CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 ottobre 2023
Cassazione n. 32942/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di SULMONA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza sopra indicata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale territoriale, in data 5.10.2023, appellata da [OSCURATO:PERSONA], previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/90, escluso il primo aumento per la continuazione e con riduzione per il rito della metà rispetto all'aumento praticato per la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen., ha rideternninato la pena inflittagli in anni quattro, mesi nove e giorni quindici di reclusione ed euro 17.666.00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. 1.1. L'imputato era stato chiamato a rispondere dei reati di detenzione di 416,35 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina con l'aggravante della disponibilità di un'arma, della detenzione nonché della ricettazione di una pistola marca Smith & Wesson calibro 357 magnum, di provenienza furtiva nonché di sei proiettili calibro 357 magnum. 2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse dell'imputato, articolando quattro motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria in occasione della perquisizione effettuta presso l'abitazione di via [OSCURATO:PERSONA] in Roma e raccolte nel verbale di arresto, laddove si legge che il Ligato avrebbe ammesso di avere in custodia tanto le armi e la droga. Rileva la difesa come a fronte di tali dichiarazioni, compendiate dalla polizia giudiziaria, il Ligato, dinanzi al Tribunale si è avvalso della facoltà di non rispondere mentre dinanzi alla Corte territoriale ha dichiarato spontaneamente di aver venduto sostanza stupefacente per conto terzi, solo per sopperire alle proprie esigenze economiche. La difesa richiama giurisprudenza di questa Corte in cui viene affermato il principio della inutilizzabilità - ancorché si proceda con le forme del rito abbreviato - delle dichiarazioni spontanee rese da persona sottoposta alle indagini allorquando non vengano trascritte in un verbale sottoscritto dal dichiarante ma solo riportate in una annotazione di polizia giudiziaria. Quanto alla prova di resistenza, rileva la difesa che senza le dichiarazioni riportate nel verbale di arresto, non firmato dall'imputato, non sarebbe stato possibile ritenere che l'arma rinvenuta all'interno dell'abitazione fosse nella sua disponibilità non essendo possibile desumere da altri elementi che Ligato abitasse - e da quanto tempo - in quella casa. 2.2. Con il secondo motivo si deducono vizi di motivazione in relazione alla prova dei reati di detenzione di arma e di ricettazione della stessa. Rileva la difesa che non è stata versata in atti la denuncia di furto dell'arma che si assume detenuta dall'imputato; non è stata svolta alcuna perizia sull'arma o sul munizionamento per saggiarne la funzionalità e ciò, sul presupposto che Ligato aveva chiesto il giudizio abbreviato secco che, scrive il difensore, è giudizio a prova "contratta", non "assente". L'accertamento sulla natura dell'arma e sulla certezza dell'avvenuto trafugamento della stessa potevano o dovevano essere oggetto dei poteri integrativi riconosciuti alla Corte, stante la grave lacuna probatoria. 2.3 Con il terzo motivo si contesta la apoditticità del mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648 cod. pen. fondato esclusivamente sulla circostanza che si tratta della "detenzione di una pistola" della quale non è provato che provenga da un furto, che sia funzionante e quale sarebbe il suo valore economico. 2.4 Con il quarto motivo di deduce la illogicità della motivazione in merito al giudizio espresso in punto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche riconosciute solo in termini di equivalenza alla contestata aggravante di cui all'art. 80 comma 1 lett. d) DPR 309/90 piuttosto che di prevalenza alla luce del corretto atteggiamento tenuto in fase di arresto e di processo, della condotta di spontanea colaborazione con le forze dell'ordine e dell'unico precedente risalente al 2012, peraltro aspecifico. 3. La Procura Generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per iscritto chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Il difensore che ha chiesto la trattazione orale, all'udienza, contestando le conclusioni della Procura generale, ha insistito nell'accoglimento dei motivi proposti con il ricorso in esame. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, dopo avere ricostruito la genesi dell'arresto del Ligato, preceduto dalla diretta osservazione della cessione a tale [OSCURATO:PERSONA] di 25 involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con motivazione congrua e logica, ha passato in rassegna l'intero materiale probatorio costituito dal verbale di arresto in flagranza, dai verbali di perquisizione e sequestro, dalla relazione orale degli ufficiali di PG svolta in sede di di convalida dell'arresto, oltre che l'accertata disponibilità, in capo al Ligato, delle chiavi dell'appartamento all'interno del quale erano rinvenuti sia lo stupefacente che le armi oltre la somma di euro 4.450,00. Ha messo in evidenza la Corte territoriale la circostanza che all'interno dell'appartamento che veniva aperto con le chiavi nella disponibilità del Ligato non vi fossero altri individui e che in occasione della perquisizione domiciliare Ligato consegnava spontaneamente quanto poi veniva sequestrato (droga, la pistola e i proiettili). 2.1. La lettura congiunta delle sentenze di primo e secondo grado, versandosi in ipotesi di doppia conforme dà atto che all'interno dell'abitazione nella disponibilità del Ligato erano rinvenuti 416 grammi di cocaina dalla quale, secondo la consulenza, erano ricavaili oltre duemila dosi medie nonché hashish per 68 dosi medie. 2.2. La destinazione allo spaccio era desunta non solo dal dato ponderale ma anche dalla presenza in casa di bilancini oltre che, dato con il quale la difesa non si confronta affatto, dalla diretta osservazione del Ligato mentre cedeva la droga ad un avventore, poco prima del suo arresto. Come pure il difensore non si confronta con le motivazioni delle due sentenze "conformi" che danno atto della circostanza che, in occasione della perquisizione su strada, in dosso al Ligato, se pure non veniva trovato altro stupefacente oltre quello ceduto, erano rinvenute le chiavi di quell'appartamento all'interno del quale non vi erano altre persone e che risultava praticamente disabitato dato che i mobili della stanza da letto si presentavano smontati. Il che rende inconferente gli argomenti spesi in merito alla circostanza che non sarebbe emerso da quanto tempo il Ligato abitasse o, comunque, disponesse di quell'appartamento. D'altra parte, come rilevato dalla stessa Corte territoriale, "è stato lo stesso Ligato ad ammettere che la droga era la sua e che in quel periodo la vendeva per far fronte alle proprie necessità economiche". 3. Del pari va respinto il secondo motivo in quanto manifestamente infondato. Quanto alla provenienza dell'arma e delle munizioni oltre che alla sua funzionalità, la Corte, con argomenti logici non contraddetti dal lamentato mancato espletamento di perizia, dopo aver premesso che si è proceduto con le forme del rito abbreviato e che l'imputato avrebbe potuto chiedere l'abbreviato condizionato a perizia, ha concluso che "l'arma era recente, non presentava alcun segno di manomissione o inefficienza e il fatto stesso che viaggiasse insieme alle proprie munizioni ne testimonia la funzionalità". Alla stessa stregua la Corte di appello di Roma ha ritenuto provato il delitto di ricettazione anche in mancanza, in atti, della denuncia di furto, rilevando che l'attestazione della polizia giudiziaria secondo cui si trattava della pistola provento di furto commesso in data 8.4.2016 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] è sufficiente ai fini in questione. La circostanza dedotta dalla difesa, secondo la quale l'imputato, in sede di dichiarazioni spontanee avrebbe ammesso solo la detenzione dello stupefacente, non incide sul percorso argomentativo svolto dalla Corte territoriale in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. E' costante l'insegnamento di questa Corte secondo cui se non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose ma solo di fornire un attendibile spiegazione di elementi che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per il giudice o che, comunque, possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, in motivazione, Rv. 236914 - 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 6682 del 12/01/2023, Chiaveggati, non massinnata). 4. Il rigetto del riconoscimento del fatto di particolare tenuità previsto dall'attenuante speciale di cui all'art. 648 cod. pen. espresso dalla Corte territoriale sul presupposto che si tratti di una "pistola" è perfettamente rispondente ai principi sanciti da questa Corte e richiamati nelle conclusioni scritte rassegnate dalla Procura Generale "in tema di ricettazione non è applicabile la circostanza attenante della particolare tenuità del fatto, quando oggetto del delitto sia un'arma da sparo, anche nell'ipotesi in cui essa si presenti in cattivo stato di manutenzione" (Sez. 2 . 39890 del 23/9/2015, rv. 264500). 5.Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza, piuttosto che di equivalenza rispetto alla contestata aggravante di cui all'art. '80 DPR 309/90, la Corte ha argomentato coerentemente che "bilanciamento non può essere fatto per prevalenza in ragione della complessiva, rilevante gravità della condotta del Ligato e del suo precedente penale". E' costante l'insegnamento della Suprema Corte in virtù del quale "al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente" (Cass. Sez. 3 n. 1913 del 20.12.2018 Rv. 275509; Cass. Sez. 2 n. 23903 del 15.7.2020 Rv. 279549). Nel caso in esame, per contro, la Corte - nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche - ha positivamente valutato l'atteggiamento tenuto dall'imputato in fase di arresto ivi compresa la condotta di "spontanea collaborazione con le Forze dell'ordine". 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 alla Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d