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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2025

Cassazione n. 12884/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 646 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordina alla valutazione delle prove posta a base della dichiarazione di responsabilità ed in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di appropriazione indebita a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pagg. 4-5 della sentenza impugnata).

Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; considerato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa conseguente al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato.

La Corte di appello, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha illustrato le ragioni della non necessarietà di un nuovo esame di [OSCURATO:PERSONA] alla luce della chiarezza del quadro probatorio già formatosi e della comprovata attendibilità della persona offesa (vedi pagg. da 1 a 3 della sentenza impugnata).

Tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità in quanto fondata su motivazione coerente con le risultanze processuali, priva di illogicità manifeste e valutazioni incongrue in ordine alla ricostruzione della vicenda in esame.

Deve essere ricordato, in proposito, che la rinnovazione istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (vedi Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522); considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità.

I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, la gravità della condotta, la significativa entità del danno cagionato alla persona offesa, l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai rilevanti precedenti penali e dalla mancanza di resipiscenza nonché la carenza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pagg. 5, 6 e 7 della sentenza impugnata).

Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02-); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 646 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordina alla valutazione delle prove posta a base della dichiarazione di responsabilità ed in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di appropriazione indebita a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pagg. 4-5 della sentenza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; considerato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa conseguente al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato. La Corte di appello, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha illustrato le ragioni della non necessarietà di un nuovo esame di [OSCURATO:PERSONA] alla luce della chiarezza del quadro probatorio già formatosi e della comprovata attendibilità della persona offesa (vedi pagg. da 1 a 3 della sentenza impugnata). Tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità in quanto fondata su motivazione coerente con le risultanze processuali, priva di illogicità manifeste e valutazioni incongrue in ordine alla ricostruzione della vicenda in esame. Deve essere ricordato, in proposito, che la rinnovazione istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (vedi Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522); considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, la gravità della condotta, la significativa entità del danno cagionato alla persona offesa, l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai rilevanti precedenti penali e dalla mancanza di resipiscenza nonché la carenza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pagg. 5, 6 e 7 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02-); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025
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