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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18064/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati contestati in rubrica, con particolare riferimento alla mancata applicazione dell'art. 95 cod. pen., alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione ed alla mancata riqualificazione della condotta nelle ipotesi di reato di furto o di appropriazione indebita, non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risultano fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che a tale riguardo deve ribadirsi come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, siano inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso, articolato in tre diverse doglianze, con le quali si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in questa sede; considerato, in particolare, che la censura relativa alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); che le medesime considerazioni devono svolgersi anche con riferimento all'ulteriore doglianza con cui si contesta l'eccessività della pena perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti edattenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); che nella specie l'onere argomentativo della Corte territoriale risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, ove si valorizza la negativa personalità dell'imputato dedotta dalla commissione da parte dello stesso di una serie di reati, senza soluzione di continuità negli ultimi anni); che, infine, la censura relativa alla erronea valutazione della recidiva, che deve evidentemente ritenersi quale refuso grafico dell'atto di ricorso, stante la mancata contestazione all'imputato dell'aggravante in parola, risulterebbe comunque inammissibile, secondo quanto è prescritto dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., non essendo stata previamente dedotta come motivo di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati contestati in rubrica, con particolare riferimento alla mancata applicazione dell'art. 95 cod. pen., alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione ed alla mancata riqualificazione della condotta nelle ipotesi di reato di furto o di appropriazione indebita, non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risultano fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che a tale riguardo deve ribadirsi come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, siano inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso, articolato in tre diverse doglianze, con le quali si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in questa sede; considerato, in particolare, che la censura relativa alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); che le medesime considerazioni devono svolgersi anche con riferimento all'ulteriore doglianza con cui si contesta l'eccessività della pena perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti edattenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); che nella specie l'onere argomentativo della Corte territoriale risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, ove si valorizza la negativa personalità dell'imputato dedotta dalla commissione da parte dello stesso di una serie di reati, senza soluzione di continuità negli ultimi anni); che, infine, la censura relativa alla erronea valutazione della recidiva, che deve evidentemente ritenersi quale refuso grafico dell'atto di ricorso, stante la mancata contestazione all'imputato dell'aggravante in parola, risulterebbe comunque inammissibile, secondo quanto è prescritto dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., non essendo stata previamente dedotta come motivo di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M