Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 34902/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29419/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 47; -ricorrente- contro :- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MULE' MADDALENA, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1518/2021 depositata il 21/09/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vendevano, in data 18 luglio 2008, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un immobile di loro proprietà sito in Ficarazzi (PA), riservandosi la proprietà del secondo piano e del lastrico solare; nel maggio del 2011 i coniugi Viscuso-Mulè sostituivano la serratura del portone d'ingresso della palazzina in Ficarazzi, rendendo impossibile ad [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] l'accesso al lastrico solare; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sporgevano senza successo denuncia querela per violenza privata e violazione di domicilio presso la locale stazione dei carabinieri; in data 5 marzo 2012 i coniugi Viscuso - Mulè rappresentavano la presenza di umidità nell'appartamento acquistato e finalmente, a seguito di una corrispondenza tra i rispettivi legali, consegnavano agli odierni ricorrenti le chiavi del portone per eseguire un sopralluogo; in data 15 maggio 2012 veniva notificato a [OSCURATO:PERSONA] il ricorso per ATP con cui veniva chiesto di individuare la causa delle infiltrazioni e la quantificazione dei danni; [OSCURATO:PERSONA] si costituiva e chiedeva di accertare a quando risalissero i fenomeni infiltratori; il CTU riteneva che le infiltrazioni fossero state causate dall'inidoneo sistema di impermeabilizzazione del lastrico solare, che risalissero alle precipitazioni atmosferiche avvenute in data antecedente al sopralluogo, quantificava in euro 19.590, 12, al netto di Iva, i costi necessari al ripristino ed al risanamento del lastrico solare ;i conugi [OSCURATO:PERSONA] in data 23 aprile 2013 convenivano, con ricorso ex art. 702 bis cod.proc.civ., i coniugi [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Palermo per chiederne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali; il Tribunale di Palermo, con la decisione n. 110/2016, rigettava la domanda ex art. 2051 cod.civ., ritenendo che i convenuti a ridosso degli eventi atmosferici che avevano causato le infiltrazioni non avevano potuto accedere, per causa a loro non imputabile, al lastrico solare, ma accoglieva la richiesta risarcitoria ex art. 2043 cod.civ. condannando i coniugi Colletta/Giangreco al pagamento di euro 19.590,012; la Corte d'Appello di Palermo, con la sentenza n. 1518-2021 resa pubblica il 21 settembre 2021, rigettava l'appello di [OSCURATO:PERSONA] che invocava l'insussistenza di qualsivoglia sua responsabilità nella causazione del sinistro, affermando che le infiltrazioni si erano verificate quanto non aveva avuto il possesso del bene, e rilevava: i) che con l'esercizio dell'azione di spoglio o di manutenzione, se tempestivamente esercitate, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto recuperare il bene e far cessare le azioni di disturbo; ii) che pertanto bene aveva fatto il Tribunale ad affermare la sua responsabilità ex art. 2043 cod.civ., «avendo questi colpevolmente omesso di porre in essere quelle azioni che gli avrebbero consentito di accedere alla terrazza al fine di adottare tutte le misure necessarie a prevenire o comunque limitare le infiltrazioni provenienti dalla stessa terrazza»; iii) che restava indubbio che le infiltrazioni fossero conseguenti a difetti strutturali della terrazza esistenti già al momento della vendita agli appellati da parte dell'appellante che aveva più volte in passato tentato una riparazione approssimativa, mediante uso di colle apposite, evidentemente non sufficienti»; avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, basato su due motivi illustrati con memoria; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Considerato che: 1) con il primo motivo il ricorrente denuncia «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2043 cod.proc.civ. (art. 360, n. 3, cod.proc.civ.)» , perché la condotta illecita dei coniugi Viscuso-Mulè avrebbe interrotto il nesso di causa fra la sua condotta asseritamente omissiva e l'evento dannoso, escludendo il configurarsi della responsabilità aquiliana; l'evento dannoso sarebbe stato cagionato da una condotta colposa del danneggiato del tutto esorbitante dalla sfera di rischio da lui governata quale titolare di una posizione di garanzia; la Corte territoriale avrebbe errato ritenendolo responsabile di non avere agito in sede civile al fine di far cessare la condotta arbitraria ed abusiva del danneggiato e di non avere eseguito la manutenzione prima del verificarsi degli eventi meteorologici da cui erano dipese le infiltrazioni; in particolare, secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che l'azione omessa per essere causa dell'evento di danno avrebbe dovuto essere idonea a impedire l'evento dannoso o a ridurne le conseguenze e ciò non poteva affermarsi relativamente all'iniziativa giudiziaria non intrapresa, anche in considerazione del tempo necessario per il giudizio; né avrebbe preso in considerazione le attività poste in essere al fine di rientrare nel possesso del bene; per finire, la Corte territoriale lo avrebbe erroneamente ritenuto responsabile per le infiltrazioni, ritenendole provocate da difetti strutturali preesistenti alla vendita che non erano stati riparati se non in modo approssimativo, perché il notevole lasso di tempo intercorso tra l'opera che si assume essere la fonte del danno e il pregiudizio derivatone se non esclude di per sé il nesso causale fra fatto ed evento dannoso lo rende poco probabile e richiede una motivazione particolarmente accurata e convincente; nella sostanza la sentenza impugnata sarebbe erronea per aver individuato la causa dei danni nell'inefficacia di presunte riparazioni eseguite molto tempo prima e per non avere tenuto conto che il CTU aveva fatto risalire le infiltrazioni all'inverno del 2012 quando egli, per causa a sè non imputabile, non aveva avuto la disponibilità del bene e non aveva avuto modo di esercitare alcuna forma di custodia, di controllo e/o di manutenzione del bene; la censura non ha colto le rationes decidendi su cui si basa la sentenza impugnata; essa ha escluso la ricorrenza della responsabilità del ricorrente ai sensi dell'art. 2051 cod.civ. non perché ha ritenuto interrotto il nesso di derivazione causale tra l'evento di danno e la res custodita, ma perché ha reputato che non ricorresse, per causa non imputabile all'odierno ricorrente, il rapporto di custodia; nella sostanza, non ha affatto ritenuto interrotto il nesso di derivazione causale, ma ha escluso che l'odierno ricorrente potesse essere considerato custode del lastrico solare; lo ha ritenuto, invece, responsabile ai sensi dell'art. 2043 cod.civ.: i) per non avere agito per rientrare nel possesso del bene e porre in essere le attività di manutenzione che gli competevano; ii) perché i danni, che si erano manifestati a seguito delle precipitazioni dell'inverno del 2012, era causati da difetti strutturali del terrazzo che il ricorrente conosceva e che aveva cercato, senza successo, di riparare già in altre occasioni; buona parte delle argomentazioni a supporto del motivo risultano eccentriche rispetto alla ratio decidendi con cui è stata esclusa la responsabilità di cui all'art. 2051 cod.civ.; mentre, invece, la statuizione con cui il ricorrente è stato riconosciuto responsabile ex art. 2043 cod.civ. non è stata efficacemente confutata: essa, a sua volta, è così articolata: il ricorrente avrebbe potuto recuperare la disponibilità del bene, ove avesse agito in maniera più efficace; i danni dipendevano dall'inidonea impermeabilizzazione del lastrico solare imputabile al ricorrente; la prima ratio decidendi non è condivisibile, in quanto implicitamente lascia intendere che sul custode gravi un obbligo di manutenzione; il che contrasta con la natura oggettiva che questa Corte riconosce alla responsabilità ex art. 2051 cod.civ.: cfr. Cass., Sez.

Un., 30/06/2022 n. 20943, secondo cui la responsabilità di cui all'art. 2051 cod.civ. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; quando si immagina la condotta da sostituire al processo statico lasciato dall'omissione si fa comunque riferimento ad una condotta doverosa (Cass., Sez.

Un., 11/01/2008, n. 581); di modo ché il ragionamento si condensa nella seguente conclusione: sia la causalità dell'omissione sia l'apporto concausale della condotta del danneggiato convergono e, sia pure attraverso percorsi argomentativi non del tutto sovrapponibili, si saldano su una premessa comune relativamente all'accertamento causalistico; "Il dato da cui partire è la ricorrenza di una condotta colposa (in senso proprio od improprio) (...) per l'imputazione della responsabilità occorre che il danno sia una concretizzazione del rischio che la norma di condotta violata tendeva a prevenire, verificandosi un intreccio fra la causalità e la colpa, giacché la causalità nell'omissione non può essere meramente materiale, in quanto "ex nihilo nihil fit" ed il suo accertamento postula un giudizio ipotetico sulla idoneità dell'azione prescritta e colpevolmente omessa ad impedire l'evento, pur restando, comunque, distinguibili il piano della causalità e quello della colpevolezza (Cass. 31/05/2005, n. 11609); nella sostanza, l'omissione ricorre solo in caso di violazione di un preciso e specifico obbligo giuridico di comportamento; la violazione dei generici doveri di comportarsi secondo prudenza, diligenza, perizia determina soltanto la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpevolezza quando si tratti di omissione di un comportamento imposto da una norma giuridica specifica (omissione specifica), purché la condotta omissiva non sia essa stessa considerata fonte di danno dell'ordinamento (come, sul piano penale, per i reati omissivi propri) ovvero, in relazione al configurarsi della posizione del soggetto cui si addebita l'omissione, siccome implicante l'esistenza a suo carico di particolari obblighi di generica prevenzione dell'evento poi verificatosi e, quindi, di un generico dovere di intervento (omissione generica) in funzione dell'impedimento di quell'evento, è di tutta evidenza che, a differenza di quando si consideri come parte di una serie causale un fatto positivo, il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula a monte la preventiva individuazione dell'obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto; l'individuazione di tale obbligo si connota come preliminare per l'apprezzamento di una condotta omissiva sul piano della causalità giuridica, nel senso che se prima non si individua, in relazione al comportamento che non risulti tenuto, il dovere generico o specifico che lo imponeva non è possibile esprimersi sul rilievo causale dell'omissione; il ragionamento si chiude, insomma, sulla considerazione iniziale, l'omissione può essere causa o concausa di un evento di danno, solo se sia possibile ravvisare ex ante un comportamento pretensibile; sicché quando la Corte d'Appello ha ritenuto che a carico di parte ricorrente vi fosse l'obbligo di agire in giudizio per recuperare il possesso del bene, al fine di garantirne la manutenzione, ha errato duplicemente: in primo luogo, perché ha supposto che il custode sia responsabile dei danni cagionati dalla cosa custodita per violazione di un obbligo di controllo e manutenzione della stessa, in secondo luogo , quando - ma si tratta di un rilievo non assorbente - è sembrato abbia richiesto all'odierno ricorrente l'esercizio di un'azione possessoria per rientrare nella disponibilità del bene in custodia, trattandosi del compimento di un'attività onerosa implicante rischi e spese che la giurisprudenza di questa Corte normalmente esclude possa essere oggetto di una pretesa (cfr., sia pure, con riferimento al preteso obbligo della vittima di attivarsi per contenere le conseguenze dannose: Cass. 21/04/1993, n. 4672; Cass. 31/07/2002, n. 11364; Cass. 06/08/2002, n. 11786; Cass. 10/10/1997, n. 9874); la motivazione della sentenza impugnata sul punto deve essere corretta, ma ciò non dispiega effetti sulla sorte dell'odierno ricorso; resta, infatti, in piedi la seconda ratio decidendi con cui la Corte territoriale ha ritenuto l'odierno ricorrente responsabile ex art. 2043 cod.civ., perché i danni cagionati dalle precipitazioni dell'inverno del 2012 derivavano da difetti strutturali del terrazzo che egli non aveva riparato; detta ragione giustificativa è da sola idonea a sorreggere la statuizione della decisione ed essa non è stata colta dal ricorrente e quindi non è stata efficacemente confutata;2) con il secondo motivo il ricorrente lamenta «Motivazione manifestamente contraddittoria: l'insussistenza del nesso di causalità esclude sia la responsabilità ex art. 2051 cod.civ. che la responsabilità ex art. 2043 cod.civ. (art. 360 n. 5 cod.proc.civ.)»; la contraddizione della pronuncia impugnata consisterebbe nell'avere escluso la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod.civ. e nell'averla ritenuta sussistente ai sensi dell'art. 2043 cod.civ.; la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare il principio secondo cui «una volta ritenuta insussistente la responsabilità ex art. 2051 cod.civ. per essere l'evento dannoso determinatosi a seguito di "caso fortuito", ciò riverbera necessariamente pure sulla responsabilità ex art. 2043 cod.civ., che viene anch'essa elisa, in quanto il "fortuito", dovuto a fattore naturale o fatto del terzo e, quindi, estraneo alla sfera comportamentale del danneggiante, si palesa, di per sé, quale causa efficiente da sola capace di determinare l'evento dannoso» (Cass. n. 18075/2018); il motivo è infondato; la Corte territoriale non si è affatto contraddetta negando la responsabilità ex art. 2051 cod.civ. e riconoscendola, ai sensi dell'art. 2043 cod.civ., perché i presupposti delle due azioni sono diversi e la ragione per cui è stata ritenuta non ricorrente la responsabilità di cui all'art. 2051 cod.civ. è da rinvenirsi, come si è già detto, nel difetto di custodia al momento del verificarsi dell'evento di danno; tutto il ragionamento del ricorrente quanto all'interruzione del nesso di causa, data la ricorrenza del fortuito, rappresentato a suo dire dal fatto del danneggiato, è del tutto eccentrico rispetto alla ragione giustificativa della decisione e lo è anche quando invoca l'applicazione della pronuncia n. 18075/2018, il cui principio di diritto poggia sulla esclusione della responsabilità ex art. 2051 cod.civ. per la ricorrenza del fatto del terzo o del danneggiato che, interrompendo, il nesso di derivazione causale tra l'evento di danno e la cosa custodita danno origine ad un nesso causale autonomo; del tutto inconferenti sono le censure mosse alla sentenza impugnata in ordine al fatto che non avrebbe tenuto conto che le riparazioni del lastrico solare da parte sua erano avvenute molto tempo prima che si verificassero le infiltrazioni, perché non scalfiscono il nucleo motivazionale della sentenza: le infiltrazioni d'acqua si erano verificate per difetti strutturali dell'immobile che l'odierno ricorrente conosceva e che non aveva efficacemente riparato; 3) il ricorso va rigettato; 4) nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di legittimità ton avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede; 5) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l'obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29419/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 47; -ricorrente- contro :- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MULE' MADDALENA, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1518/2021 depositata il 21/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vendevano, in data 18 luglio 2008, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un immobile di loro proprietà sito in Ficarazzi (PA), riservandosi la proprietà del secondo piano e del lastrico solare; nel maggio del 2011 i coniugi Viscuso-Mulè sostituivano la serratura del portone d'ingresso della palazzina in Ficarazzi, rendendo impossibile ad [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] l'accesso al lastrico solare; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sporgevano senza successo denuncia querela per violenza privata e violazione di domicilio presso la locale stazione dei carabinieri; in data 5 marzo 2012 i coniugi Viscuso - Mulè rappresentavano la presenza di umidità nell'appartamento acquistato e finalmente, a seguito di una corrispondenza tra i rispettivi legali, consegnavano agli odierni ricorrenti le chiavi del portone per eseguire un sopralluogo; in data 15 maggio 2012 veniva notificato a [OSCURATO:PERSONA] il ricorso per ATP con cui veniva chiesto di individuare la causa delle infiltrazioni e la quantificazione dei danni; [OSCURATO:PERSONA] si costituiva e chiedeva di accertare a quando risalissero i fenomeni infiltratori; il CTU riteneva che le infiltrazioni fossero state causate dall'inidoneo sistema di impermeabilizzazione del lastrico solare, che risalissero alle precipitazioni atmosferiche avvenute in data antecedente al sopralluogo, quantificava in euro 19.590, 12, al netto di Iva, i costi necessari al ripristino ed al risanamento del lastrico solare ;i conugi [OSCURATO:PERSONA] in data 23 aprile 2013 convenivano, con ricorso ex art. 702 bis cod.proc.civ., i coniugi [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Palermo per chiederne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali; il Tribunale di Palermo, con la decisione n. 110/2016, rigettava la domanda ex art. 2051 cod.civ., ritenendo che i convenuti a ridosso degli eventi atmosferici che avevano causato le infiltrazioni non avevano potuto accedere, per causa a loro non imputabile, al lastrico solare, ma accoglieva la richiesta risarcitoria ex art. 2043 cod.civ. condannando i coniugi Colletta/Giangreco al pagamento di euro 19.590,012; la Corte d'Appello di Palermo, con la sentenza n. 1518-2021 resa pubblica il 21 settembre 2021, rigettava l'appello di [OSCURATO:PERSONA] che invocava l'insussistenza di qualsivoglia sua responsabilità nella causazione del sinistro, affermando che le infiltrazioni si erano verificate quanto non aveva avuto il possesso del bene, e rilevava: i) che con l'esercizio dell'azione di spoglio o di manutenzione, se tempestivamente esercitate, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto recuperare il bene e far cessare le azioni di disturbo; ii) che pertanto bene aveva fatto il Tribunale ad affermare la sua responsabilità ex art. 2043 cod.civ., «avendo questi colpevolmente omesso di porre in essere quelle azioni che gli avrebbero consentito di accedere alla terrazza al fine di adottare tutte le misure necessarie a prevenire o comunque limitare le infiltrazioni provenienti dalla stessa terrazza»; iii) che restava indubbio che le infiltrazioni fossero conseguenti a difetti strutturali della terrazza esistenti già al momento della vendita agli appellati da parte dell'appellante che aveva più volte in passato tentato una riparazione approssimativa, mediante uso di colle apposite, evidentemente non sufficienti»; avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, basato su due motivi illustrati con memoria; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Considerato che: 1) con il primo motivo il ricorrente denuncia «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2043 cod.proc.civ. (art. 360, n. 3, cod.proc.civ.)» , perché la condotta illecita dei coniugi Viscuso-Mulè avrebbe interrotto il nesso di causa fra la sua condotta asseritamente omissiva e l'evento dannoso, escludendo il configurarsi della responsabilità aquiliana; l'evento dannoso sarebbe stato cagionato da una condotta colposa del danneggiato del tutto esorbitante dalla sfera di rischio da lui governata quale titolare di una posizione di garanzia; la Corte territoriale avrebbe errato ritenendolo responsabile di non avere agito in sede civile al fine di far cessare la condotta arbitraria ed abusiva del danneggiato e di non avere eseguito la manutenzione prima del verificarsi degli eventi meteorologici da cui erano dipese le infiltrazioni; in particolare, secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che l'azione omessa per essere causa dell'evento di danno avrebbe dovuto essere idonea a impedire l'evento dannoso o a ridurne le conseguenze e ciò non poteva affermarsi relativamente all'iniziativa giudiziaria non intrapresa, anche in considerazione del tempo necessario per il giudizio; né avrebbe preso in considerazione le attività poste in essere al fine di rientrare nel possesso del bene; per finire, la Corte territoriale lo avrebbe erroneamente ritenuto responsabile per le infiltrazioni, ritenendole provocate da difetti strutturali preesistenti alla vendita che non erano stati riparati se non in modo approssimativo, perché il notevole lasso di tempo intercorso tra l'opera che si assume essere la fonte del danno e il pregiudizio derivatone se non esclude di per sé il nesso causale fra fatto ed evento dannoso lo rende poco probabile e richiede una motivazione particolarmente accurata e convincente; nella sostanza la sentenza impugnata sarebbe erronea per aver individuato la causa dei danni nell'inefficacia di presunte riparazioni eseguite molto tempo prima e per non avere tenuto conto che il CTU aveva fatto risalire le infiltrazioni all'inverno del 2012 quando egli, per causa a sè non imputabile, non aveva avuto la disponibilità del bene e non aveva avuto modo di esercitare alcuna forma di custodia, di controllo e/o di manutenzione del bene; la censura non ha colto le rationes decidendi su cui si basa la sentenza impugnata; essa ha escluso la ricorrenza della responsabilità del ricorrente ai sensi dell'art. 2051 cod.civ. non perché ha ritenuto interrotto il nesso di derivazione causale tra l'evento di danno e la res custodita, ma perché ha reputato che non ricorresse, per causa non imputabile all'odierno ricorrente, il rapporto di custodia; nella sostanza, non ha affatto ritenuto interrotto il nesso di derivazione causale, ma ha escluso che l'odierno ricorrente potesse essere considerato custode del lastrico solare; lo ha ritenuto, invece, responsabile ai sensi dell'art. 2043 cod.civ.: i) per non avere agito per rientrare nel possesso del bene e porre in essere le attività di manutenzione che gli competevano; ii) perché i danni, che si erano manifestati a seguito delle precipitazioni dell'inverno del 2012, era causati da difetti strutturali del terrazzo che il ricorrente conosceva e che aveva cercato, senza successo, di riparare già in altre occasioni; buona parte delle argomentazioni a supporto del motivo risultano eccentriche rispetto alla ratio decidendi con cui è stata esclusa la responsabilità di cui all'art. 2051 cod.civ.; mentre, invece, la statuizione con cui il ricorrente è stato riconosciuto responsabile ex art. 2043 cod.civ. non è stata efficacemente confutata: essa, a sua volta, è così articolata: il ricorrente avrebbe potuto recuperare la disponibilità del bene, ove avesse agito in maniera più efficace; i danni dipendevano dall'inidonea impermeabilizzazione del lastrico solare imputabile al ricorrente; la prima ratio decidendi non è condivisibile, in quanto implicitamente lascia intendere che sul custode gravi un obbligo di manutenzione; il che contrasta con la natura oggettiva che questa Corte riconosce alla responsabilità ex art. 2051 cod.civ.: cfr. Cass., Sez. Un., 30/06/2022 n. 20943, secondo cui la responsabilità di cui all'art. 2051 cod.civ. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; quando si immagina la condotta da sostituire al processo statico lasciato dall'omissione si fa comunque riferimento ad una condotta doverosa (Cass., Sez. Un., 11/01/2008, n. 581); di modo ché il ragionamento si condensa nella seguente conclusione: sia la causalità dell'omissione sia l'apporto concausale della condotta del danneggiato convergono e, sia pure attraverso percorsi argomentativi non del tutto sovrapponibili, si saldano su una premessa comune relativamente all'accertamento causalistico; "Il dato da cui partire è la ricorrenza di una condotta colposa (in senso proprio od improprio) (...) per l'imputazione della responsabilità occorre che il danno sia una concretizzazione del rischio che la norma di condotta violata tendeva a prevenire, verificandosi un intreccio fra la causalità e la colpa, giacché la causalità nell'omissione non può essere meramente materiale, in quanto "ex nihilo nihil fit" ed il suo accertamento postula un giudizio ipotetico sulla idoneità dell'azione prescritta e colpevolmente omessa ad impedire l'evento, pur restando, comunque, distinguibili il piano della causalità e quello della colpevolezza (Cass. 31/05/2005, n. 11609); nella sostanza, l'omissione ricorre solo in caso di violazione di un preciso e specifico obbligo giuridico di comportamento; la violazione dei generici doveri di comportarsi secondo prudenza, diligenza, perizia determina soltanto la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpevolezza quando si tratti di omissione di un comportamento imposto da una norma giuridica specifica (omissione specifica), purché la condotta omissiva non sia essa stessa considerata fonte di danno dell'ordinamento (come, sul piano penale, per i reati omissivi propri) ovvero, in relazione al configurarsi della posizione del soggetto cui si addebita l'omissione, siccome implicante l'esistenza a suo carico di particolari obblighi di generica prevenzione dell'evento poi verificatosi e, quindi, di un generico dovere di intervento (omissione generica) in funzione dell'impedimento di quell'evento, è di tutta evidenza che, a differenza di quando si consideri come parte di una serie causale un fatto positivo, il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula a monte la preventiva individuazione dell'obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto; l'individuazione di tale obbligo si connota come preliminare per l'apprezzamento di una condotta omissiva sul piano della causalità giuridica, nel senso che se prima non si individua, in relazione al comportamento che non risulti tenuto, il dovere generico o specifico che lo imponeva non è possibile esprimersi sul rilievo causale dell'omissione; il ragionamento si chiude, insomma, sulla considerazione iniziale, l'omissione può essere causa o concausa di un evento di danno, solo se sia possibile ravvisare ex ante un comportamento pretensibile; sicché quando la Corte d'Appello ha ritenuto che a carico di parte ricorrente vi fosse l'obbligo di agire in giudizio per recuperare il possesso del bene, al fine di garantirne la manutenzione, ha errato duplicemente: in primo luogo, perché ha supposto che il custode sia responsabile dei danni cagionati dalla cosa custodita per violazione di un obbligo di controllo e manutenzione della stessa, in secondo luogo , quando - ma si tratta di un rilievo non assorbente - è sembrato abbia richiesto all'odierno ricorrente l'esercizio di un'azione possessoria per rientrare nella disponibilità del bene in custodia, trattandosi del compimento di un'attività onerosa implicante rischi e spese che la giurisprudenza di questa Corte normalmente esclude possa essere oggetto di una pretesa (cfr., sia pure, con riferimento al preteso obbligo della vittima di attivarsi per contenere le conseguenze dannose: Cass. 21/04/1993, n. 4672; Cass. 31/07/2002, n. 11364; Cass. 06/08/2002, n. 11786; Cass. 10/10/1997, n. 9874); la motivazione della sentenza impugnata sul punto deve essere corretta, ma ciò non dispiega effetti sulla sorte dell'odierno ricorso; resta, infatti, in piedi la seconda ratio decidendi con cui la Corte territoriale ha ritenuto l'odierno ricorrente responsabile ex art. 2043 cod.civ., perché i danni cagionati dalle precipitazioni dell'inverno del 2012 derivavano da difetti strutturali del terrazzo che egli non aveva riparato; detta ragione giustificativa è da sola idonea a sorreggere la statuizione della decisione ed essa non è stata colta dal ricorrente e quindi non è stata efficacemente confutata;2) con il secondo motivo il ricorrente lamenta «Motivazione manifestamente contraddittoria: l'insussistenza del nesso di causalità esclude sia la responsabilità ex art. 2051 cod.civ. che la responsabilità ex art. 2043 cod.civ. (art. 360 n. 5 cod.proc.civ.)»; la contraddizione della pronuncia impugnata consisterebbe nell'avere escluso la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod.civ. e nell'averla ritenuta sussistente ai sensi dell'art. 2043 cod.civ.; la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare il principio secondo cui «una volta ritenuta insussistente la responsabilità ex art. 2051 cod.civ. per essere l'evento dannoso determinatosi a seguito di "caso fortuito", ciò riverbera necessariamente pure sulla responsabilità ex art. 2043 cod.civ., che viene anch'essa elisa, in quanto il "fortuito", dovuto a fattore naturale o fatto del terzo e, quindi, estraneo alla sfera comportamentale del danneggiante, si palesa, di per sé, quale causa efficiente da sola capace di determinare l'evento dannoso» (Cass. n. 18075/2018); il motivo è infondato; la Corte territoriale non si è affatto contraddetta negando la responsabilità ex art. 2051 cod.civ. e riconoscendola, ai sensi dell'art. 2043 cod.civ., perché i presupposti delle due azioni sono diversi e la ragione per cui è stata ritenuta non ricorrente la responsabilità di cui all'art. 2051 cod.civ. è da rinvenirsi, come si è già detto, nel difetto di custodia al momento del verificarsi dell'evento di danno; tutto il ragionamento del ricorrente quanto all'interruzione del nesso di causa, data la ricorrenza del fortuito, rappresentato a suo dire dal fatto del danneggiato, è del tutto eccentrico rispetto alla ragione giustificativa della decisione e lo è anche quando invoca l'applicazione della pronuncia n. 18075/2018, il cui principio di diritto poggia sulla esclusione della responsabilità ex art. 2051 cod.civ. per la ricorrenza del fatto del terzo o del danneggiato che, interrompendo, il nesso di derivazione causale tra l'evento di danno e la cosa custodita danno origine ad un nesso causale autonomo; del tutto inconferenti sono le censure mosse alla sentenza impugnata in ordine al fatto che non avrebbe tenuto conto che le riparazioni del lastrico solare da parte sua erano avvenute molto tempo prima che si verificassero le infiltrazioni, perché non scalfiscono il nucleo motivazionale della sentenza: le infiltrazioni d'acqua si erano verificate per difetti strutturali dell'immobile che l'odierno ricorrente conosceva e che non aveva efficacemente riparato; 3) il ricorso va rigettato; 4) nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di legittimità ton avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede; 5) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l'obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del
Sentenza Cassazione n. 34902/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris