CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 aprile 2022
Cassazione n. 25628/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 Sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 09.09.2021 della Corte di appello di Ancona che ha confermato la condanna alla pena (principale), condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi quattro di reclusione (oltre pene accessorie e confisca diretta o per equivalente dei beni nella disponibilità dell'imputato sino alla concorrenza di 24.000) irrogata con sentenza del 29.11.2018 del Tribunale di Pesaro, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, per il reato di cui all'art. 2, D.Igs. n. 74/2000 (capo b), risultando invece prescritto il capo a), concernente il medesimo reato commesso nel 2009. 1.1.Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 13, comma 2, D.Igs. n. 74/2000. Osserva che l'art. 13, comma 2, D.Igs. n. 74/2000, nella versione modificata dal D.Igs. n. 158/2015 e vigente al momento della richiesta di rinvio a giudizio, contemplava la causa di non punibilità ivi prevista (pagamento del debito tributario antecedentemente alla avvenuta conoscenza di verifiche fiscali o procedimenti penali) solo per i reati di cui agli artt. 4 e 5 del medesimo decreto e che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità consolidatosi a seguito del D.Igs. n. 158/2015, il pagamento integrale del debito tributario si ritiene produca l'effetto estintivo non solo, come testualmente previsto dalla disposizione, se intervenuto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ma, per i procedimenti in corso al 22.10.2015 (data di entrata in vigore della novella), anche se intervenuto dopo tale limite, purchè prima del giudicato. Precisa inoltre che, nel corso del giudizio, il citato art. 13 è stato ulteriormente modificato dal D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito dalla L. n. 157 del 19 dicembre 2019, che ha esteso la suddetta causa di non punibilità anche ai reati di cui agli artt. 2 e 3 D.Igs. n. 74/2000. Premesso che tale ultima modifica normativa è intervenuta non solo successivamente alla sentenza di primo grado (29.11.2018), ma anche all'atto di appello (depositato in data 14.01.2019), e che il citato orientamento giurisprudenziale deve trovare applicazione anche al novellato testo dell'art. 13, comma 2, cit., sostiene che la Corte di appello, nonostante la prova del pagamento integrale del debito tributario fornita nel giudizio di secondo grado per sostenere l'illegittimità della confisca, ha erroneamente omesso di rilevare la sussistenza della causa di non punibilità, incorrendo, dunque, nel vizio di inosservanza della legge penale. 1.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 13 bis del D.Igs. n. 74/2000. La Corte di appello, sostiene, nel negare il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 13 bis D.Igs. n. 74/2000 perché l'integrale pagamento del debito tributario non risultava provato entro il termine di legge, non avrebbe tenuto conto dell'esistenza di accordi conciliativi, con relative quietanze di versamento, riportanti la data 26 settembre 2016 e da lui prodotti all'udienza preliminare del 17 gennaio 2017. 2.Con motivi aggiunti del 30 aprile 2022 il ricorrente ha ulteriormente ribadito l'argomentazione sostenuta con il primo motivo di ricorso ed eccepito l'intervenuta prescrizione del reato in data 16 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 2 Digs. n. 74/2000 (residuo capo b di imputazione) perché, in qualità di legale rappresentate della società «Centroservice s.r.I.» e di firmatario delle dichiarazioni dei redditi, con il chiaro fine di evadere l'imposta sui redditi e VIVA, aveva annotato nella contabilità della società, e indicato nelle dichiarazioni annuali dei redditi per l'anno di imposta 2010, fatture (per un valore complessivo pari ad C 120.000) emesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. per operazioni oggettivamente inesistenti. 1.1.Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che la condanna si basa sui seguenti elementi di prova: la sproporzione tra l'importo delle fatture e le prestazioni dedotte; l'inesistenza di evidenze in merito alla fruizione della ospitalità a paddock; la mancanza di evidenze documentali riguardanti le modalità di esecuzione del contratto di sponsorizzazione del pilota; l'assenza, sulla moto o sulla tuta del pilota, del marchio "Centroservice" (da cui, quindi, si desumeva l'inesistenza della sponsorizzazione); la sproporzione tra i redditi d'impresa generati (non superiori ad C 20.000) e l'importo speso per i contratti pubblicitari (C 120.000); la circostanza che le fatture siano state emesse alla fine dell'anno con il chiaro intento di "pianificazione fiscale" delle operazioni. 1.2.Nel disattendere i rilievi difensivi, la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado rilevando, da un lato, che la riqualificazione dei costi operata in sede di conciliazione tributaria - da costi per operazioni inesistenti a costi comunque indeducibili - non produce alcun effetto nel giudizio penale, spettando comunque al giudice la qualificazione giuridica del fatto costituente reato, e, dall'altro, che la gravità, la precisione e la concordanza degli elementi indiziari puntualmente richiamati dal Giudice di prime cure, unitamente alla mancanza di indizi di segno opposto, fanno sì che non possa insinuarsi alcun ragionevole dubbio sulla veridicità dell'ipotesi accusatoria. La Corte territoriale, inoltre, non ha concesso la circostanza attenuante di cui all'art. 13 bis D.Igs. n. 74/2000 ritenendo non sussistente la prova dell'integrale pagamento del debito tributario entro il termine di legge. 2.Tanto premesso in fatto, entrambi i motivi di ricorso condividono la stessa sorte e se ne ritiene, pertanto, opportuna la trattazione congiunta. 2. 3.11 ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità, oltre che generico. 3.1.AI riguardo, occorre preliminarmente ribadire i principi più volte affermati da questa Corte secondo i quali: 3.2.1'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali; esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/2017, Dessimone, Rv. 207944 - 01); 3.3.1'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); 3.4.1a mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); 3.5.è possibile estendere l'indagine di legittimità a «specifici atti del processo» quando ne viene dedotto il travisamento, vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499); 3.6.il travisamento della prova, dunque, consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Il travisamento rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all'urto del contro-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo. Il vizio è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile. Come autorevolmente affermato da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato); 3.7.poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.; cfr., altresì, Sez. U, n. 6402 del 30/04/2017, Dessimone, Rv. 207945 - 01, secondo cui il travisamento del fatto è un vizio che in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606, lett. e)- cod. proc. pen.; l'accertamento di esso richiede, pertanto, la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438). 3.8.Ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne denunci il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli; d) non è consentito, in caso di cd. "doppia conforme", eccepire il travisamento della prova mediante la pura e semplice riproposizione delle medesime questioni fattuali già devolute in appello soprattutto quando, come nel caso di specie, la censura riguardi il medesimo compendio probatorio non avendo la Corte territoriale attinto a prove diverse da quelle scrutinate in primo grado. 3.9.Non è dunque consentito, in sede di legittimità, interloquire direttamente con la Suprema Corte sul significato delle prove assunte in sede di giudizio di merito sollecitandone l'esame e proponendolo quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione; in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento/significante della prova. Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento - come detto - per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. 3.10.Confrontando le argomentazioni sostenute nei due motivi di ricorso con il testo della sentenza impugnata si ricava l'intento della difesa di sollecitare questa Corte ad effettuare una nuova valutazione delle prove assunte nel corso del giudizio, ponendo, dunque, questioni che, richiedendo accertamenti in fatto, sono, come noto, estranee al giudizio di legittimità. 3.11.Difatti, la Corte di appello ha ritenuto la insussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, D.Igs. n. 74/2000 e ha ritenuto di non poter concedere la circostanza attenuante di cui all'art. 13 bis del medesimo decreto sul rilievo che non risulta, agli atti, alcuna prova dell'integrale estinzione del debito erariale. 3.12.11 ricorrente, invece, asserisce di aver provveduto al pagamento integrale del debito per effetto di accordi conciliativi intervenuti già in data 26 settembre 2016 e, nella sostanza, ne deduce un travisamento in violazione, tuttavia, del principio di autosufficienza del ricorso. 3.13.Infatti, quando si deduce l'omessa valutazione o il travisamento del contenuto di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). E' necessario, pertanto: a) identificare l'atto processuale omesso o travisato; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentatìvo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035). 3.14.Nel caso dì specie, il ricorrente non ha adempiuto ad alcuno dei richiamati oneri, rendendo dunque inaccessibile agli atti l'indagine di legittimità sollecitata con il ricorso. La difesa ha del tutto omesso di allegare i documenti che ritiene siano stati travisati dal giudice di seconde cure e che, a suo dire, attesterebbero l'effettivo, integrale, pagamento del debito tributario, non potendo di certo ritenersi sufficiente, a tal fine, l'allegazione dei soli accordi conciliativi. 3.15.Le eccezioni sollevate dall'imputato sono, dunque, del tutto generiche e attinenti al fatto. 3.16.11 ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che osta all'esame dei motivi aggiunti e della dedotta prescrizione) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara i