Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 11975/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARCANTONIGIOVANNI e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]– controricorrenti –nonchè contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 447/2022Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 11975/2026Data pubblicazione 30/04/2026– controricorrente –nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]– intimati –avverso la sentenza n. 1222/2020 della CORTE DI APPELLO diANCONA, depositata in data 19/11/2020;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon atto di citazione ritualmente notificato il 18.2.1988 Simonciniin proprio e nella qualità di tutore della madre [OSCURATO:PERSONA] ved.[OSCURATO:PERSONA], innanzi il Tribunale di Macerata, esponendo di aver sottoscrittocon [OSCURATO:PERSONA], dante causa dei convenuti, il 23.7.1974, uncontratto preliminare di compravendita di un immobile sito inMontecorsaro, distinto al locale catasto al foglio 16, part. 63, ex 13/B,di mq. 1856 e chiedeva la condanna dei predetti a dar corso all’impegnocontrattuale del loro defunto genitore e marito.

Con detto contratto ilpromittente venditore, proprietario dei 4/18 del bene immobile di cuianzidetto, ne aveva promesso in vendita la piena proprietà,impegnandosi così, secondo l’attore, a conseguire la proprietà deirimanenti 14/18.Veniva inizialmente dichiarata la contumacia dei convenuti, chetuttavia si costituivano tardivamente contestando la domanda echiedendone il rigetto.Con separato atto e successivo di citazione, notificato nel 1992,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] IdaLinda e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], evocavano a loro volta ingiudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il medesimo Tribunale di Macerata,Numero registro generale 447/2022Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 11975/2026Data pubblicazione 30/04/2026invocando l’accertamento della loro comproprietà dell’immobileoggetto della prima causa, nella misura dei 14/18 del totale, e lacondanna del convenuto al risarcimento del danno arrecato al beneimmobile oggetto del giudizio ed alla restituzione dei relativi frutti civili.In questo secondo giudizio si costituiva [OSCURATO:PERSONA],invocando il rigetto della domanda e chiedendo, in via riconvenzionale,l’accertamento in suo favore dell’intervenuta usucapione del cespitecontroverso.

In subordine, il Simoncini chiedeva condannarsi gli attorial pagamento di una indennità per le migliorie da lui apportate alcespite.Le due cause venivano riunite e, previo espletamento di C.T.U. eprova testimoniale, e costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA],erede di [OSCURATO:PERSONA], medio tempore deceduto, decise consentenza n. 408/2013, con la quale il Tribunale rigettava le domandedi accertamento dell’obbligo a contrarre e di usucapione, a suo tempoproposte dal Simoncini e coltivate poi dalla sua erede Castelli,accogliendo invece la subordinata di riconoscimento delle migliorie econdannando [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio equale tutore della madre [OSCURATO:PERSONA] ved. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PorfiriGiuseppa e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della Castelli dellasomma di € 96.969,74 oltre interessi.Interponeva appello avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA].Si costituivano in seconde cure [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qualeerede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], medio temporedecedute; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erededi [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA],in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] eNumero registro generale 447/2022Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 11975/2026Data pubblicazione 30/04/2026Marcantoni Martina, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; i quali spiegavanoa loro volta appello incidentale, aderendo a quello principale del PorfiriGianluca.Si costituiva anche [OSCURATO:PERSONA], spiegando anch’essaappello incidentale per riproporre le domande non accolte in primecure.Con la sentenza impugnata, n. 1222/2020, la Corte di Appello,previa ulteriore C.T.U. per la determinazione del valore locativo delcespite controverso, riformava parzialmente la decisione di primogrado, condannava di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PorfiriMarcantoni Martina e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dellaCastelli della somma di € 96.969,74 oltre interessi, ciascunolimitatamente alla quota ereditaria, a fronte delle migliorie apportateal bene controverso.

Condannava altresì [OSCURATO:PERSONA] a pagareai predetti soggetti le somme di € 680, di € 69.316 e di € 240 a fardata dal 1.1.2019 al rilascio, con interessi, a titolo di restituzione deifrutti civili dell’immobile controverso.Propone ricorso per la cassazione di detta decisione CastelliAnnamaria, affidandosi a sette motivi.Resistono con separati controricorsi, da un lato [OSCURATO:PERSONA], edall’altro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche quale erede di ValeriDesdemona.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensivanel presente giudizio di legittimità.Prima dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositatorinuncia al ricorso e i controricorrenti hanno a loro volta dichiarato diaccettare la rinuncia.Numero registro generale 447/2022Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 11975/2026Data pubblicazione 30/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONEAlla luce della rinuncia, debitamente accettata dalle particontroricorrenti, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto.Nulla per le spese, delle quali peraltro le parti hanno espressamenteprevisto la compensazione.

P.Q.Mla Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 29 aprile 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARCANTONIGIOVANNI e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]– controricorrenti –nonchè contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 447/2022Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 11975/2026Data pubblicazione 30/04/2026– controricorrente –nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]– intimati –avverso la sentenza n. 1222/2020 della CORTE DI APPELLO diANCONA, depositata in data 19/11/2020;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon atto di citazione ritualmente notificato il 18.2.1988 Simonciniin proprio e nella qualità di tutore della madre [OSCURATO:PERSONA] ved.[OSCURATO:PERSONA], innanzi il Tribunale di Macerata, esponendo di aver sottoscrittocon [OSCURATO:PERSONA], dante causa dei convenuti, il 23.7.1974, uncontratto preliminare di compravendita di un immobile sito inMontecorsaro, distinto al locale catasto al foglio 16, part. 63, ex 13/B,di mq. 1856 e chiedeva la condanna dei predetti a dar corso all’impegnocontrattuale del loro defunto genitore e marito. Con detto contratto ilpromittente venditore, proprietario dei 4/18 del bene immobile di cuianzidetto, ne aveva promesso in vendita la piena proprietà,impegnandosi così, secondo l’attore, a conseguire la proprietà deirimanenti 14/18.Veniva inizialmente dichiarata la contumacia dei convenuti, chetuttavia si costituivano tardivamente contestando la domanda echiedendone il rigetto.Con separato atto e successivo di citazione, notificato nel 1992,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] IdaLinda e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], evocavano a loro volta ingiudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il medesimo Tribunale di Macerata,Numero registro generale 447/2022Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 11975/2026Data pubblicazione 30/04/2026invocando l’accertamento della loro comproprietà dell’immobileoggetto della prima causa, nella misura dei 14/18 del totale, e lacondanna del convenuto al risarcimento del danno arrecato al beneimmobile oggetto del giudizio ed alla restituzione dei relativi frutti civili.In questo secondo giudizio si costituiva [OSCURATO:PERSONA],invocando il rigetto della domanda e chiedendo, in via riconvenzionale,l’accertamento in suo favore dell’intervenuta usucapione del cespitecontroverso. In subordine, il Simoncini chiedeva condannarsi gli attorial pagamento di una indennità per le migliorie da lui apportate alcespite.Le due cause venivano riunite e, previo espletamento di C.T.U. eprova testimoniale, e costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA],erede di [OSCURATO:PERSONA], medio tempore deceduto, decise consentenza n. 408/2013, con la quale il Tribunale rigettava le domandedi accertamento dell’obbligo a contrarre e di usucapione, a suo tempoproposte dal Simoncini e coltivate poi dalla sua erede Castelli,accogliendo invece la subordinata di riconoscimento delle migliorie econdannando [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio equale tutore della madre [OSCURATO:PERSONA] ved. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PorfiriGiuseppa e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della Castelli dellasomma di € 96.969,74 oltre interessi.Interponeva appello avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA].Si costituivano in seconde cure [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qualeerede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], medio temporedecedute; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erededi [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA],in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] eNumero registro generale 447/2022Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 11975/2026Data pubblicazione 30/04/2026Marcantoni Martina, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; i quali spiegavanoa loro volta appello incidentale, aderendo a quello principale del PorfiriGianluca.Si costituiva anche [OSCURATO:PERSONA], spiegando anch’essaappello incidentale per riproporre le domande non accolte in primecure.Con la sentenza impugnata, n. 1222/2020, la Corte di Appello,previa ulteriore C.T.U. per la determinazione del valore locativo delcespite controverso, riformava parzialmente la decisione di primogrado, condannava di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PorfiriMarcantoni Martina e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dellaCastelli della somma di € 96.969,74 oltre interessi, ciascunolimitatamente alla quota ereditaria, a fronte delle migliorie apportateal bene controverso. Condannava altresì [OSCURATO:PERSONA] a pagareai predetti soggetti le somme di € 680, di € 69.316 e di € 240 a fardata dal 1.1.2019 al rilascio, con interessi, a titolo di restituzione deifrutti civili dell’immobile controverso.Propone ricorso per la cassazione di detta decisione CastelliAnnamaria, affidandosi a sette motivi.Resistono con separati controricorsi, da un lato [OSCURATO:PERSONA], edall’altro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche quale erede di ValeriDesdemona.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensivanel presente giudizio di legittimità.Prima dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositatorinuncia al ricorso e i controricorrenti hanno a loro volta dichiarato diaccettare la rinuncia.Numero registro generale 447/2022Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 11975/2026Data pubblicazione 30/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONEAlla luce della rinuncia, debitamente accettata dalle particontroricorrenti, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto.Nulla per le spese, delle quali peraltro le parti hanno espressamenteprevisto la compensazione. P.Q.Mla Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 29 aprile 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci
Sentenza Cassazione n. 11975/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris