CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 marzo 2025
Cassazione n. 15053/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29194-2019 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore della [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 51, comma 5,d.P.R. 917/86 Rimborsi spese R.G.N.29194/2019 Cron. Rep. Ud.12/03/2025 -controricorrente - nonché contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - e sul [OSCURATO:PERSONA] N.R.G.proposto da: I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresentano e difendono; -ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA] in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore della [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente al ricorso successivo - nonchécontro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., -intimato - avverso la sentenza n. 597/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 18/07/2019 R.G.N. 159/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.La Corte di appello di Torino, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha « annulla (to) l'avviso di addebito Inps opposto e dichiara(to)illegittima la variazione [OSCURATO:PERSONA]». 1.1. In discussione, p er quanto solo rileva in questa sede, la corresponsione di somme a titolo di «rimborso di spese non documentabili», ai fini della riconduzione nella base imponibile previdenziale, la Corte territoriale ha ritenuto che l’ art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1987 (ex art.48 TUIR) dovesse interpretarsi nel senso di escludere, dal calcolo della retribuzione imponibile, le somme erogate a titolo di«rimborsi […] altre spese anche non documentabili»nei limiti di 30.000 lire giornaliere anche se «non analitiche». 2.Avverso la decisione, ha proposto ricorso principale l’INPS, con un unico motivo. L’INAIL ha depositato un ricorso successivo (che è quindi da considerare incidentale) articolato sempre in un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito , ad entrambi i ricorsi, con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 3.Con i ricorsi, principale e incidentale, gli Enti in epigrafe hanno denunciato la violazione dell’art. 51,comma 5, d.P.R. n. 917 del 1987 (ex art.48). Assumono che l’interpretazione della norma offerta dalla Corte di appello non ècorretta. Secondo gli Istituti, per esclu dere dalla base retributiva imponibile le somme erogate per « piccole spese non documentabili » , sostenute in occasione di trasferte, è necessario che le spese siano «analitiche» e cioè nel dettaglio specificate. 3.1. I ricorsi sono fondati. 3.2. L’art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986 , nella formulazione ratione temporis applicabile , dispone che: «Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente Lire 90.000 al giorno, elevate a Lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di Lire 30.000, elevate a Lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito». 3.3. Nell’esaminare la disposizione in oggetto , la Corte (in ultimo, Cass. nr. 1500 del 2025) ha osservato che « le somme erogate a titolo di indennità di trasferta non sono sempre esenti da contribuzione perché concorrono a formare reddito. In particolare: a) se si tratta di trasferta nell'ambito del territorio comunale, esse concorrono a formare reddito, tranne per quanto attiene alle spese di trasporto comprovate; b) le trasferte al di fuori del comune concorrono a formare il reddito sopra le 90.000 Lire o le 150.000 Lire giornaliere a seconda che siano trasferte entro il territorio italiano o all'estero;c) se si tratta di rimborso « analitico » di spese vive (vitto, alloggio, etc.), i rimborsi concorrono comunque a formare il reddito oltre le 30.000 Lire o 50.000 Lire giornaliere, a seconda che siano trasferte entro il territorio nazionale o all'estero». 3.4. N ella fattis pecie concreta , come innanzi esposto, si controverte unicamente di « rimborsi [ … ] spese [ … ] non documentabili». La lite verte sulla necessità o meno che l e stesse siano analitiche. 3.5. A fronte della tesi proposta da gli E nti che subordina il beneficio dell’esenzione dai contributi/premi al fatto che i rimborsi riguardino spese dettagliate e specificate (anche se non dimostrabili), vi è la tesi della parte privata, accolta nella sentenza impugnata, che reputa irragionevole la necessità di una specifica descrizione delle«piccole spese» ove per queste non sia poi necessaria alcuna dimostrazione. 3.6. Osserva il Collegio che , suggestiva la tesi in ultimo esposta, la lettera della legge e la sua ratio orientano sicuramente per larigorosa ricostruzione suggerita dalle parti ricorrenti. 3.7. Come si ricava dal testo normativo , i l regime della trasferta, complessivamentedisciplinato dall’art. 51, comma 5, cit., distingue le spese “ effettivamente ” sostenute dal dipendente ( che solo qui rilevano e sono disciplinate d al la seconda parte del comma 5 ) da quelle che, invece , sono riconosciute in via forfettaria (prima parte del comma 5), attraverso la corresponsione di una provvista di denaro in cifra fissa. 3.8. Le prime - perché si realizzi la condizione del rimborsocon esclusione dalla retribuzione imponibile nei limiti di legge- devono essere analitiche , a prescindere dalla possibilità di una loro dimostrazione. Da un punto di vista lessicale, la norma, infatti, nella parte in cui le regolamenta, è sorrettada un incipit (« In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni […] non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate[…] nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, […].») che informa tutto il resto del periodo. D a un punto di vista sistematico, l’esposizione analitica delle spese sostenute è sempre funzionale al controllo e alla giustificazione dell e stesse ; in definitiva, alla effettivitàdella spesa. 4.A tali principi non si è , invece, conformata la sentenza impugnata. La pronuncia va dunque cassata con rinvio alla Corte di appello di Torino che , in diversa composizione , si atterrà alle superiori indicazioni e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. La Corte accoglie i ricorsi e rinvia, anche