CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28375/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i primi due motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deducono il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, sono inammissibili perché deducono doglianze in punto di fatto, peraltro meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, e perché, lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limitano ad attaccare profili ricostruttivi del fatto, che esulano dal perimetro stabilito dell'art. 606 cod. proc. pen., posto che, con un valutazione fattuale non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - la Corte di merito, per un verso, ha ribadito che, in mancanza di una dichiarazione fiscale, il calcolo induttivo dei costi è stato riconosciuto in maniera "generosa" nella misura del 48%, sicché eventuali maggiori costi avrebbero dovuto essere oggetto quantomeno di allegazione da parte dell'imputato, il che non è avvenuto; per altro verso, nel richiamare espressamente il principio secondo cui, in tema omessa dichiarazione, la prova del dolo specifico di evasione può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del contribuente obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta, che può, peraltro, costituire oggetto di rappresentazione e volizione anche solo nella forma del dolo eventuale (Sez. 3, n. 38802 del 25/09/2024, Nuzzolese, Rv. 286950 - 01), ha ritenuto sussistente t il fine di evasione in quanto l'imputato era ben consapevole di fatturare i lavori effettuati e per una somma ragguardevole, pari a 774.000 euro, ciò che imponeva quantomeno di effettuare dei controlli, che non sono stati effettuati; rilevato che il terzo motivo, che lamenta l'omessa motivazione in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena, è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, negato i presupposti per il riconoscimento del beneficio in considerazione della reiterazione della condotta, posto che l'omessa dichiarazione ha riguardato due annualità consecutive, ciò che stato ritenuto frutto non di una scelta occasionale, ma della volontà di agire nella totale indifferenza alle leggi tributarie, che osta a una prognosi favorevoli ex art. 164, comma 1, cod. pen.; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4