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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 28780/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4327/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore e rappresentante pro tempore, difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla via Flaminia n. 79 ; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli, Sez.

Distaccata di Salerno, n. 6936/16, depositata il 15/07/2016; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’Agenzia delle Entrate di Avellino notificò a [OSCURATO:PERSONA] SRL l’avviso di accertamento n.

TFK030500331/2013 con il quale, rilevata l’operatività per l’anno di imposta 2009, accertò a carico della società il reddito minimo presunto di euro 1.420,00, determinando le conseguenti maggiori imposte dovute oltre sanzioni ed interessi.

Avverso tale avviso la società contribuente propose istanza di reclamo in mediazione e, dopo la notifica del provvedimento di diniego, venne presentato ricorso alla competente CTP.

Il giudice di prime cure accolse il ricorso alla luce delle oggettive situazioni imprenditoriali che avevano impedito lo sviluppo dell’iniziativa imprenditoriale tali da qualificarsi come eventi posteriori sopravvenuti e non prevedibili ex ante, ossia all’inizio dell’attività posta in essere dalla società. 2.Il giudice di seconde cure ribaltò la statuizione di primo grado accogliendo l’appello dell’Agenzia.

In particolare, si evidenziò come non vi fossero le condizioni per la disapplicazione della normativa sulle società di comodo muovendo dal dato oggettivo in forza del quale la società venne costituita il 23.7.2004 mentre il permesso per costruire fu richiesto il 7.3.2008 (affermandosi “quindi la società ha impegnato quattro anni per presentare l’istanza, mentre l’ente locale in meno di un mese l’ha rilasciata”).

Si evidenziò come la società non avesse dichiarato, né in sede amministrativa né in sede contenziosa, validi motivi burocratici che potessero giustificare l’inerzia protrattasi per 4 anni.

Sicché si affermò “è di tutta evidenza che la mancanza d’iniziativa da parte della società non può essere ricondotta a cause oggettive, in quanto le motivazioni addotte non giustificano il decorso di così tanto tempo prima di intraprendere la realizzazione delle opere e dei manufatti necessari allo svolgimento dell’attività di impresa”.

Ricorre la società con due motivi mentre l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.In prossimità dell’udienza è stata depositata memoriadalla società ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo si deduce la violazione dell’art. 30, commi 3, e 4, della l. n. 724 del 1994 nonché dell’art. 2697 c.c.

Il ricorrente si duole dell’applicazione della cd. minimum tax per l’anno di riferimento in forza della valorizzazione di condotte relative ad anni precedenti che, pertanto, non avrebbero potuto rilevare nella specie ed osserva inoltre che in tal modo sarebbe stato violato anche l’art. 2697 c.c., avendo il giudice di merito “ignorato tutte le prove offerte dalla Parte”.

Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. ossia l’omesso esame di una serie di specifiche condotte tenute dalla società nell’anno di riferimento che, alla luce dell’art. 30 citato, avrebbero dovuto essere decisive ai fini della non applicazione della norma. 2.Entrambi i motivi possono essere valutati congiuntamente e sono infondati mirando il ricorrente con la loro prospettazione, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.

Com’è noto il motivo di ricorso per cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione, non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si può proporre con esso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all'art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ.; in caso contrario, questo motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e, perciò, in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. (Nella specie, enunciando il riportato principio, la S.C. n. 2272/2007 ha rigettato il relativo motivo di ricorso col quale si richiedeva, sulla base di una rivalutazione dei criteri previsti dal "regolamento del personale" di una società, l'accertamento dei presupposti per l'attribuzione di un punteggio superiore in favore di un dipendente aspirante alla promozione alla qualifica superiore).

Nella specie, non solo in relazione alla invocata violazione dell’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c. ma anche dietro la paventata violazione di norme di legge si cela, in verità, il tentativo di sollecitare questa Corte ad effettuare una revisione delle valutazioni che dei fatti processuali è stata fatta, nel perimetro delle disposizioni di legge di cui innanzi, dal giudice di merito, revisione, tuttavia, inibita in questa sede.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4327/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore e rappresentante pro tempore, difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla via Flaminia n. 79 ; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli, Sez. Distaccata di Salerno, n. 6936/16, depositata il 15/07/2016; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’Agenzia delle Entrate di Avellino notificò a [OSCURATO:PERSONA] SRL l’avviso di accertamento n. TFK030500331/2013 con il quale, rilevata l’operatività per l’anno di imposta 2009, accertò a carico della società il reddito minimo presunto di euro 1.420,00, determinando le conseguenti maggiori imposte dovute oltre sanzioni ed interessi. Avverso tale avviso la società contribuente propose istanza di reclamo in mediazione e, dopo la notifica del provvedimento di diniego, venne presentato ricorso alla competente CTP. Il giudice di prime cure accolse il ricorso alla luce delle oggettive situazioni imprenditoriali che avevano impedito lo sviluppo dell’iniziativa imprenditoriale tali da qualificarsi come eventi posteriori sopravvenuti e non prevedibili ex ante, ossia all’inizio dell’attività posta in essere dalla società. 2.Il giudice di seconde cure ribaltò la statuizione di primo grado accogliendo l’appello dell’Agenzia. In particolare, si evidenziò come non vi fossero le condizioni per la disapplicazione della normativa sulle società di comodo muovendo dal dato oggettivo in forza del quale la società venne costituita il 23.7.2004 mentre il permesso per costruire fu richiesto il 7.3.2008 (affermandosi “quindi la società ha impegnato quattro anni per presentare l’istanza, mentre l’ente locale in meno di un mese l’ha rilasciata”). Si evidenziò come la società non avesse dichiarato, né in sede amministrativa né in sede contenziosa, validi motivi burocratici che potessero giustificare l’inerzia protrattasi per 4 anni. Sicché si affermò “è di tutta evidenza che la mancanza d’iniziativa da parte della società non può essere ricondotta a cause oggettive, in quanto le motivazioni addotte non giustificano il decorso di così tanto tempo prima di intraprendere la realizzazione delle opere e dei manufatti necessari allo svolgimento dell’attività di impresa”. Ricorre la società con due motivi mentre l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.In prossimità dell’udienza è stata depositata memoriadalla società ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo si deduce la violazione dell’art. 30, commi 3, e 4, della l. n. 724 del 1994 nonché dell’art. 2697 c.c. Il ricorrente si duole dell’applicazione della cd. minimum tax per l’anno di riferimento in forza della valorizzazione di condotte relative ad anni precedenti che, pertanto, non avrebbero potuto rilevare nella specie ed osserva inoltre che in tal modo sarebbe stato violato anche l’art. 2697 c.c., avendo il giudice di merito “ignorato tutte le prove offerte dalla Parte”. Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. ossia l’omesso esame di una serie di specifiche condotte tenute dalla società nell’anno di riferimento che, alla luce dell’art. 30 citato, avrebbero dovuto essere decisive ai fini della non applicazione della norma. 2.Entrambi i motivi possono essere valutati congiuntamente e sono infondati mirando il ricorrente con la loro prospettazione, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. Com’è noto il motivo di ricorso per cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione, non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si può proporre con esso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all'art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ.; in caso contrario, questo motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e, perciò, in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. (Nella specie, enunciando il riportato principio, la S.C. n. 2272/2007 ha rigettato il relativo motivo di ricorso col quale si richiedeva, sulla base di una rivalutazione dei criteri previsti dal "regolamento del personale" di una società, l'accertamento dei presupposti per l'attribuzione di un punteggio superiore in favore di un dipendente aspirante alla promozione alla qualifica superiore). Nella specie, non solo in relazione alla invocata violazione dell’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c. ma anche dietro la paventata violazione di norme di legge si cela, in verità, il tentativo di sollecitare questa Corte ad effettuare una revisione delle valutazioni che dei fatti processuali è stata fatta, nel perimetro delle disposizioni di legge di cui innanzi, dal giudice di merito, revisione, tuttavia, inibita in questa sede. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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