CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28235/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto di entrambi i ricorsi;udite le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle conclusioniche ha depositato, unitamente alla nota spese;udite le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento deimotivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli haconfermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diAvellino del 20 dicembre 2024, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXXXXX colpevoli dei reati di cui agli artt. 56-575 cod. pen. e 4 e7 legge 02 ottobre 1967 n. 895 (perché – esplodendo plurimi colpi con un’armada sparo cal. 22 all’indiritto di XXXXXXXXXXXXXX e colpendolo in più zone vitaliquali il torace e l’addome – ponevano in essere atti idonei e diretti in modo nonequivoco a cagionare la morte della vittima; fatto non verificatosi per il prontointervento al quale l’XXXXXXXX veniva sottoposto, presso il nosocomio diBenevento) e per l’effetto – esclusa l’aggravante della premeditazione eapplicata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la contestata recidivareiterata, specifica e infraquinquennale – aveva condannato quest’ultimo allapena di anni otto e mesi dieci di reclusione e XXXXXXXXXXXXXXXXX alla pena dianni sette e mesi quattro di reclusione, oltre che entrambi al pagamento dellespese processuali e di custodia cautelare; con applicazione delle pene accessoriedell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell’interdizione legale durante iltempo di espiazione della pena; con confisca e distruzione dei bossoli insequestro; con condanna degli imputati al risarcimento dei danni e delle spese infavore della costituita parte civile XXXXXXXXXXXXX.2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - condue distinti atti di impugnazione, entrambi a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -articolando ciascuno tre motivi, tra loro sostanzialmente sovrapponibili, chevengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per lamotivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo di ciascuno dei ricorsi, viene dedotta la nullitàdella sentenza impugnata per violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc. pen., in relazione all’art. 599-bis cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo dell’impugnazione di XXXXXXXXXXXXXXXXX,si denuncia vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., perviolazione di legge e difetto di motivazione, quanto agli artt. 52 e 55 cod. pen.L’azione di XXXXXXXXXXXXXXXXX è stata erroneamente qualificatacome una spedizione punitiva; l’incontro con la vittima, al contrario, non è statoil frutto di una ricerca unilaterale, bensì il culmine di un clima di esasperazione etimore, scaturito dalle precedenti minacce e aggressione subite da entrambi ifratelli XXXXXXXXXX. La Corte distrettuale, inoltre, ha omesso di valutare comeXXXXXXXXXXXXXXXXX abbia agito solo dopo aver visto il fratello sanguinante eper la vita del congiunto. Sarebbe stata da valutare anche la ricorrenza dei crismidella legittima difesa putativa o dell’eccesso colposo. Quanto al requisito dellasproporzione, che la Corte territoriale desume dall’utilizzo dell’arma, esso vaconsiderato in maniera dinamica, comparando i beni giuridici coinvolti.2 . 3 . C o n i l s e c o n d o m o t i v o d e l l ’ i m p u g n a z i o n e d iXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ci si duole dei difetti ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e)cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e illogicità della sentenzaimpugnata, in relazione al disposto dell’art. 603 cod. proc. pen.Era stata domandata l ’acquisizione della cartella cl inica diXXXXXXXXXXXXXXXXXX, oltre che dell’eventuale relazione medico legale e,infine, si era auspicato lo svolgimento dell’esame dell’imputato. Ciò in quanto èdocumentata l’esistenza di una grave ferita alla mano destra di questi, che gliavrebbe reso impossibile l’azione di impugnare un’arma e premere il grilletto conprecisione. La decisione di non procedere a tale rinnovazione, in quanto reputatanon necessaria, ignora il tema della dedotta impossibilità fisica di esplodere ilcolpo di arma da fuoco. Trattavasi di prova preesistente, ma che la difesa nonera stata in grado di produrre prima, a causa delle lungaggini connesse allarichiesta di rilascio delle copie della necessaria documentazione medica.2.4. Con il terzo motivo di entrambi i ricorsi, vengono cumulativamentededotti il difetto motivazionale e la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 132, 133, 62-bise 81 cod. pen., in punto di determinazione della pena.Sarebbe stata da valorizzare la necessità di difendersi, da parte degliimputati, nonché la confessione immediatamente resa e l’incensuratezzaXXXXXXXXXXXXXXXXX e, in generale, il positivo contegno processuale prescelto,estrinsecatosi anche nella scelta di ricorrere alla pena concordata. Ulteriormenteda censurare è i l diniego di r innovazione istruttor ia att inente aXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che avrebbe conferito veridicità alle dichiarazioniconfessorie subito offerte dal ricorrente.3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono infondati.2. Il primo motivo comune attiene al rigetto della proposta ex art. 599-bis cod. proc. pen. La difesa si duole del fatto che la Corte di appello abbiadisatteso la richiesta di concordato sulla pena presentata dagli imputati(proposta che aveva incontrato il parere favorevole della Procura generale),basandosi su un giudizio di non meritevolezza e di gravità del reato posto inessere; in tal modo – in ipotesi difensiva – sarebbe stato realizzato un arbitrariosindacato, che avrebbe finito per tradire la funzione premiale e deflattiva checonnota l’istituto.2.1. Occorre richiamare, allora, il principio di diritto secondo il quale taledecisione reiettiva assunta dalla Corte di appello, addirittura, non necessita dialcuna specifica motivazione.Si potrà vedere, infatti, Sez. 4, n. 16195 del 22/01/2019, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 275581 – 01, secondo la quale: ‹‹In tema di "patteggiamento in appello",come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n.103, qua lora i l g iud ice d i appe l lo r i tenga d i non accog l iere larichiesta concordata delle parti sulla misura della pena, con rinunzia aglialtri motivi, non deve esplicitare le ragioni del rigetto, essendo sufficiente l'ordinedi prosecuzione del dibattimento››. La Corte di appello – a tale valutazionenegativa – ha poi giustamente saldato anche una valutazione di incongruità dellaavvenuta rinuncia a un motivo di gravame – quale la recidiva – che non era statoneanche formulato.2.2. A ciò deve aggiungersi una considerazione ulteriore, ossia quelladella assenza – per il giudice – di qualsivoglia forma di vincolo, in conseguenzad e l l ’ i n t e r v e n u t o a c c o r d o f r a l e p a r t i s u l l a p e n a ( s i v e d aSez. 1, n. 31247 del 21/05/2019, Zuncheddu, Rv. 276409 – 01, che ha cosìdeciso: ‹‹In materia di impugnazioni, il concordato tra le parti sui motivid'appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., reintrodotto dalla legge 23 giugno2017, n. 103, non è vincolante per il giudice, il quale è sempre tenuto adesercitare il controllo sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione degliistituti coinvolti dal concordato e sulla congruità della pena››.).E infine, una decisione che abbia respinto la richiesta di penaconcordata non può costituire motivo specifico di ricorso in cassazione (taleregola ermeneutica è stata dettata da Sez. 1, n. 41553 del 13/06/2023, Andone,Rv. 285393 – 01, a mente della quale: ‹‹Non è ricorribile per cassazionel'ordinanza di rigetto, pronunciata dalla Corte di appello, della concorde richiestadelle parti di accoglimento dei motivi di gravame ex art. 599-bis, comma 3-bis,cod. proc. pen., in quanto tale rimedio, per il principio di tassatività dei mezzi diimpugnazione, non è applicabile a provvedimenti diversi dalle sentenze o dalleo r d i n a n z e i n m a t e r i a d i l i b e r t à p e r s o n a l e › › ; c o s ì a n c h eSez. U, n. 2647 del 10/07/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289005 – 01, cheha così statuito: ‹‹Il provvedimento con il quale la Corte di appello, nonaccogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone laprosecuzione del giudizio, ha natura ordinatoria e non è, pertanto, suscettibile diricorso per cassazione››).Sul punto, il massimo consesso di legittimità ha precisato come l’istitutodel concordato in appello sia caratterizzato da una finalità deflattiva, ma nonabbia una natura premiale, a differenza dell'applicazione di pena a normadell’art. 444 cod. proc. pen. Non può configurarsi, consequenzialmente, uninteresse ad impugnare il provvedimento di diniego della richiesta congiuntaformulata dalle parti, in quanto tale decisione determina semplicemente laprosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie, con riespansione di tutte leprerogative difensive. La doglianza difensiva, in definitiva, è da ritenereinammissibile, in quanto contraria a precise disposizioni normative e a principiermeneutici ormai del tutto consolidati.3. Il secondo motivo del ricorso presentato nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXXXXX – come riassunto in parte espositiva - presenta unanatura marcatamente fattuale e reiterativa, risolvendosi essenzialmentenell’auspicio di una ricostruzione alternativa della vicenda, sotto il profilo storicoe oggettivo.3.1. La censura, infatti, si sviluppa interamente sul piano del fatto ed ètesa a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversada quella recepita nell’impugnato provvedimento, più che a rilevare un viziorientrante nella rosa di quelli delineati dall'art. 606 cod. proc. pen. Taleoperazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso algiudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata daquesta Corte regolatrice, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidatosulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una"mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione,ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi evalutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perchéillustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di unamigliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è inconcreto realizzata (Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).3.2. D'altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nellacoerente, dettagliata e puntuale motivazione sviluppata dalla Corte territoriale;questa infatti, richiamando per relationem la struttura argomentativa dellapronuncia di primo grado, ha chiarito come entrambi gli imputati – dopo averavuto una colluttazione con XXXXXXXX, nonché averlo fatto rovinare in terra ecolpito con un bicchiere – abbiano impugnato l’arma ed esploso all’indirizzo dellostesso dei colpi di arma da fuoco.I Giudici di appello, inoltre, si confrontano adeguatamente anche con ladedotta possibilità di configurare la scriminante della legittima difesa,considerando anzitutto come una mera asserzione indimostrata la tesidell’iniziale possesso dell’arma da parte della vittima. Dell’invocata causa digiustificazione, del resto, si è reputato del tutto carente il fondamentale requisitodella proporzionalità della reazione, rispetto alla precedente azione offensiva(una caratteristica che, correttamente, è stata considerata nemmenoipotizzabile, in ragione dell’esplosione di colpi di arma da fuoco verso unavversario al momento del tutto disarmato).4. Il secondo motivo del ricorso presentato nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXXXXXX avversa il diniego di rinnovazione istruttoria. Inparticolare, la difesa rappresenta di aver domandato l’acquisizione della cartellaclinica relativa al ricorrente, che sarebbe stata asseritamente atta a documentarela sussistenza di una grave ferita ai tendini della mano di questi, tale da renderglifisicamente impossibile l’azione di esplodere dei colpi di arma da fuoco.Segnala anche la difesa trattarsi di prova preesistente, ma che era statoimpossibile produrre in giudizio. In tal senso, tale approfondimento istruttoriodiverrebbe assimilabile a una prova sopravvenuta, rispetto allo svolgimento delgiudizio di primo grado (per meglio dire, si tratterebbe di una prova preesistentein rerum natura, ma divenuta materialmente utilizzabile soltanto all’indomanidell’emissione della pronuncia di primo grado). Verrebbe in rilievo, dunque, non ilvaglio di utilità posto in essere dalla Corte territoriale, a norma dell’art. 606comma 1 cod. proc. pen., bensì la previsione di obbligatorietà dell’acquisizione,di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa.4.1. La tesi – in astratto esattamente enunciata – risulta poi sviluppatasecondo una linea espositiva meramente assertiva.Sarebbe stato onere della difesa, infatti, attribuire all’affermazione unapprezzabile substrato contenutistico, allegando documentazione afferente almomento esatto di acquisizione della disponibilità della cartella clinica e, in talmodo, dimostrare per tabulas il momento in cui sia divenuta possibile la relativaproduzione in giudizio. Nei termini in cui è formulata, invece, la doglianza siarresta alla soglia della semplice affermazione indimostrata.4.2. La Corte territoriale - ad ogni buon fine - ha anche congruamenteesposto le ragioni poste a fondamento del diniego di rinnovazione istruttoria,esprimendo un giudizio in termini di non necessità, al cospetto del graniticocompendio probatorio versato nell’incarto processuale (viene ricordata, infatti, lapresenza di prove dichiarative, nonché dei tabulati telefonici e degli esitidell’attività captativa e, infine, delle immagini estrapolate dal sistema divideosorveglianza)5. Il terzo motivo comune verte sul trattamento sanzionatorio.Tale doglianza deve essere dichiarata inammissibile, in quanto il giudicedi merito non ha affatto omesso di motivare in ordine al trattamentosanzionatorio prescelto per i due imputati, avendo valorizzato - ai fini dell’art.133 cod. pen. - le caratteristiche del fatto e la personalità del soggetto. LaCorte di merito dunque, con motivazione ampia, congruente, logica e noncontraddittoria, ha esposto gli elementi in forza dei quali ha esercitato i propripo t e r i d i quan t i f i c a z i one de l l a pena , p r e c i s ando , quan to aXXXXXXXXXXXXXXXXX:- l’insufficienza, ai fini della invocata mitigazione della pena, della dichiarazioneconfessoria;- l’assenza di elementi concretamente evocativi di una rivisitazione critica delpregresso agire;- la condotta eteroaggressiva e, palesemente, dimostrativa di una fortepericolosità sociale.Quanto a [OSCURATO:PERSONA] - dopo aver valutato insussistente ilrequisito della provocazione, essendo restate indimostrate le minacceasseritamente formulate da XXXXXXXX – la Corte territoriale ha sottolineato lacondotta aggressiva serbata dall’imputato, nonché l’assenza di una qualsivogliaforma di resipiscenza, il non commendevole contegno processuale, la gravenatura dei fatti e, infine, l’intensità del dolo.La doglianza, per concludere, è inammissibile in quanto si risolve in unacritica incentrata su valutazioni di merito inerenti alla dosimetria della pena,insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità.6. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto delricorso; segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali. Gli imputati – in solido tra loro - dovranno rifondere le spesesostenute nel presente grado di giudizio dalle costituite parti civili; tali spesevengono liquidate in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cuiall’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il“codice in materia di protezione dei dati personali”. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile cheliquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.