CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 13748/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] in funzione di riesame udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa, avv. A. OLIVA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 17 marzo 2022, il Tribunale di Messina in funzione di riesame ha rigettato la richiesta, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 31 gennaio 2022, ha applicato nei suoi confronti, la misura cautelare della custodia in carcere, relativamente al capo 12 dell'incolpazione provvisoria (detenzione e porto di armi aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.). 1.1.Fonti indiziarie a carico sono indicate nelle attività di captazione, nonché in altre attività di indagine avviate dopo l'incendio di natura dolosa dell'attività denominata Santorini, avvenuto il 29 dicembre 2017 nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], che avevano condotto ad acclarare la persistente attività, sul territorio del messinese, della consorteria di tipo mafioso denominata clan dei barcellonesi, già oggetto di diverse operazioni che erano confluite in provvedimenti giudiziari. In tale sede era stato accertato che storici componenti del sodalizio erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] i quali, a decorrere dal 2019, a vario titolo avevano beneficiato della mitigazione del trattamento detentivo in atto a loro carico, tanto da riuscire a reimmettersi nel circuito criminale di appartenenza, riprendendo le redini del clan, pur trovandosi agli arresti domiciliari, operando anche in nuovi settori di interesse (traffico di stupefacenti e prostituzione) occupandosi anche del mantenimento dei sodali ristretti in carcere. Tra i destinatari delle indagini il provvedimento censurato evidenzia la figura di [OSCURATO:PERSONA], poi deceduto il 24 novembre 2021, oggetto di intercettazioni attraverso captatore informatico inoculato nel suo apparecchio cellulare. Questi viene descritto dai provvedimenti di merito quale membro del sodalizio che assicurava, secondo il Tribunale del riesame, il collegamento con i vertici detenuti agli arresti domiciliari e, assieme ai fratelli Felice e [OSCURATO:PERSONA], indicato come detentore del micidiale e imponente arsenale del clan. Si sottolinea la valenza indiziaria delle conversazioni del 13 gennaio e del 20 febbraio 2020, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 5 e ss. dell'ordinanza impugnata), il rapporto intrattenuto da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], il prog. n. 6911 del 29 febbraio 2020 ore 9:09 in cui i tre fratelli [OSCURATO:PERSONA] commentano l'operazione cd. Dinastia che aveva condotto all'arresto di numerosi appartenenti al sodalizio e alla preoccupazione per la collaborazione di qualcuno di questi con l'Autorità giudiziaria, che avrebbe condotto anche al loro arresto. Il Tribunale, infine, sottolinea che il captatore informatico, dai primi giorni del mese di maggio 2020, aveva registrato dialoghi che rendono evidente il frenetico attivarsi dei tre fratelli per spostare le armi in un luogo sicuro, con il contributo di [OSCURATO:PERSONA] e si richiamano gli elementi riportati nel titolo genetico a pag. 134 e SS. Si tratta di condotte che, secondo il provvedimento impugnato, sono aggravate ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. perché poste in essere per agevolare il clan il quale si preoccupava di affidare le armi nelle mani di soggetti di assoluta fiducia, ma sconosciute alle Forze dell'Ordine onde preservarle da possibili sequestri. 1.2.In punto esigenze cautelari, il provvedimento (cfr. pag. 7 e ss.) sottolinea l'assenza di elementi dai quali desumere la cessazione o attenuazione delle esigenze cautelari che, in relazione al titolo di reato ascritto all'indagato, sono indicate come assistite dalla cd. doppia presunzione. Si evidenzia, comunque, l'estrema gravità della condotta, il rapporto fiduciario del [OSCURATO:PERSONA] con i vertici del sodalizio operante per decenni nel territorio, anche attraverso la realizzazione di omicidi, per il quale, comunque, veniva assicurata, secondo la prospettazione recepita nel provvedimento impugnato, la custodia di un cospicuo quantitativo di armi. A ciò si è aggiunto l'esito della perquisizione, svolta all'atto dell'esecuzione dell'ordinanza genetica, che aveva condotto a reperire presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e in una diversa dimora in uso allo stesso, un borsone con all'interno un fucile a canne mozze cal. 12, nonché un rilevantissimo quantitativo di cartucce di diverso calibro. 2.Avverso la descritta ordinanza, ha proposto tempestivo ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, avv. A. Oliva, che denuncia violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., violazione dell'art. 5 convenzione EDU, vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. con riferimento alla misura cautelare applicata. 2.1.Si deduce che la motivazione sarebbe carente quanto alla ritenuta circostanza aggravante e alle esigenze cautelari. Si sottolinea che, comunque, il ricorrente è incensurato, che i fatti sono relativi al maggio 2020, quindi sarebbe carente il requisito dell'attualità delle esigenze cautelari. Si sottolinea la natura soggettiva della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e si segnala che in altro procedimento, nonostante il possesso di armi da parte del ricorrente, non viene contestata l'indicata circostanza aggravante. Quanto alla gravità indiziaria, si assume che le intercettazioni che riguardano il ricorrente non sarebbero chiare nel contenuto mentre farebbero emergere elementi indiziari a carico del fratello Rosario, deceduto. Si evidenzia che la posizione del ricorrente viene trattata in sole tre pagine dell'ordinanza genetica e sono indicati elementi indiziari che, a parere della difesa, attestano la conoscenza della detenzione di armi da parte del fratello Rosario, ma non sarebbero specificamente a carico del ricorrente. 2.2.Si allega documentazione inerente al processo per direttissima relativo all'avvenuto sequestro di armi in fase di esecuzione della misura cautelare, onde attestare l'intervenuta parziale assoluzione dell'indagato. Si sostiene che il capo di imputazione e la pag. 138 dell'ordinanza genetica fanno riferimento ad armi riferibili al fratello, [OSCURATO:PERSONA], e che, infine, il provvedimento impugnato sarebbe del tutto privo di motivazione quanto alla richiesta di applicazione della misura degli arresti donniciliari. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, E. Ceniccola, in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del d. I. 10 aprile 2021, n. 44, come convertito, nonché dall'art. 16, comma 1 e 2, d. I. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Il difensore, avv. A. Oliva, ha fatto pervenire con p.e.c. del 10 novembre 2022, conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1. Con riferimento alla gravità indiziaria, si osserva che è noto che, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari gravi indizi di colpevolezza non corrispondono agli "indizi" intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. — che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi — non richiamato dall'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 1, n.43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; conformi, n. 22968 del 2017, Rv. 270172; n. 6660 del 2017, Rv. 269179; n. 36079 del 2012 Rv. 253511). In tal senso, la motivazione dell'ordinanza impugnata rende conto, secondo cadenze argomentative insindacabili nella presente fase incidentale, della ricostruzione unitaria degli indizi, finendo per soddisfare anche i postulati della precisione e concordanza che un minoritario orientamento ermeneutico richiede anche in sede cautelare (Sez. 5, n. 55410 del 26/11/2018, Pittella, Rv. 274690; conformi: n. 31448 del 2013, Rv. 257781; n. 40061 del 2012, Rv. 253723; n. 25239 del 2016, Rv. 267424). Si evidenzia, infatti, che a carico del ricorrente, il Tribunale del riesame, con ragionamento completo e immune da illogicità manifesta, rende conto dell'esistenza di plurime conversazioni, dal chiaro ed univoco contenuto, valorizzando, in particolare, quella n. 6911 del 29 febbraio 2020, collocata temporalmente in un momento storico peculiare, quello in cui erano avvenuti gli arresti per l'operazione denominata Dinastia e che denota la preoccupazione, anche dello stesso [OSCURATO:PERSONA], in prima persona, per il suo coinvolgimento, nel caso di collaborazione con la Giustizia da parte di qualcuno degli arrestati. Inoltre, si evidenzia che, secondo le conversazioni riportate a pag. 4 e ss. del provvedimento impugnato, si deve ascrivere a tutti e tre i fratelli [OSCURATO:PERSONA], compreso il ricorrente, per lungo tempo, di aver svolto il ruolo di custodi di armi per il sodalizio. Tali armi, infatti, secondo il Tribunale del riesame, erano state, in parte restituite, dopo l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in data 10 gennaio 2013, ma erano state custodite, comunque, in un certo numero, per il clan anche in epoca successiva, proprio attraverso soggetti non gravati da precedenti, tra cui il ricorrente. Tanto, secondo il provvedimento censurato, emerge dal tenore delle conversazioni di [OSCURATO:PERSONA] del 13 gennaio, del 20 febbraio e del 19 marzo 2020 con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle quali il conversante, comunque, si riferisce secondo la ricostruzione del Tribunale, non solo a sé stesso, ma anche ai suoi fratelli quanto all'attività di custodia di armi assicurata al sodalizio. Sul punto si osserva che, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite, non evincibile nella specie (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784). Anche l'interpretazione del linguaggio dei conversanti, quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. cit.). A ciò si aggiunga che, in questa sede di legittimità, non è consentito l'esame di fatti nuovi, allegati al ricorso, che dovranno essere sottoposti al Giudice per l'eventuale incidenza sul titolo in esecuzione, onde proporre l'attenuazione della misura. In ogni caso si osserva che la sentenza allegata, del 27 aprile 2022 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, attesta, comunque, che è intervenuta condanna per il ricorrente, per la detenzione di un fucile e per la detenzione munizioni, con assoluzione soltanto per un unico capo di imputazione, fatti per i quali il ricorrente odierno è sottoposto, nel diverso procedimento, agli arresti domiciliari. 1.2.In relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. deve essere osservato che la motivazione del Tribunale si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte per la quale l'agevolazione mafiosa, prevista dall'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ora art. 416 bis.1 cod. pen., è circostanza aggravante di natura soggettiva (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734). Questa richiede la sussistenza del dolo specifico di agevolare l'organizzazione criminale di riferimento, finalità che non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso, essendo sufficiente l'agevolazione di qualsiasi attività dell'associazione, anche se non coinvolgente la conservazione ed il perseguimento delle finalità ultime tipizzate dall'art.416-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615) ovvero che la condotta di agevolazione sia finalizzata a far sì che l'associazione mafiosa, nel suo insieme, tragga beneficio dall'attività svolta, non essendo sufficiente che serva gli interessi dei singoli associati, pur se collocati ai vertici del sodalizio criminale (Sez. 5, n. 28648 del 17/03/2016, Zindato, Rv. 267300). Orbene, sul punto, l'ordinanza impugnata sottolinea l'apporto significativo al sodalizio, da parte di coloro che ne custodiscono le armi, peraltro per ampio contesto temporale, nonché la piena consapevolezza di detto apporto da parte di [OSCURATO:PERSONA], come attestano le conversazioni, da ultimo quella più volte citata dal Tribunale per la peculiarità del contenuto (n. 6911 del febbraio 2020). 1.3. Quanto al profilo delle esigenze cautelari si rileva che la misura più grave in esecuzione è giustificata, nei provvedimenti cautelari, per la peculiare gravità della condotta in addebito, tenuto conto dell'assicurata custodia di armi, nell'interesse dell'organizzazione criminale di riferimento, per lungo periodo di tempo. Quanto al requisito dell'attualità delle esigenze cautelari in relazione a reati per i quali vige la presunzione relativa ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen., si osserva che secondo un primo indirizzo ermeneutico espresso da questa Corte di legittimità, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 416 bis-1 cod. pen., la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo, invece, richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari, insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855; Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664). Si tratta di presunzione superabile soltanto dalla prova, offerta dall'interessato, di elementi da cui desumere l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare; sicché, in difetto di detta prova, l'onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il mero riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili (Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Puca, Rv. 269112). Inoltre, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., secondo tale indirizzo ermeneutico, può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236) tale non potendo considerarsi quello, neutro, del mero decorso del cd. tempo silente, dalla commissione del fatto. A tale indirizzo si affianca l'orientamento che, invece, pretende per i delitti per i quali l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pone la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari che, ove intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice motivi puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui non risulti una dissociazione espressa dal sodalizio (Sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018, Morabito, Rv. 272919; Sez. 5, n. 25670 del 13/03/2018, Gullo, Rv. 273805; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738).In ogni caso, va evidenziato che l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi, di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare. Ciò in quanto il "tempo trascorso dalla commissione del reato" deve essere o ggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura (Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050). Ciò premesso, deve osservarsi che nel caso di specie, il Tribunale del riesame, sia pure con motivazione succinta, ha valutato l'attualità delle esi genze. Invero, l'arresto del ricorrente, nel corso delle per quisizioni svolte nel presente procedimento, in data 22 febbraio 2022, a se guito del rinvenimento, presso la sua abitazione e in dimora allo stesso riferibile, di un fucile e munizioni, viene indicato, con ragionamento immune da illogicità manifesta dal Tribunale, quale circostanza che conferma l'allarmante attualità delle già ravvisate esigenze cautelari. 3.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen. Non derivando, dalla presente pronuncia, la liberazione dell'inda gato, devono essere disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorren