CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2025
Cassazione n. 19022/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 7744/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 42543/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1. Baldetti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 30/11/2023 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Firenze del 15/06/2021, che aveva condannato Baldetti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai delitti di cui agli articoli 81 cod. pen., 73 e 74 d.P.R. 309/1990, rispettivamente, alla pena di: anni 1, mesi 7 e giorni 10 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa; anni 3, mesi 2 e giorni 10 di reclusione, e anni 2, e mesi 1 di reclusione. 2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, violazione di legge in relazione all’articolo 273 c.p.p. e, con un secondo motivo, violazione dell’articolo 81 c.p. per mancata esplicitazione già da parte del primo giudice dei vari passaggi relativi alla determinazione della pena. 3. I ricorsi sono inammissibili per genericità, in quanto i motivi di doglianza proposti sono assolutamente privi della necessaria specificità. La prima doglianza, addirittura, si riferisce alla violazione dell’articolo 273 cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 19022/2025 Roma, lì, 21/05/2025 relativo alla valutazione della gravità indiziaria nella fase delle indagini preliminari, laddove in questa sede viene impugnata una sentenza del secondo grado di merito, risultando quindi del tutto fuori fuoco rispetto alla presente fase processuale. La seconda doglianza si scontra poi con il tenore letterale della sentenza, che dà conto espressamente di come il primo giudice abbia proceduto alla determinazione degli aumenti in continuazione, condividendone l’operato. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità dei ricorsi. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 maggio 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Liberati