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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 settembre 2021

Cassazione n. 42171/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo dichiarava inammissibile il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 13/3/2019 dal Tribunale di Agrigento, con la quale la stessa era stata condannata alla pena di un anno e sei mesi di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 5, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74, limitatamente all'anno di imposta 2010.

2. Propone ricorso per cassazione la Maria, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza o erronea applicazione della legge penale; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

La Corte di appello avrebbe errato nel dichiarare inammissibile l'impugnazione, in quanto il motivo di gravame proposto - lungi dall'essere privo di specificità - avrebbe censurato la manifesta contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, peraltro individuando con precisione i relativi periodi di imposta; la stessa doglianza, dunque, al più avrebbe potuto esser rigettata; - si eccepisce, inoltre, l'intervenuta prescrizione del residuo reato.

3. Con requisitoria scritta del 1/9/2021, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.

Con memoria scritta del 6/9/2021, la difesa ha insistito nelle proprie conclusioni. .[OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

5. La decisione impugnata, richiamando anche la nota sentenza Galtelli delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822), ha innanzitutto precisato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; tale affermazione - si è sostenuto - vale per i motivi in fatto, che devono contenere una precisa esposizione degli elementi a sostegno ed una puntuale confutazione della motivazione della sentenza impugnata, ed anche per i motivi in diritto, con i quali devono essere specificamente dedotte le violazioni di legge, sostanziale o processuale, nonché le ragioni della loro rilevanza nel caso concreto, non essendo sufficiente il mero richiamo delle disposizioni cui si riferiscono.

6. Tanto premesso, la Corte di appello ha poi sottolineato che il gravame non aveva fatto corretta applicazione di questi principi, poiché aveva denunciato non già il complesso argonnentativo della sentenza di condanna (ossia, l'affermazione di responsabilità quanto al delitto di cui all'art. 5 in rubrica, per l'anno di imposta 2010), ma solo una presunta contraddizione tra dispositivo e motivazione, nel senso che il primo avrebbe affermato la responsabilità della Maria quanto all'anno 2010, mentre l'altra ne avrebbe dichiarato la prescrizione.

Questa contraddizione, tuttavia, non sussiste affatto, risolvendosi in un mero errore materiale: la Corte di merito, infatti, a) ha dichiarato la Maria responsabile dell'art. 5 in rubrica, "con riferimento alla omessa dichiarazione IVA anno 2010"; b) ha dichiarato estinto per decorso del tempo lo stesso delitto quanto all'anno di imposta 2009 (dichiarazione IVA 2010), per mero errore materiale indicato nel dispositivo come "dichiarazione IVA anno 2011" (annualità estranea alla contestazione).

Nel corpo della motivazione, peraltro, la Corte ha ben specificato quanto precede, evidenziando che, "per l'anno 2009, la dichiarazione andava presentata entro il 31/12/2010" (e dunque il reato è prescritto), mentre non risultava maturata alcuna prescrizione per l'anno 2010, poiché la relativa dichiarazione IVA andava presentata entro il 31/12/2011.

7. Appare incensurabile, dunque, la dichiarazione di inammissibilità del gravame.

8. Manifestamente infondata, di seguito, è anche l'eccezione di prescrizione relativa al reato residuo, quale la richiamata omissione dichiarativa per l'anno di imposta 2010.

Premesso che il momento consumativo del delitto coincide con il termine ultimo di presentazione della dichiarazione, ossia il 31/12/2011, basti osservare che trova dunque applicazione l'art. 17, comma 1-bis, d.

Igs. n. 74 del 2000 (in vigore dal 17/9/2011), che ha elevato di un terzo i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 dello stesso decreto; dal che - per l'art. 5 in esame - un termine complessivo di dieci anni, in presenza di atti interruttivi, con maturazione al 30/12/2021.

9. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo dichiarava inammissibile il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 13/3/2019 dal Tribunale di Agrigento, con la quale la stessa era stata condannata alla pena di un anno e sei mesi di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, limitatamente all'anno di imposta 2010. 2. Propone ricorso per cassazione la Maria, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza o erronea applicazione della legge penale; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello avrebbe errato nel dichiarare inammissibile l'impugnazione, in quanto il motivo di gravame proposto - lungi dall'essere privo di specificità - avrebbe censurato la manifesta contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, peraltro individuando con precisione i relativi periodi di imposta; la stessa doglianza, dunque, al più avrebbe potuto esser rigettata; - si eccepisce, inoltre, l'intervenuta prescrizione del residuo reato. 3. Con requisitoria scritta del 1/9/2021, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso. Con memoria scritta del 6/9/2021, la difesa ha insistito nelle proprie conclusioni. .[OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 5. La decisione impugnata, richiamando anche la nota sentenza Galtelli delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822), ha innanzitutto precisato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; tale affermazione - si è sostenuto - vale per i motivi in fatto, che devono contenere una precisa esposizione degli elementi a sostegno ed una puntuale confutazione della motivazione della sentenza impugnata, ed anche per i motivi in diritto, con i quali devono essere specificamente dedotte le violazioni di legge, sostanziale o processuale, nonché le ragioni della loro rilevanza nel caso concreto, non essendo sufficiente il mero richiamo delle disposizioni cui si riferiscono. 6. Tanto premesso, la Corte di appello ha poi sottolineato che il gravame non aveva fatto corretta applicazione di questi principi, poiché aveva denunciato non già il complesso argonnentativo della sentenza di condanna (ossia, l'affermazione di responsabilità quanto al delitto di cui all'art. 5 in rubrica, per l'anno di imposta 2010), ma solo una presunta contraddizione tra dispositivo e motivazione, nel senso che il primo avrebbe affermato la responsabilità della Maria quanto all'anno 2010, mentre l'altra ne avrebbe dichiarato la prescrizione. Questa contraddizione, tuttavia, non sussiste affatto, risolvendosi in un mero errore materiale: la Corte di merito, infatti, a) ha dichiarato la Maria responsabile dell'art. 5 in rubrica, "con riferimento alla omessa dichiarazione IVA anno 2010"; b) ha dichiarato estinto per decorso del tempo lo stesso delitto quanto all'anno di imposta 2009 (dichiarazione IVA 2010), per mero errore materiale indicato nel dispositivo come "dichiarazione IVA anno 2011" (annualità estranea alla contestazione). Nel corpo della motivazione, peraltro, la Corte ha ben specificato quanto precede, evidenziando che, "per l'anno 2009, la dichiarazione andava presentata entro il 31/12/2010" (e dunque il reato è prescritto), mentre non risultava maturata alcuna prescrizione per l'anno 2010, poiché la relativa dichiarazione IVA andava presentata entro il 31/12/2011. 7. Appare incensurabile, dunque, la dichiarazione di inammissibilità del gravame. 8. Manifestamente infondata, di seguito, è anche l'eccezione di prescrizione relativa al reato residuo, quale la richiamata omissione dichiarativa per l'anno di imposta 2010. Premesso che il momento consumativo del delitto coincide con il termine ultimo di presentazione della dichiarazione, ossia il 31/12/2011, basti osservare che trova dunque applicazione l'art. 17, comma 1-bis, d. Igs. n. 74 del 2000 (in vigore dal 17/9/2011), che ha elevato di un terzo i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 dello stesso decreto; dal che - per l'art. 5 in esame - un termine complessivo di dieci anni, in presenza di atti interruttivi, con maturazione al 30/12/2021. 9. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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