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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 gennaio 2023

Cassazione n. 17972/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 febbraio 1977 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 26 settembre 2022 Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 19 gennaio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria presentata dal [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 26 settembre 2022 il Tribunale di Roma - Sezione per il riesame delle misure cautelari ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata, avverso il provvedimento con cui il 17 marzo 2022 il Tribunale aveva rigettato l'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo per equivalente, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 e 648 bis cod. pen..

2. Con il menzionato decreto era stata vincolata la somma di euro 39.755,75, presente sul libretto di risparmio postale intestato alla ricorrente, sul quale il marito di lei [OSCURATO:PERSONA] aveva delega ad operare.

3. Avverso l'ordinanza del Tribunale il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge, per essere il sequestro in questione stato disposto su beni di esclusiva proprietà della ricorrente.

In particolare, la ricorrente, in primo luogo, ha ricordato che non è univoco l'orientamento, richiamato dal Tribunale, secondo cui il sequestro preventivo è estensibile a beni di cui il soggetto ha la disponibilità in quanto titolare di una delega ad operare sul conto corrente; in secondo luogo, ha rimarcato che la Corte di cassazione ha precisato che la misura preventiva reale si estende ai beni comunque nella disponibilità dell'indagato, ferma restando la possibilità nel prosieguo di procedere a un effettivo accertamento dei beni di esclusiva proprietà di terzi, estranei al reato.

Nel caso in esame, lo stesso Tribunale avrebbe affermato che le somme oggetto di misura sono di proprietà della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Secondo il costante orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 29858 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 273505 - 01; Sez. 1, n. 8361 del 10/01/2014, Rv. 259174, Sez. 6, n. 13798 del 20/01/2011, Rv. 249873), per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici deve trovare applicazione la regola che l'art. 100 cod. proc. pen. prevede espressamente per la parte civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, secondo cui esse possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale.

3. Nel caso in esame, la ricorrente si è limitata genericamente ad affermare nel ricorso che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] era difensore di fiducia "giusta nomina e procura speciale in atti", senza allegare tale procura al ricorso o indicare specificamente la parte del fascicolo processuale in cui reperirla.

In tal modo la ricorrente non ha adempito al suo onere, dovendosi ribadire (cfr. Sez. 4, n. 25310 del 7/04/2004, Rv. 228953 - 01) che, in tema di impugnazioni, il principio, secondo il quale alla Corte di Cassazione è consentito esaminare gli atti del fascicolo nel caso in cui venga dedotto un motivo di natura processuale, presuppone che nel ricorso venga quanto meno specificamente indicato l'atto dal quale si ritiene derivino conseguenze giuridiche o quello affetto dal vizio denunziato, e che l'atto da esaminare sia contenuto nel fascicolo processuale medesimo o che, comunque, la parte ne richieda l'acquisizione al giudice di merito ovvero lo produca nel giudizio di legittimità.

4. Ferma restando la decisività del superiore rilievo, che già di per sé destina il ricorso alla declaratoria di inammissibilità, giova altresì evidenziare che nel fascicolo processuale è stato rinvenuto un atto di nomina a difensore di fiducia, indirizzato al Tribunale di Roma e datato 21 febbraio 2022, che non è una procura speciale.

Con esso, infatti, si nominano gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Gatto "difensori di fiducia, munendoli di ogni facoltà di legge, ivi comprese quelle di depositare istanze, proporre impugnazioni e quant'altro necessario per l'espletamento de/proprio incarico".

Pur non ignorandosi che non è richiesto l'uso di formule sacramentali al fine di stabilire il reale contenuto di un atto e che la nomina difensiva ben può valere anche come procura speciale, ma solo a condizione che contenga tutti gli elementi integrativi della procura speciale, cioè il conferimento di poteri in ordine alla specifica procedura introdotta, deve rilevarsi che l'atto sopra descritto è una mera nomina difensiva e non può valere come procura speciale, non contenendo tutti gli elementi richiesti dall'art. 100 cod. proc. pen..

Ne discende che il ricorso non è stato ritualmente proposto.

5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma, equitativamente determinata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.

M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 febbraio 1977 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 26 settembre 2022 Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 19 gennaio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria presentata dal [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 settembre 2022 il Tribunale di Roma - Sezione per il riesame delle misure cautelari ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata, avverso il provvedimento con cui il 17 marzo 2022 il Tribunale aveva rigettato l'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo per equivalente, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 e 648 bis cod. pen.. 2. Con il menzionato decreto era stata vincolata la somma di euro 39.755,75, presente sul libretto di risparmio postale intestato alla ricorrente, sul quale il marito di lei [OSCURATO:PERSONA] aveva delega ad operare. 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge, per essere il sequestro in questione stato disposto su beni di esclusiva proprietà della ricorrente. In particolare, la ricorrente, in primo luogo, ha ricordato che non è univoco l'orientamento, richiamato dal Tribunale, secondo cui il sequestro preventivo è estensibile a beni di cui il soggetto ha la disponibilità in quanto titolare di una delega ad operare sul conto corrente; in secondo luogo, ha rimarcato che la Corte di cassazione ha precisato che la misura preventiva reale si estende ai beni comunque nella disponibilità dell'indagato, ferma restando la possibilità nel prosieguo di procedere a un effettivo accertamento dei beni di esclusiva proprietà di terzi, estranei al reato. Nel caso in esame, lo stesso Tribunale avrebbe affermato che le somme oggetto di misura sono di proprietà della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo il costante orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 29858 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 273505 - 01; Sez. 1, n. 8361 del 10/01/2014, Rv. 259174, Sez. 6, n. 13798 del 20/01/2011, Rv. 249873), per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici deve trovare applicazione la regola che l'art. 100 cod. proc. pen. prevede espressamente per la parte civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, secondo cui esse possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale. 3. Nel caso in esame, la ricorrente si è limitata genericamente ad affermare nel ricorso che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] era difensore di fiducia "giusta nomina e procura speciale in atti", senza allegare tale procura al ricorso o indicare specificamente la parte del fascicolo processuale in cui reperirla. In tal modo la ricorrente non ha adempito al suo onere, dovendosi ribadire (cfr. Sez. 4, n. 25310 del 7/04/2004, Rv. 228953 - 01) che, in tema di impugnazioni, il principio, secondo il quale alla Corte di Cassazione è consentito esaminare gli atti del fascicolo nel caso in cui venga dedotto un motivo di natura processuale, presuppone che nel ricorso venga quanto meno specificamente indicato l'atto dal quale si ritiene derivino conseguenze giuridiche o quello affetto dal vizio denunziato, e che l'atto da esaminare sia contenuto nel fascicolo processuale medesimo o che, comunque, la parte ne richieda l'acquisizione al giudice di merito ovvero lo produca nel giudizio di legittimità. 4. Ferma restando la decisività del superiore rilievo, che già di per sé destina il ricorso alla declaratoria di inammissibilità, giova altresì evidenziare che nel fascicolo processuale è stato rinvenuto un atto di nomina a difensore di fiducia, indirizzato al Tribunale di Roma e datato 21 febbraio 2022, che non è una procura speciale. Con esso, infatti, si nominano gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Gatto "difensori di fiducia, munendoli di ogni facoltà di legge, ivi comprese quelle di depositare istanze, proporre impugnazioni e quant'altro necessario per l'espletamento de/proprio incarico". Pur non ignorandosi che non è richiesto l'uso di formule sacramentali al fine di stabilire il reale contenuto di un atto e che la nomina difensiva ben può valere anche come procura speciale, ma solo a condizione che contenga tutti gli elementi integrativi della procura speciale, cioè il conferimento di poteri in ordine alla specifica procedura introdotta, deve rilevarsi che l'atto sopra descritto è una mera nomina difensiva e non può valere come procura speciale, non contenendo tutti gli elementi richiesti dall'art. 100 cod. proc. pen.. Ne discende che il ricorso non è stato ritualmente proposto. 5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma, equitativamente determinata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 1
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