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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 14315/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11140-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 4384/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 08/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 11140/2021 Numero sezionale 3304/2022 Numero di raccolta generale 14315/2022 Data pubblicazione 05/05/2022

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Roma di accoglimento di appello avverso sentenza del giudice di pace.

2. L’Agenzia Entrate e Riscossione si è costituita con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Con unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 4 del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018 art. 91 c.p.c. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per aver il Tribunale liquidato le spese del doppio grado di giudizio in modo omnicomprensivo, anziché per fasi, e per aver liquidato i compensi senza tener conto della fase istruttoria.

2. Il motivo appare manifestamente infondato, avendo il giudice espressamente liquidato le spese secondo i valori per fase con riduzione ex art. 4, comma 1, d.m. 55 del 2014 tenuto conto del ridotto valore della causa, della semplicità delle questioni trattate, della serialità della causa della mancanza di fase istruttoria e decisionale essendosi il difensore limitato a riportarsi alle conclusioni dell’appello).

3. Il ricorrente in prossimità dell’udienza ha depositato memoria con la quale ha insistito nelle proprie richieste.

Ric. 2021 n. 11140 sez.

M2 - ud. 25-03-2022 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 11140/2021 Numero sezionale 3304/2022 Numero di raccolta generale 14315/2022 Data pubblicazione 05/05/2022

4. [OSCURATO:PERSONA] non condivide la proposta del Relatore.

In particolare, rileva che il Tribunale ha erroneamente ritenuto mancante la face decisionale del giudizio di secondo grado, omettendone la relativa liquidazione.

5. La Corte accoglie il motivo di ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione Accoglie il motivo di ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 25 marzo 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 11140 sez.

M2 - ud. 25-03-2022 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11140-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 4384/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 08/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 11140/2021 Numero sezionale 3304/2022 Numero di raccolta generale 14315/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Roma di accoglimento di appello avverso sentenza del giudice di pace. 2. L’Agenzia Entrate e Riscossione si è costituita con controricorso. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Con unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 4 del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018 art. 91 c.p.c. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per aver il Tribunale liquidato le spese del doppio grado di giudizio in modo omnicomprensivo, anziché per fasi, e per aver liquidato i compensi senza tener conto della fase istruttoria. 2. Il motivo appare manifestamente infondato, avendo il giudice espressamente liquidato le spese secondo i valori per fase con riduzione ex art. 4, comma 1, d.m. 55 del 2014 tenuto conto del ridotto valore della causa, della semplicità delle questioni trattate, della serialità della causa della mancanza di fase istruttoria e decisionale essendosi il difensore limitato a riportarsi alle conclusioni dell’appello). 3. Il ricorrente in prossimità dell’udienza ha depositato memoria con la quale ha insistito nelle proprie richieste. Ric. 2021 n. 11140 sez. M2 - ud. 25-03-2022 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 11140/2021 Numero sezionale 3304/2022 Numero di raccolta generale 14315/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 4. [OSCURATO:PERSONA] non condivide la proposta del Relatore. In particolare, rileva che il Tribunale ha erroneamente ritenuto mancante la face decisionale del giudizio di secondo grado, omettendone la relativa liquidazione. 5. La Corte accoglie il motivo di ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione Accoglie il motivo di ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 25 marzo 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 11140 sez. M2 - ud. 25-03-2022 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A
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