con l’atto di appello aveva eccepito nonl’erroneità dei risultati della c.t.u., ma l’erronea valutazione dellerisultanze della c.t.u. contabile da parte del giudice di primo grado, eche la Corte d’appello avrebbe mal interpretando la domanda, con cuinon si chiedeva dichiararsi la nullità del secondo finanziamento, ma lasola esatta rideterminazione della somma a debito, a frontedell’errore del Tribunale nel valutare le risultanze della c.t.u.Sostiene che se la Corte d’appello avesse puntualmente compresoNumero registro generale 13378/2024Numero sezionale 711/2026Numero di raccolta generale 15597/2026Data pubblicazione 21/05/2026le eccezioni avanzate, non sarebbe giunta alla conferma dellacondanna al pagamento della somma pari ad euro 33.786,29, ma allacondanna al pagamento del minor importo di euro 19.105,30.2.1. La censura è inammissibile.Il ricorrente non indica il fatto decisivo il cui esame sarebbe statopretermesso dal giudice d’appello.L'art. 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,come riformulato nel 2012, introduce nell'ordinamento un viziospecifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non èinquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio - atto processuale chesvolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e deglielementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinaticasi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova perl'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) - in quanto essacostituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il fattostorico, rilevato e/o accertato dal consulente (Cass., sez. 6 - 3, n.12387 del 24.6.2020; nella specie, la Corte ha dichiaratoinammissibile il motivo di ricorso in quanto la ricorrente non avevaevidenziato quale fatto storico decisivo fosse stato omesso nell'esamecondotto dai giudici di merito, limitandosi a denunciare una omessavalutazione delle risultanze della c.t.u.; Cass., sez. 1, 16/03/2022, n.8584).Questa Corte ha chiarito che costituisce “fatto” non una questioneo un “punto” ma un vero e proprio accadimento storico, mentre noncostituiscono “fatti” suscettibili di fondare il vizio di cui al n. 5 dell’art.360 cod. proc. civ. l’omesso esame di argomentazioni o deduzionidifensive (Cass., 13/04/2021, n. 9637). Allo stesso modo si è pureulteriormente precisato che il motivo di ricorso deve riguardare unfatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza cheNumero registro generale 13378/2024Numero sezionale 711/2026Numero di raccolta generale 15597/2026Data pubblicazione 21/05/2026possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice dimerito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunqueapprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanzeistruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincenteapprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delleprove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass., sez. 2,31/03/2022, n. 10525; Cass., sez. 2, 13/08/2018, n. 20718; Cass.,sez. 1, 08/09/2016, n. 17761). Orbene, nella nozione di fatto storiconon è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice,risolvendosi la critica nell'esposizione di mere argomentazionidifensive riguardanti un elemento istruttorio (Cass., sez. 3,02/03/2023, n. 6322; Cass., sez. 1, 16/03/2022 n. 8584).2.2. Nella fattispecie le critiche rivolte con il mezzo in esame nonsi adeguano allo schema concettuale sopra illustrato, poiché ilricorrente lamenta semplicemente la errata valutazione dellerisultanze della c.t.u. e non già quella di fatti storici oggettivi benindividuati.Piuttosto, con la doglianza formulata il ricorrente sollecita questaCorte ad un riesame del merito della controversia, nell’intento diaddivenire ad una diversa valutazione delle risultanze della c.t.u.,tanto che la censura impinge in questioni meramente fattuali,rimettendo in discussione anche l’importo del debito residuo per ilquale è stata pronunciata condanna.Va, al riguardo, ribadito che il ricorrente per cassazione non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi deglielementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quelloNumero registro generale 13378/2024Numero sezionale 711/2026Numero di raccolta generale 15597/2026Data pubblicazione 21/05/2026di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui restariservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo,di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (Cass., sez. 5, 22/11/2023, n. 32505).3. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigettodel ricorso.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza esono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro4.200,00 ( di cui euro 4.000,00 per onorari ), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile, il 20 febbraio 2026.IL PRESIDENTELuigi Alessandro ScaranoNumero registro generale 13378/2024Numero sezionale 711/2026Numero di raccolta generale 15597/2026Data pubblicazione 21/05/2026
Sentenza Cassazione n. 15597/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris