CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 1992
Cassazione n. 10835/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/03/1992 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 135/ RG. 35622 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile in quanto non è dedotto nessuno dei motivi consentiti limitandosi il ricorso a censurare la mancata assoluzione dell'imputato; ritenuto sufficiente richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati quali quelli relativi alla responsabilità dell'imputato; ritenuto che l'inammissibilità vada dichiarata con procedura de plano con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025 La Consigliera p.. .T nsora [OSCURATO:PERSONA] idente