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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 30114/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato, in punto di trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Messina con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 co. 1 n. 2 cod. pen.

L'imputato ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello per tre distinti motivi di ricorso: violazione della regola probatoria di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per non aver il Giudice di appello congruamente motivato in punto di accertamento di responsabilità penale dell'imputato; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.; vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile poiché tutti i motivi di ricorso riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (quanto ai primi due motivi si veda p. 3).

Quanto al terzo motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio, di cui il ricorrente invoca una riduzione, deve ribadirsi che non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità le relative censure, atteso che esso è naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, a meno che la quantificazione della pena sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 aprile 2024 i DEposrrATA , Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA](:;• "-" ''.r.)'!A Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato, in punto di trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Messina con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 co. 1 n. 2 cod. pen. L'imputato ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello per tre distinti motivi di ricorso: violazione della regola probatoria di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per non aver il Giudice di appello congruamente motivato in punto di accertamento di responsabilità penale dell'imputato; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.; vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile poiché tutti i motivi di ricorso riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (quanto ai primi due motivi si veda p. 3). Quanto al terzo motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio, di cui il ricorrente invoca una riduzione, deve ribadirsi che non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità le relative censure, atteso che esso è naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, a meno che la quantificazione della pena sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 i DEposrrATA , Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA](:;• "-" ''.r.)'!A Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 30114/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris