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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04121/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28343-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura; -controricorrente - nonché Ric. 2021 n. 28343 sez.

MT -ud. 15-12-2022 - 2 - [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza n. 6163/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA - SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il 10/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO L’Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 6163/04/2020 della CTR per la Regione Sicilia, Sez. distaccata di Siracusa, con cui il Collegio d’appello, in accoglimento dell’appello promosso dai contribuenti, ha parzialmente riformato la sentenza della CTP di Siracusa, resa in favore del solo sig. [OSCURATO:PERSONA].

Segnatamente la CTR riconosceva il diritto al rimborso in favore del solo sig. [OSCURATO:PERSONA], che unitamente alla sig.a [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato il silenzio rifiuto opposto ad un’istanza di rimborso del 90% dell’Irpef e dell’Ilor versate nel triennio 1990-1992 per euro 35.894,82. [OSCURATO:PERSONA] riteneva invero raggiunta la prova dei versamenti effettuati sulla scorta della documentazione versata in atti, delle risultanze dell’anagrafe tributaria ed in ragione dell’omessa contestazione da parte dell’Ufficio.

Affermava poi l’inapplicabilità al caso di specie dei limiti al rimborso sanciti dalla decisione n. 195/2016 CE, ma riteneva pur tuttavia applicabile il regolamento c.d. de minimis 18.12.2013 n. 1407/2013.

L’Amministrazione finanziaria svolge tre censure, cui resiste il contribuente [OSCURATO:PERSONA] con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO Con il primo motivo il patrono erariale lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, 19, 22 e 27 d.lgs. n. 546/92 in relazione all’art. 360, co.1, n. 4 c.p.c.

In buona sostanza critica la sentenza nella parte in cui la CTR non ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello promosso dal sig. [OSCURATO:PERSONA] stante la mancata prova dei versamenti delle imposte chieste a rimborso.

Ric. 2021 n. 28343 sez.

MT -ud. 15-12-2022 - 3 - Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità non cogliendo la ratio decidendi della decisione impugnata.

Invero la CTR ha ritenuto acquisito il raggiungimento della prova dei versamenti sicché, rispetto al ragionamento seguito dal Collegio di merito, è illogica la pretesa di una declaratoria di inammissibilità della domanda di rimborso.

Con il secondo motivo l’Avvocatura generale dello Stato denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697, co. 1, c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. e dell’art. 115 c.p.c. in parametro all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

In sintesi, prospetta l’illegittimità della sentenza nella parte in cui ha violato i principi applicabili in materia di onere della prova giacché, in assenza di produzione documentale attestante il versamento delle imposte, il diritto al rimborso non può essere riconosciuto in ragione della mancata contestazione da parte dell’Ufficio.

In materia questa Corte ha già stabilito che in «una causa di rimborso sull'impugnazione del silenzio - rifiuto formatosi sulla relativa istanza, in cui il contribuente ha veste di attore anche in senso sostanziale, incombendo pertanto su di lui l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda, a ciò conseguendo che l'Amministrazione non ha l'onere di contestare tempestivamente ed espressamente i fatti affermati dal contribuente» (cfr. Cass., V, n. 18882/2020).

Fermo quanto sopra, il motivo non supera comunque il vaglio di inammissibilità giacché la CTR è giunta alla decisione di riformare la sentenza di primo grado sulla scorta della “documentazione depositata in giudizio di primo grado – insieme alle risultanze dell’anagrafe tributaria e al fatto che innanzi alla CTP l’Agenzia non ha sollevato alcun rilievo”.

In altri termini la CTR non ha fondato la sua decisione sulla sola mancata contestazione imputata all’Ufficio, ma anche sulla “documentazione depositata”, non meglio specificata e la cui natura (e conseguente valenza probatoria) non è stata oggetto di specifica doglianza.

Con la terza doglianza la parte ricorrente avanza censura ex art. 2697 c.c. in tema di onere, dell’art. 1, co. 665, l n. 190/20147 nonchédegli artt. 107 e 108 Ric. 2021 n. 28343 sez.

MT -ud. 15-12-2022 - 4 - TFUE e dei principi stabiliti dalla Commissione europea con Decisione (UE) 2016/195, modificata con il n.

C (2015)5549 finalin relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

Deduce in particolare il patrono erariale l’illegittimità della sentenza per non aver negato il rimborso in favore del contribuente [OSCURATO:PERSONA], esercitando quest’ultimo attività di impresa, secondo l'accezione unionale.

Infatti, nel caso in commento, si verterebbe in un’ipotesi di aiuto di stato incompatibile con il mercato interno, rispetto alla quale la disciplina prevederebbe la sola possibilità di verificare i presupposti per l’applicazione degli aiuti individuali che soddisfino tutte le condizioni previste dal Regolamento de minimisn. 1407/2013 e del quale non sarebbe configurabile il superamento della soglia ivi prevista (cfr. pag. 14 ricorso).

Questa Corte, in conformità al diritto euro unitario, ha già stabilito che «una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi, concessi nel quadro dello stesso regìme, non costituiscano di per sé aiuti di Stato, o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività economica, e che pertanto non possono essere considerate imprese, oppure perché il beneficio individuale è in linea con il regolamento de minimis o è stato concesso in conformità ad un regime di aiuto approvato o a un regolamento di esenzione)».

Qualora il contribuente adduca a sostegno dell'istanza di rimborso una delle agevolazioni previste dalle disposizioni esaminate dalla Commissione Europea, il giudice di merito è tenuto a verificare in concreto che l'aiuto individuale sia in linea con il regolamento «de minimis» applicabile, tenendo conto che la regola "de minimis", con lo stabilire una soglia di aiuto al di sotto della quale l'art. 92, n. 1, TFUE, può considerarsi non operante, costituisce eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza… […]… non assumendo rilievo (trattandosi di quaestio iuris, non di questio facti) la ritualità o la tempestività dell'allegazione in giudizio.

A tale apprezzamento provvederà il giudice» (Cfr. Cass., V, n. 21427/2021).

Ric. 2021 n. 28343 sez.

MT -ud. 15-12-2022 - 5 - Nella fattispecie in esame la CTR si è conformato al suesposto principio giacché ha valutato l’applicabilità del regolamento de minimis n. 1407/2013, del quale ha accertato la sussistenza dei presupposti ai fini del richiesto rimborso.

Pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente parteammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.quattromilacento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28343-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura; -controricorrente - nonché Ric. 2021 n. 28343 sez. MT -ud. 15-12-2022 - 2 - [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza n. 6163/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA - SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il 10/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO L’Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 6163/04/2020 della CTR per la Regione Sicilia, Sez. distaccata di Siracusa, con cui il Collegio d’appello, in accoglimento dell’appello promosso dai contribuenti, ha parzialmente riformato la sentenza della CTP di Siracusa, resa in favore del solo sig. [OSCURATO:PERSONA]. Segnatamente la CTR riconosceva il diritto al rimborso in favore del solo sig. [OSCURATO:PERSONA], che unitamente alla sig.a [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato il silenzio rifiuto opposto ad un’istanza di rimborso del 90% dell’Irpef e dell’Ilor versate nel triennio 1990-1992 per euro 35.894,82. [OSCURATO:PERSONA] riteneva invero raggiunta la prova dei versamenti effettuati sulla scorta della documentazione versata in atti, delle risultanze dell’anagrafe tributaria ed in ragione dell’omessa contestazione da parte dell’Ufficio. Affermava poi l’inapplicabilità al caso di specie dei limiti al rimborso sanciti dalla decisione n. 195/2016 CE, ma riteneva pur tuttavia applicabile il regolamento c.d. de minimis 18.12.2013 n. 1407/2013. L’Amministrazione finanziaria svolge tre censure, cui resiste il contribuente [OSCURATO:PERSONA] con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Con il primo motivo il patrono erariale lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, 19, 22 e 27 d.lgs. n. 546/92 in relazione all’art. 360, co.1, n. 4 c.p.c. In buona sostanza critica la sentenza nella parte in cui la CTR non ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello promosso dal sig. [OSCURATO:PERSONA] stante la mancata prova dei versamenti delle imposte chieste a rimborso. Ric. 2021 n. 28343 sez. MT -ud. 15-12-2022 - 3 - Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità non cogliendo la ratio decidendi della decisione impugnata. Invero la CTR ha ritenuto acquisito il raggiungimento della prova dei versamenti sicché, rispetto al ragionamento seguito dal Collegio di merito, è illogica la pretesa di una declaratoria di inammissibilità della domanda di rimborso. Con il secondo motivo l’Avvocatura generale dello Stato denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697, co. 1, c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. e dell’art. 115 c.p.c. in parametro all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. In sintesi, prospetta l’illegittimità della sentenza nella parte in cui ha violato i principi applicabili in materia di onere della prova giacché, in assenza di produzione documentale attestante il versamento delle imposte, il diritto al rimborso non può essere riconosciuto in ragione della mancata contestazione da parte dell’Ufficio. In materia questa Corte ha già stabilito che in «una causa di rimborso sull'impugnazione del silenzio - rifiuto formatosi sulla relativa istanza, in cui il contribuente ha veste di attore anche in senso sostanziale, incombendo pertanto su di lui l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda, a ciò conseguendo che l'Amministrazione non ha l'onere di contestare tempestivamente ed espressamente i fatti affermati dal contribuente» (cfr. Cass., V, n. 18882/2020). Fermo quanto sopra, il motivo non supera comunque il vaglio di inammissibilità giacché la CTR è giunta alla decisione di riformare la sentenza di primo grado sulla scorta della “documentazione depositata in giudizio di primo grado – insieme alle risultanze dell’anagrafe tributaria e al fatto che innanzi alla CTP l’Agenzia non ha sollevato alcun rilievo”. In altri termini la CTR non ha fondato la sua decisione sulla sola mancata contestazione imputata all’Ufficio, ma anche sulla “documentazione depositata”, non meglio specificata e la cui natura (e conseguente valenza probatoria) non è stata oggetto di specifica doglianza. Con la terza doglianza la parte ricorrente avanza censura ex art. 2697 c.c. in tema di onere, dell’art. 1, co. 665, l n. 190/20147 nonchédegli artt. 107 e 108 Ric. 2021 n. 28343 sez. MT -ud. 15-12-2022 - 4 - TFUE e dei principi stabiliti dalla Commissione europea con Decisione (UE) 2016/195, modificata con il n. C (2015)5549 finalin relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. Deduce in particolare il patrono erariale l’illegittimità della sentenza per non aver negato il rimborso in favore del contribuente [OSCURATO:PERSONA], esercitando quest’ultimo attività di impresa, secondo l'accezione unionale. Infatti, nel caso in commento, si verterebbe in un’ipotesi di aiuto di stato incompatibile con il mercato interno, rispetto alla quale la disciplina prevederebbe la sola possibilità di verificare i presupposti per l’applicazione degli aiuti individuali che soddisfino tutte le condizioni previste dal Regolamento de minimisn. 1407/2013 e del quale non sarebbe configurabile il superamento della soglia ivi prevista (cfr. pag. 14 ricorso). Questa Corte, in conformità al diritto euro unitario, ha già stabilito che «una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi, concessi nel quadro dello stesso regìme, non costituiscano di per sé aiuti di Stato, o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività economica, e che pertanto non possono essere considerate imprese, oppure perché il beneficio individuale è in linea con il regolamento de minimis o è stato concesso in conformità ad un regime di aiuto approvato o a un regolamento di esenzione)». Qualora il contribuente adduca a sostegno dell'istanza di rimborso una delle agevolazioni previste dalle disposizioni esaminate dalla Commissione Europea, il giudice di merito è tenuto a verificare in concreto che l'aiuto individuale sia in linea con il regolamento «de minimis» applicabile, tenendo conto che la regola "de minimis", con lo stabilire una soglia di aiuto al di sotto della quale l'art. 92, n. 1, TFUE, può considerarsi non operante, costituisce eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza… […]… non assumendo rilievo (trattandosi di quaestio iuris, non di questio facti) la ritualità o la tempestività dell'allegazione in giudizio. A tale apprezzamento provvederà il giudice» (Cfr. Cass., V, n. 21427/2021). Ric. 2021 n. 28343 sez. MT -ud. 15-12-2022 - 5 - Nella fattispecie in esame la CTR si è conformato al suesposto principio giacché ha valutato l’applicabilità del regolamento de minimis n. 1407/2013, del quale ha accertato la sussistenza dei presupposti ai fini del richiesto rimborso. Pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente parteammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.quattromilacento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. c
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