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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00949/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del tribunale di Foggia con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, alla pena di anni due mesi sei di reclusione e 9.000 € di multa, perché ritenuto responsabile del reato di cui all'articolo 110 cod.pen., 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché, in concorso con la madre, deteneva illecitamente sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in 20 panetti del peso di grammi 1.973,5, destinata ad un uso nonesclusivamente personale, rinvenuta all’interno della controsoffittatura della abitazione in via Dogali 10 nell’esclusiva disponibilità dell’imputato.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore e ne ha chiesto l’annullamento enunciando i seguenti motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 192 comma 2, 546 cod.proc.pen. con riferimento ai criteri di valutazione della prova indiziaria e motivazione manifestamente illogica, anche con travisamento della prova, con riferimento alla fondamentale dirimente questione relativa alla ritenuta irreperibilità dell'imputato al momento del fatto.

In sintesi, argomenta il ricorrente la violazione dei criteri di valutazione della prova e il vizio di motivazione laddove la Corte territoriale confermando la pronuncia emessa in primo grado avrebbe ritenuto provata, al di là del ragionevole dubbio, l'illecita detenzione e,quindi , la disponibilità in capo all'imputato della droga oggetto di capo di imputazione sequestrata in un immobile diverso da quello della sua residenza anagrafica, in comproprietà con cinque fratelli all'esito della perquisizione domiciliare dell'immobile di via Homs 10, luogo di residenza anagrafica, e in seguito alle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto dalla di lui madre, unico soggetto presente all'atto della perquisizione, sulla scorta delledichiarazioni della quale si era giunti a ritenere che il mazzo di chiavi per accedere alla diversa abitazione di via Dogali 10 sarebbe appartenuto all’imputato.

La certa irreperibilità dell'imputato costituiva prova certa ed insuperabile della sua estraneità rispetto alla contestata detenzione dello stupefacente, nonché dell'impossibilità di ritenere che l'imputato avesse la disponibilità dell'immobile di via Dogali 10, come argomentato dai giudici del merito che, con motivazione illogica e anche con travisamento della prova, avrebbero superato tale dato accertato con la circostanza che il primo verbale di vane ricerche era datato 19 agosto 2016 e, dunque, oltre un anno dopo l'accertamento dei fatti e ciò travisando la prova tenuto conto del tenore letterale delle dichiarazioni rese dal teste di PG Vigilante, all'udienza dibattimentale, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] era irreperibile al momento dell'accesso della perquisizione, irreperibilità attestata, altresì , dal contenuto del verbale di perquisizione redatto dagli agenti operanti che certificavano ed attestavano che l'imputato era irreperibile.

In conseguenza di tale travisamento probatorio la corte territoriale avrebbe superato la questione della certa disponibilità dell’immobile ove era occultato lo stupefacente e la riferibilità dello stesso all’imputato.

2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 62, 63 cod.proc.pen. e inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla madre dell’imputato in merito alla riferibilità della disponibilità delle chiavi,trovate nell’abitazione di via Homs 10, all’imputato.

In sintesi, all'atto della perquisizione svolta presso l'abitazione di via Homs 10 era presente solo la madre dell'imputato la quale riferiva alla PG operante che il mazzo di chiavi,contenente anche la chiave di ingresso della diversa abitazione di via Dogali 10 dove è stata rinvenuta la sostanza stupefacente, sarebbe appartenuto all'imputato.

Dichiarazioni che sarebbero inutilizzabili in quanto rese da soggetto che sin dall'inizio aveva assunto la qualità processuale di indagata e poi successivamente quella di coimputata nel medesimo procedimento, sicché le medesime sarebbero inutilizzabili per violazione dell'articolo 63 cod.proc.pen. o comunque 350 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA]

3. Va, dapprima , rilevato che il mancato deposito della requisitoria del Procuratore generale nel procedimento cartolare, ex art. 611 cod.proc.pen., non determina nullità, neppure lamentata dal ricorrente che non ha mosso alcuna censura sul punto, e non è presupposto necessario ai fini della trattazione del ricorso (Sez.

U, n. 51207 del 17/12/2015, Maresca, Rv. 265113 –01).

4. Nel merito il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed anche genericità di tutti i motivi di ricorso.

5. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va disatteso, in quanto manifestamente infondato, il vizio di travisamento della prova in punto irreperibilità dell’imputato che, secondo l’assunto difensivo, sarebbe dirimente per escludere la detenzione dello stupefacente in capo allo stesso.

In generale, deve rammentarsi che il vizio di travisamento della prova, denunciabile ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. consiste non già nell’errata interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un errore idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio e rendendo conseguentemente illogica la motivazione (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micchichè, Rv. 262948; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 Maggio, Rv. 255087; Sez.3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Belluccia, Rv 244623; Sez.5. n. 39048 del 25 settembre 2007, Casavola, Rv 238215; Sez. 1, n. 24667, del 15 giugno 2007, Musumeci, Rv 237207; Sez. 4, n.21602 del 07 aprile 2007, Ventola, Rv 237588).

Nel caso in esame, il ricorrente prospetta un travisamento della prova circa il momento nel quale l’imputato era stato dichiarato irreperibile (19 agosto 2016 e dunque, oltre un anno dopo l'accertamento dei fatti e non al momento della perquisizione come dichiarato dal teste di PG), per trarre la conclusione dell’impossibilità di attribuire la detenzione dello stupefacente al medesimo in quanto irreperibile.

Tale prospettazione,al netto della possibilità di inquadrare la deduzione del vizio in quello di travisamento della prova e non in quello di una diversa valutazione della prova assunta nel giudizio di primo grado, è comunque del tutto irrilevante, risolvendosi la censura manifestamente infondata, sul rilievo che l’irreperibilità è una condizione giuridica disciplinata nei suoi presupposti ed effetti dall’art. 159 cod.proc.pen. e non coincide con la irreperibilità di fatto che, secondo la difesa, escluderebbe di poter attribuire la detenzione dello stupefacente in capo all’imputato.

In secondo luogo, la censura non si confronta, da cui anche la aspecificità della stessa, con la sentenza impugnatache, a pag. 9, dà atto che la PG aveva visto, in quel torno di tempo in cui si sono svolti i fatti, l’imputato entrare e uscire dall’abitazione di via Dogali, abitazione priva di arredi e dunque non abitata da chicchessia (compresi i fratelli), e dotata di controsoffittatura ove era occultato lo stupefacente.

6. Manifestamente infondate sono le censure svolte nel secondo motivo di ricorso in punto di affermazione della penale responsabilità, oggetto peraltro di doppio accertamento conforme nelle sentenze di primo e secondo grado che, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, valgono a saldarsi in un unico complesso corpo argomentativo: cfr. Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906, e successive conformi.

È noto al riguardo che, compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è, infatti, quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

Una tale manifesta illogicità non è predicabile nella specie con riferimento alla valutazione operata dai giudici di merito.

La sentenza, invero, poggia su un ragionamento logico che, lungi dalla denunciata assertività e apoditticità è ampiamente e diffusamente motivata con riguardo alla disponibilità dell’immobile di via Dogali 10, in capo al ricorrente.

La sentenza impugnata, a pag. 9, argomenta la certa attribuibilità del mazzo di chiavi, nel quale vi era anche la chiave dell’appartamento di via Dogali, all’imputato, e ciò in quanto il mazzo di chiavi è stato rinvenuto dalla PG sul comodino della camera da letto dell’imputato della casa di via Homs, ove risiede, unitamente ad altri effetti personali, tra cui tre foto tessere che lo ritraevano, rinvenimento che prescinde dalla questione agitata dell’utilizzabilità delle dichiarazioni della madre rese in violazione dell’art. 63 cod.proc.pen. in un contesto, peraltro, in cui la sentenza impugnata neppure le utilizza,limitandosi a dare rilievo che la madre aveva indicato il letto in cui dormiva il figlio.

In ogni caso, risulta decisivo, per la certa attribuzione della sostanza stupefacente occultata nell’abitazione di via Dogali, attigua a quella di via Homs, il possesso delle chiavi, rinvenute sul comodino della stanza da letto dell’imputato, chiavi che danno accesso all’appartamento di via Dogali 10 e l’esclusiva disponibilità della stessoal solo imputato (su cui cfr. pag. 10 là dove è escluso che l’appartamento fosse nella disponibilità dei fratelli).

7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del tribunale di Foggia con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, alla pena di anni due mesi sei di reclusione e 9.000 € di multa, perché ritenuto responsabile del reato di cui all'articolo 110 cod.pen., 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché, in concorso con la madre, deteneva illecitamente sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in 20 panetti del peso di grammi 1.973,5, destinata ad un uso nonesclusivamente personale, rinvenuta all’interno della controsoffittatura della abitazione in via Dogali 10 nell’esclusiva disponibilità dell’imputato. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore e ne ha chiesto l’annullamento enunciando i seguenti motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 192 comma 2, 546 cod.proc.pen. con riferimento ai criteri di valutazione della prova indiziaria e motivazione manifestamente illogica, anche con travisamento della prova, con riferimento alla fondamentale dirimente questione relativa alla ritenuta irreperibilità dell'imputato al momento del fatto. In sintesi, argomenta il ricorrente la violazione dei criteri di valutazione della prova e il vizio di motivazione laddove la Corte territoriale confermando la pronuncia emessa in primo grado avrebbe ritenuto provata, al di là del ragionevole dubbio, l'illecita detenzione e,quindi , la disponibilità in capo all'imputato della droga oggetto di capo di imputazione sequestrata in un immobile diverso da quello della sua residenza anagrafica, in comproprietà con cinque fratelli all'esito della perquisizione domiciliare dell'immobile di via Homs 10, luogo di residenza anagrafica, e in seguito alle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto dalla di lui madre, unico soggetto presente all'atto della perquisizione, sulla scorta delledichiarazioni della quale si era giunti a ritenere che il mazzo di chiavi per accedere alla diversa abitazione di via Dogali 10 sarebbe appartenuto all’imputato. La certa irreperibilità dell'imputato costituiva prova certa ed insuperabile della sua estraneità rispetto alla contestata detenzione dello stupefacente, nonché dell'impossibilità di ritenere che l'imputato avesse la disponibilità dell'immobile di via Dogali 10, come argomentato dai giudici del merito che, con motivazione illogica e anche con travisamento della prova, avrebbero superato tale dato accertato con la circostanza che il primo verbale di vane ricerche era datato 19 agosto 2016 e, dunque, oltre un anno dopo l'accertamento dei fatti e ciò travisando la prova tenuto conto del tenore letterale delle dichiarazioni rese dal teste di PG Vigilante, all'udienza dibattimentale, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] era irreperibile al momento dell'accesso della perquisizione, irreperibilità attestata, altresì , dal contenuto del verbale di perquisizione redatto dagli agenti operanti che certificavano ed attestavano che l'imputato era irreperibile. In conseguenza di tale travisamento probatorio la corte territoriale avrebbe superato la questione della certa disponibilità dell’immobile ove era occultato lo stupefacente e la riferibilità dello stesso all’imputato. 2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 62, 63 cod.proc.pen. e inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla madre dell’imputato in merito alla riferibilità della disponibilità delle chiavi,trovate nell’abitazione di via Homs 10, all’imputato. In sintesi, all'atto della perquisizione svolta presso l'abitazione di via Homs 10 era presente solo la madre dell'imputato la quale riferiva alla PG operante che il mazzo di chiavi,contenente anche la chiave di ingresso della diversa abitazione di via Dogali 10 dove è stata rinvenuta la sostanza stupefacente, sarebbe appartenuto all'imputato. Dichiarazioni che sarebbero inutilizzabili in quanto rese da soggetto che sin dall'inizio aveva assunto la qualità processuale di indagata e poi successivamente quella di coimputata nel medesimo procedimento, sicché le medesime sarebbero inutilizzabili per violazione dell'articolo 63 cod.proc.pen. o comunque 350 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. Va, dapprima , rilevato che il mancato deposito della requisitoria del Procuratore generale nel procedimento cartolare, ex art. 611 cod.proc.pen., non determina nullità, neppure lamentata dal ricorrente che non ha mosso alcuna censura sul punto, e non è presupposto necessario ai fini della trattazione del ricorso (Sez. U, n. 51207 del 17/12/2015, Maresca, Rv. 265113 –01). 4. Nel merito il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed anche genericità di tutti i motivi di ricorso. 5. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va disatteso, in quanto manifestamente infondato, il vizio di travisamento della prova in punto irreperibilità dell’imputato che, secondo l’assunto difensivo, sarebbe dirimente per escludere la detenzione dello stupefacente in capo allo stesso. In generale, deve rammentarsi che il vizio di travisamento della prova, denunciabile ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. consiste non già nell’errata interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un errore idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio e rendendo conseguentemente illogica la motivazione (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micchichè, Rv. 262948; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 Maggio, Rv. 255087; Sez.3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Belluccia, Rv 244623; Sez.5. n. 39048 del 25 settembre 2007, Casavola, Rv 238215; Sez. 1, n. 24667, del 15 giugno 2007, Musumeci, Rv 237207; Sez. 4, n.21602 del 07 aprile 2007, Ventola, Rv 237588). Nel caso in esame, il ricorrente prospetta un travisamento della prova circa il momento nel quale l’imputato era stato dichiarato irreperibile (19 agosto 2016 e dunque, oltre un anno dopo l'accertamento dei fatti e non al momento della perquisizione come dichiarato dal teste di PG), per trarre la conclusione dell’impossibilità di attribuire la detenzione dello stupefacente al medesimo in quanto irreperibile. Tale prospettazione,al netto della possibilità di inquadrare la deduzione del vizio in quello di travisamento della prova e non in quello di una diversa valutazione della prova assunta nel giudizio di primo grado, è comunque del tutto irrilevante, risolvendosi la censura manifestamente infondata, sul rilievo che l’irreperibilità è una condizione giuridica disciplinata nei suoi presupposti ed effetti dall’art. 159 cod.proc.pen. e non coincide con la irreperibilità di fatto che, secondo la difesa, escluderebbe di poter attribuire la detenzione dello stupefacente in capo all’imputato. In secondo luogo, la censura non si confronta, da cui anche la aspecificità della stessa, con la sentenza impugnatache, a pag. 9, dà atto che la PG aveva visto, in quel torno di tempo in cui si sono svolti i fatti, l’imputato entrare e uscire dall’abitazione di via Dogali, abitazione priva di arredi e dunque non abitata da chicchessia (compresi i fratelli), e dotata di controsoffittatura ove era occultato lo stupefacente. 6. Manifestamente infondate sono le censure svolte nel secondo motivo di ricorso in punto di affermazione della penale responsabilità, oggetto peraltro di doppio accertamento conforme nelle sentenze di primo e secondo grado che, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, valgono a saldarsi in un unico complesso corpo argomentativo: cfr. Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906, e successive conformi. È noto al riguardo che, compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è, infatti, quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Una tale manifesta illogicità non è predicabile nella specie con riferimento alla valutazione operata dai giudici di merito. La sentenza, invero, poggia su un ragionamento logico che, lungi dalla denunciata assertività e apoditticità è ampiamente e diffusamente motivata con riguardo alla disponibilità dell’immobile di via Dogali 10, in capo al ricorrente. La sentenza impugnata, a pag. 9, argomenta la certa attribuibilità del mazzo di chiavi, nel quale vi era anche la chiave dell’appartamento di via Dogali, all’imputato, e ciò in quanto il mazzo di chiavi è stato rinvenuto dalla PG sul comodino della camera da letto dell’imputato della casa di via Homs, ove risiede, unitamente ad altri effetti personali, tra cui tre foto tessere che lo ritraevano, rinvenimento che prescinde dalla questione agitata dell’utilizzabilità delle dichiarazioni della madre rese in violazione dell’art. 63 cod.proc.pen. in un contesto, peraltro, in cui la sentenza impugnata neppure le utilizza,limitandosi a dare rilievo che la madre aveva indicato il letto in cui dormiva il figlio. In ogni caso, risulta decisivo, per la certa attribuzione della sostanza stupefacente occultata nell’abitazione di via Dogali, attigua a quella di via Homs, il possesso delle chiavi, rinvenute sul comodino della stanza da letto dell’imputato, chiavi che danno accesso all’appartamento di via Dogali 10 e l’esclusiva disponibilità della stessoal solo imputato (su cui cfr. pag. 10 là dove è escluso che l’appartamento fosse nella disponibilità dei fratelli). 7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de
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