CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 25323/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 settembre 2021 il Tribunale di Brescia ha condannato [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare della soc. coop. [OSCURATO:PERSONA], alla pena di euro 2500 di ammenda per il reato di cui all'art. 29, comma 1, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in relazione all'art. 55, comma 1, lett. a) dei medesimo d.lgs. 81 del 2008. 2. Avverso tale provvedimento è stato proposto appello - poi convertito in ricorso per cassazione stante l'inappellabilità della pronuncia — tramite il quale è stata contestata in primo luogo l'affermazione di responsabilità dell'imputato. Col secondo motivo è stata censurata la dosimetria della pena, anche in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla non concessa sospensione condizionale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Dalla consultazione dell'Elenco speciale degli avvocati cassazionisti e di quello degli iscritti all'Ordine degli avvocati di Brescia, emerge infatti che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha provveduto a redigere e a sottoscrivere l'impugnazione, non risulta essere professionista abilitato al patrocinio avanti alle Giurisdizioni superiori. 3.1.1. Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855). 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 09/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] glier