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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04709/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della Corte d'appello di Cagliari [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, che ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di specificità dell'atto di appello proposto avverso la sentenza di primo grado, con la quale era stata ritenuta sussistente la responsabilità dell'imputato per il delitto di falso ideologico, relativo all'attestazione dello stato di avanzamento dei lavori.

Masala risultava direttore dei lavori e la Corte di appello, in particolare, richiamava la sentenza di primo grado (cfr. foll. 17 e s.), evidenziando la responsabilità dell'imputato — «pur essendovi delle alternative aperte sulla materiale predisposizione dei documenti contabili» — ritenendo comunque Masala responsabile per la posizione assunta, anche nel caso in cui avesse omesso di controllare la documentazione predisposta falsamente da altri, cosicché veniva indicato lo stesso imputato come responsabile del delitto a titolo di dolo diretto o eventuale.

Il delitto di falso ideologico veniva poi contestato come funzionale alla commissione del successivo delitto di peculato, dal quale Masala veniva mandato assolto in i primo grado, per difetto dell'elemento psicologico, rilevando il Tribunale come difettasse la prova del dolo, risultando lo stesso un prestanome, e richiamando la giurisprudenza in tema di bancarotta e delitti tributari, che implica una consapevolezza ulteriore rispetto al solo ruolo di prestanome (cfr. fol. 26 della sentenza di appello).

Con il ricorso e con la memoria depositata, la difesa del ricorrente denunzia, con un primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 591 cod. proc. pen., lamentando, in particolare, che l'atto di appello non fosse in realtà aspecifico, e, con un secondo motivo, erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata valutazione della ricorrenza della prescrizione (verificatasi il 13 maggio 2020); con la memoria viene evidenziato come la motivazione della Corte di appello entri nel merito del contenuto dell'atto di appello, giudicando il punto devoluto dalla impugnazione.

Tanto premesso, il primo motivo non è manifestamente infondato: è noto che secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

Nell'occasione il [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro ribadito che il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi.

E' dunque ius receptum il principio per cui anche l'ammissibilità dell'appello è subordinata alla verifica del requisito di specificità estrinseca dei motivi di impugnazione, ossia la loro esplicita correlazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata e ciò in quanto gli stessi non sono diretti all'introduzione di un nuovo giudizio, del tutto sganciato da quello di primo grado, ma sono, invece, funzionali ad attivare uno strumento di controllo, su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione impugnata ai sensi del combinato disposto degli artt. 597 comma 1 e 581 lett. d) c.p.p.

L'impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto.

Le esigenze di specificità dei motivi non sono, dunque, attenuate in appello, pur essendo l'oggetto del giudizio esteso alla rivalutazione del fatto.

Poiché l'appello è un'impugnazione devolutiva, tale rivalutazione può e deve avvenire nei rigorosi limiti di quanto la parte appellante ha legittimamente sottoposto al giudice d'appello con i motivi d'impugnazione, che servono sia a circoscrivere l'ambito dei poteri del giudice stesso sia a evitare le iniziative meramente dilatorie che pregiudichino una ragionevole durata del processo.

La sentenza Galtelli ha peraltro escluso che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità del gravame di merito, posto che il giudizio di appello ha per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, fermo restando che l'impugnazione sia connotata da motivi basati su argomenti che risultino strettamente collegati agli accertamenti del provvedimento impugnato.

Deve osservare questa Corte come la sentenza impugnata riporti ai foll. 34 e s. il contenuto dell'appello, che si confrontava con la motivazione di primo grado, lamentando che a fronte dell'incertezza della dinamica fattuale della materiale falsificazione, anche quanto al dolo, la sentenza risultasse 'incerta'.

Tale incertezza secondo l'appellante consisteva nell'aver i primi giudici prospettato il dolo diretto o in alternativa quello eventuale, rappresentando come invece fosse configurabile l'ipotesi della negligenza del Masala, che mai si era recato in cantiere e che aveva affidato a tre collaboratori la redazione dell'atto, dei quali si sarebbe dovuto ipotizzare la consapevole e concorde volontà di redazione di un atto falso, anche ratificato da Gessa, responsabile del procedimento per l'ente comunale.

Il primo motivo di ricorso evidenzia in modo non manifestamente infondato che le argomentazioni dell'appello si correlano alla sentenza di primo grado e che appaiono certamente non riconducibili alla categoria della aspecificità, che ha condotto la Corte territoriale a dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ritenendo l'appello — non correttamente — solo latore di principi giurisprudenziali — così ai foll. 49 e 51; a ben vedere la non manifesta infondatezza del motivo di ricorso si trae anche dalla circostanza che la Corte di appello offre una articolata motivazione rispetto al motivo di appello, seppur per inferirne l'inammissibilità, comunque non confrontandosi — la sentenza qui impugnata — con le doglianze relative alla circostanza che Masala non si fosse mai recato in cantiere e che si fosse avvalso dei collaboratori, né risultando spiegata logicamente l'insussistenza del dolo per il peculato e non per il delitto di falso.

Pertanto, non risultando manifestamente infondata la doglianza qui proposta con il primo motivo di appello, deve valutarsi il secondo motivo, con il quale- cfr. Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266819 - 01 —si deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen; nel caso in esame il giudice di primo grado doveva dichiarare l'estinzione del reato, essendo applicabile l'art. 129 cod. proc. pen. in ogni stato e grado del processo, cosicchè anche se il motivo non è stato proposto in appello, ma solo in sede di conclusioni, non si è formato il giudicato sostanziale: infatti, come osservano Sez U Ricci, «L'ammissibilità del ricorso non è pregiudicata dal fatto che il ricorrente, con le conclusioni rassegnate in appello, non ha eccepito la prescrizione maturata nel corso di quel giudizio; né alcuna rilevanza preclusiva all'ammissibilità dell'impugnazione può attribuirsi, in caso di prescrizione verificatasi addirittura prima della proposizione dell'appello, alla mancata deduzione di parte con i relativi motivi (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.).

L'art. 129 cod. proc. pen. impone al giudice, come recita la rubrica, l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità e a tale "obbligo" il giudice di merito non può sottrarsi e deve ex officio adottare il provvedimento consequenziale.

Se a tanto non adempie, la sentenza di condanna emessa, in quanto viziata da palese violazione di legge, può essere fondatamente impugnata con atto certamente idoneo ad attivare il rapporto processuale del grado superiore, il che esclude la formazione del c.d.

"giudicato sostanziale"».

Il secondo motivo di ricorso risulta quindi ammissibile e fondato, atteso che, come risulta dagli atti, il termine prescrizionale prorogato è decorso e non v'è parte civile.

Commesso in data 5 settembre 2012, il delitto di cui all'art. 479 cod. pen. è punito con la reclusione nel massimo ad anni sei ed il tempo necessario a prescrivere, ai sensi degli artt.157 e 161 cod. pen. e in assenza di periodi di sospensione, è pari ad anni sette e mesi sei, risultando quindi spirato il 5 marzo 2020, quindi prima della sentenza di appello ma anche prima della sentenza di primo grado, intervenuta in data 15 maggio 2020.

Può addivenirsi a tale pronuncia in quanto la sentenza di annullamento senza rinvio può essere emessa dalla Settima Sezione (par. 63.2 delle Tabelle); inoltre, non sussistono elementi per pervenire al proscioglimento dell'imputato con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., comportando l'eventuale giudizio di fondatezza dei vizi denunciati un eventuale rinvio al giudice di merito, precluso dall'intervenuta prescrizione del reato; ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione in data 5 marzo 2020.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della Corte d'appello di Cagliari [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, che ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di specificità dell'atto di appello proposto avverso la sentenza di primo grado, con la quale era stata ritenuta sussistente la responsabilità dell'imputato per il delitto di falso ideologico, relativo all'attestazione dello stato di avanzamento dei lavori. Masala risultava direttore dei lavori e la Corte di appello, in particolare, richiamava la sentenza di primo grado (cfr. foll. 17 e s.), evidenziando la responsabilità dell'imputato — «pur essendovi delle alternative aperte sulla materiale predisposizione dei documenti contabili» — ritenendo comunque Masala responsabile per la posizione assunta, anche nel caso in cui avesse omesso di controllare la documentazione predisposta falsamente da altri, cosicché veniva indicato lo stesso imputato come responsabile del delitto a titolo di dolo diretto o eventuale. Il delitto di falso ideologico veniva poi contestato come funzionale alla commissione del successivo delitto di peculato, dal quale Masala veniva mandato assolto in i primo grado, per difetto dell'elemento psicologico, rilevando il Tribunale come difettasse la prova del dolo, risultando lo stesso un prestanome, e richiamando la giurisprudenza in tema di bancarotta e delitti tributari, che implica una consapevolezza ulteriore rispetto al solo ruolo di prestanome (cfr. fol. 26 della sentenza di appello). Con il ricorso e con la memoria depositata, la difesa del ricorrente denunzia, con un primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 591 cod. proc. pen., lamentando, in particolare, che l'atto di appello non fosse in realtà aspecifico, e, con un secondo motivo, erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata valutazione della ricorrenza della prescrizione (verificatasi il 13 maggio 2020); con la memoria viene evidenziato come la motivazione della Corte di appello entri nel merito del contenuto dell'atto di appello, giudicando il punto devoluto dalla impugnazione. Tanto premesso, il primo motivo non è manifestamente infondato: è noto che secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Nell'occasione il [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro ribadito che il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi. E' dunque ius receptum il principio per cui anche l'ammissibilità dell'appello è subordinata alla verifica del requisito di specificità estrinseca dei motivi di impugnazione, ossia la loro esplicita correlazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata e ciò in quanto gli stessi non sono diretti all'introduzione di un nuovo giudizio, del tutto sganciato da quello di primo grado, ma sono, invece, funzionali ad attivare uno strumento di controllo, su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione impugnata ai sensi del combinato disposto degli artt. 597 comma 1 e 581 lett. d) c.p.p. L'impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto. Le esigenze di specificità dei motivi non sono, dunque, attenuate in appello, pur essendo l'oggetto del giudizio esteso alla rivalutazione del fatto. Poiché l'appello è un'impugnazione devolutiva, tale rivalutazione può e deve avvenire nei rigorosi limiti di quanto la parte appellante ha legittimamente sottoposto al giudice d'appello con i motivi d'impugnazione, che servono sia a circoscrivere l'ambito dei poteri del giudice stesso sia a evitare le iniziative meramente dilatorie che pregiudichino una ragionevole durata del processo. La sentenza Galtelli ha peraltro escluso che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità del gravame di merito, posto che il giudizio di appello ha per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, fermo restando che l'impugnazione sia connotata da motivi basati su argomenti che risultino strettamente collegati agli accertamenti del provvedimento impugnato. Deve osservare questa Corte come la sentenza impugnata riporti ai foll. 34 e s. il contenuto dell'appello, che si confrontava con la motivazione di primo grado, lamentando che a fronte dell'incertezza della dinamica fattuale della materiale falsificazione, anche quanto al dolo, la sentenza risultasse 'incerta'. Tale incertezza secondo l'appellante consisteva nell'aver i primi giudici prospettato il dolo diretto o in alternativa quello eventuale, rappresentando come invece fosse configurabile l'ipotesi della negligenza del Masala, che mai si era recato in cantiere e che aveva affidato a tre collaboratori la redazione dell'atto, dei quali si sarebbe dovuto ipotizzare la consapevole e concorde volontà di redazione di un atto falso, anche ratificato da Gessa, responsabile del procedimento per l'ente comunale. Il primo motivo di ricorso evidenzia in modo non manifestamente infondato che le argomentazioni dell'appello si correlano alla sentenza di primo grado e che appaiono certamente non riconducibili alla categoria della aspecificità, che ha condotto la Corte territoriale a dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ritenendo l'appello — non correttamente — solo latore di principi giurisprudenziali — così ai foll. 49 e 51; a ben vedere la non manifesta infondatezza del motivo di ricorso si trae anche dalla circostanza che la Corte di appello offre una articolata motivazione rispetto al motivo di appello, seppur per inferirne l'inammissibilità, comunque non confrontandosi — la sentenza qui impugnata — con le doglianze relative alla circostanza che Masala non si fosse mai recato in cantiere e che si fosse avvalso dei collaboratori, né risultando spiegata logicamente l'insussistenza del dolo per il peculato e non per il delitto di falso. Pertanto, non risultando manifestamente infondata la doglianza qui proposta con il primo motivo di appello, deve valutarsi il secondo motivo, con il quale- cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266819 - 01 —si deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen; nel caso in esame il giudice di primo grado doveva dichiarare l'estinzione del reato, essendo applicabile l'art. 129 cod. proc. pen. in ogni stato e grado del processo, cosicchè anche se il motivo non è stato proposto in appello, ma solo in sede di conclusioni, non si è formato il giudicato sostanziale: infatti, come osservano Sez U Ricci, «L'ammissibilità del ricorso non è pregiudicata dal fatto che il ricorrente, con le conclusioni rassegnate in appello, non ha eccepito la prescrizione maturata nel corso di quel giudizio; né alcuna rilevanza preclusiva all'ammissibilità dell'impugnazione può attribuirsi, in caso di prescrizione verificatasi addirittura prima della proposizione dell'appello, alla mancata deduzione di parte con i relativi motivi (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). L'art. 129 cod. proc. pen. impone al giudice, come recita la rubrica, l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità e a tale "obbligo" il giudice di merito non può sottrarsi e deve ex officio adottare il provvedimento consequenziale. Se a tanto non adempie, la sentenza di condanna emessa, in quanto viziata da palese violazione di legge, può essere fondatamente impugnata con atto certamente idoneo ad attivare il rapporto processuale del grado superiore, il che esclude la formazione del c.d. "giudicato sostanziale"». Il secondo motivo di ricorso risulta quindi ammissibile e fondato, atteso che, come risulta dagli atti, il termine prescrizionale prorogato è decorso e non v'è parte civile. Commesso in data 5 settembre 2012, il delitto di cui all'art. 479 cod. pen. è punito con la reclusione nel massimo ad anni sei ed il tempo necessario a prescrivere, ai sensi degli artt.157 e 161 cod. pen. e in assenza di periodi di sospensione, è pari ad anni sette e mesi sei, risultando quindi spirato il 5 marzo 2020, quindi prima della sentenza di appello ma anche prima della sentenza di primo grado, intervenuta in data 15 maggio 2020. Può addivenirsi a tale pronuncia in quanto la sentenza di annullamento senza rinvio può essere emessa dalla Settima Sezione (par. 63.2 delle Tabelle); inoltre, non sussistono elementi per pervenire al proscioglimento dell'imputato con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., comportando l'eventuale giudizio di fondatezza dei vizi denunciati un eventuale rinvio al giudice di merito, precluso dall'intervenuta prescrizione del reato; ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione in data 5 marzo 2020. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estin