CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04119/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23430/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato indirizzo Pec, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 13, giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore; –intimata – Oggetto: Iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973 – Inammissibilità dell’appello per tardività – Sussiste – Conseguenze – Cassazione senza rinvio ex artt. 62, co. 2, d.lgs. n. 546/1992e 382, co. 3, c.p.c. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 2427/2017, depositata in data 3 maggio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, l’iscrizione d’ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973, effettuata su un immobile di sua proprietà sito in Terracina, sulla base di dieci cartelle di pagamento emesse per Irpef, imposta di registro, tassa auto, Tarsu e altro per il periodo dal 2000 al 2005 (come si evince dalla sentenza impugnata). La contribuente, a sostegno del ricorso, deduceva: a) la prescrizione dei tributi di cui alla cartella di pagamento n. 097 2005 0236970837 000, in quanto, indicati a titolo di Tarsu, erano stati richiesti con avviso di iscrizione ipotecaria notificato oltre il termine quinquennale di prescrizione; b) l’omessa notifica delle cartelle di pagamento; c) la decadenza del Concessionario dalla riscossione coattiva; d) l’illegittimità dell’intera iscrizione ipotecaria in quanto effettuata in violazione dell’art. 77 d.P.R. n. 602/1973. La CTP dichiarava la contumacia di [OSCURATO:PERSONA] spa ed accoglieva il ricorso per mancata prova della notifica dei titoli. 2. [OSCURATO:PERSONA] spa proponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, deducendo di essersi tempestivamente costituita in primo grado e che, per mero disguido della cancelleria, il suo fascicolo di parte non era stato inserito in quello d’ufficio, sicché il giudice di primo grado, ritenendo erroneamente che essa fosse contumace, non aveva esaminato la documentazione prodotta attestante la regolare notifica delle cartelle di pagamento. La CTR accoglieva l’appello. 3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a tre motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Sono rimaste intimate l’Agenzia delle entrate – Riscossione e la Regione Lazio. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per l’11 dicembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 38 comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, 153, 294, 327 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.», per aver la CTR ritenuto ammissibile l’appello formulato dall’agente della riscossione sebbene proposto a distanza di sedici mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado. A tale conclusione il giudice d’appello è pervenuto in conseguenza della semplice correzione dell’erronea declaratoria di contumacia dell’[OSCURATO:PERSONA] spa nel giudizio di primo grado, senza tener conto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la decadenza dal potere di impugnare non può ritenersi incolpevole e giustificare la rimessione in termini, peraltro nella specie neppure formalmente richiesta con l’atto di appello, in quanto il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. decorre comunque dalla pubblicazione della sentenza, gravando sul difensore l’onere di attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa. 2. Con il secondo motivo si lamenta la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, ai sensi di costante indirizzo di legittimità, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.», per aver la CTR ritenuto che l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 cit. non dovesse essere preceduta, a pena di nullità per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, da una comunicazione preventiva. 3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per non aver la CTR considerato che, in ordine alla cartella di pagamento n. 097 2011 0135437165 000, avente ad oggetto tasse automobilistiche, l’agente della riscossione non aveva prodotto alcuna relata di notifica, sicché, in ordine a tale titolo, non era stato assolto l’onere probatorio gravante sulla controparte. 4. È fondato il primo motivo di appello, con assorbimento degli altri. 4.1 La CTR ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] spa si fosse tempestivamente costituita nel giudizio di primo grado in quanto «Solo un disguido dovuto all’ufficio di segreteria aveva impedito all’atto di costituzione di essere inserito nel fascicolo di causa. Con la conseguenza che il difensore di [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva ricevuto né l’avviso di trattazione né l’avviso di deposito della sentenza che aveva definito il giudizio di primo grado. Chiarito, dunque, l’equivoco, deve riconoscersi la regolare costituzione in giudizio di [OSCURATO:SOCIETA] dinanzi alla C.t.p. di Roma, la cui sentenza deve, pertanto essere rettificata». Tuttavia, come dedotto dalla ricorrente, l’accertamento della effettiva e tempestiva costituzione del Concessionario nel giudizio di primo grado non comportava automaticamente la tempestività dell’appello da esso proposto, considerato che la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 25/11/2014, mentre l’appello è stato proposto in data 17/03/2016, ossia ben oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. In sostanza, la CTR ha implicitamente ritenuto che l’erronea declaratoria di contumacia di [OSCURATO:PERSONA] spa nel giudizio di primo grado giustificasse la tardività dell’appello da questa proposto, senza tuttavia considerare che il Concessionario non aveva neppure formulato, come si evince dal contenuto dell’atto di appello riportato nel ricorso per cassazione ed a questo allegato, un’esplicita istanza di rimessione in termini, né, soprattutto, aveva provveduto ad allegare le ragioni per le quali solo a distanza di sedici mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado avesse proposto gravame avverso la stessa. 4.2 In effetti, la statuizione della CTR contrasta con l’orientamento espresso da questa Corte, secondo cui la decadenza da un termine processuale, incluso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell'omessa comunicazione della data dell'udienza di trattazione e/o della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte di quest'ultima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa (Cass. 29/12/2023, n. 36369; Cass. 08/03/2017, n. 5946). Deve, in proposito, rimarcarsi che l’art. 327 c.p.c. opera un non irragionevole bilanciamento tra l’indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa, poiché l’ampiezza del termine consente al soccombente, costituito in giudizio (e, dunque, consapevole della pendenza di quest’ultimo), di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda, tramite il proprio difensore sul quale grava l’onere di attivarsi per verificare l’andamento del processo e l’eventuale compimento di attività processuali a sua insaputa a causa di un mancato adempimento della cancelleria (in tal senso, anche Cass. 30/07/2015, n. 16194). In generale, l'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., trova applicazione, alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, in caso di decadenza dai poteri processuali interni al giudizio o a situazioni esterne al suo svolgimento, quale la decadenza dal diritto di impugnazione, ma non anche nel caso, verificatosi nella specie, di decadenza conseguente ad errore di diritto (Cass. 21/02/2020, n. 4585, la quale ha escluso l'applicazione dell'istituto della rimessione in termini in un caso in cui la parte, essendo decaduta dall'impugnazione per l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 327 c.p.c., aveva dedotto la non tempestiva comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, atteso che il predetto termine decorre dalla pubblicazione della sentenza e non dalla sua comunicazione). 5. Ai predetti principi la CTR non si è attenuta, non avendo rilevato l’inammissibilità dell’appello perché tardivamente proposto. 6. Ne consegue che il primo motivo di ricorso va accolto, assorbiti gli altri, e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., richiamato dall’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, atteso che il giudizio di appello non poteva essere proposto. Le spese del giudizio di appello vanno compensate, atteso che il richiamato orientamento di questa Corte si è consolidato nelle more del presente giudizio. Le spese di legittimità seguono, invece, la soccombenza dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, e sono liquidate come in dispositivo con attribuzione al difensore antistatario, mentre vanno compensate quelle con l’Agenzia delle entrate e la Regione Lazio, atteso che l’iscrizione ipotecaria oggetto del ricorso originario e le prodromiche cartelle di pagamento sono atti imputabili all’agente della riscossione. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e cassa la sentenza impugnata senza rinvio, atteso che il giudizio di appello non poteva essere proposto. Compensa le spese del giudizio di appello. Condanna l’Agenzia delle entrate – Riscossione al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.300,00 per compenso, oltre 15% per le spese generali, euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge, con attribuzione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]