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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29864/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura, complessivamente, l'integrazione del delitto di cui all'art. 337 cod. proc. pen. è riproduttivo di questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come l'attività posta in essere da parte dei verbalizzanti fosse tesa all'identificazione e controllo legittimamente posta in essere e che, pertanto, a nulla potesse rilevare l'intervenuta assoluzione in ordine alla contravvenzione di cui al capo 1 per guida in stato di ebrezza (per non essere stato il ricorrente avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore), tenuto conto che la condotta ha interessato anche una seconda fase rispetto al preliminare intervento del Carabiniere, libero dal servizio e comunque qualificatosi; Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si censura il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo risulta generico in quanto non prende in esame la compiuta motivazione della Corte di appello in punto di pena nella parte in cui ne ha apprezzato la congruità, individuata appena al di sopra del minimo edittale in ragione della gravità, dei precedenti anche specifici e della benevola esclusione della recidiva contestata; rilevato che quanto alla parte del motivo con cui si censura la mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., secondo il principio di diritto ormai reiteratamente espresso da questa Corte, in caso di loro diniego, la motivazione può implicitamente ricavarsi anche mediante il raffronto con le considerazioni poste a fondamento del loro avvenuto riconoscimento, riguardo ad altre posizioni esaminate nella stessa sentenza, quando gli elementi oggetto di apprezzamento siano gli stessi la cui mancanza ha assunto efficacia determinante nell'ambito di una valutazione generalmente negativa (Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011, Belluso, Rv. 249731); che, in tal senso milita la parte della decisione in punto di adeguatezza del trattamento sanzionatorio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura, complessivamente, l'integrazione del delitto di cui all'art. 337 cod. proc. pen. è riproduttivo di questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come l'attività posta in essere da parte dei verbalizzanti fosse tesa all'identificazione e controllo legittimamente posta in essere e che, pertanto, a nulla potesse rilevare l'intervenuta assoluzione in ordine alla contravvenzione di cui al capo 1 per guida in stato di ebrezza (per non essere stato il ricorrente avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore), tenuto conto che la condotta ha interessato anche una seconda fase rispetto al preliminare intervento del Carabiniere, libero dal servizio e comunque qualificatosi; Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si censura il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo risulta generico in quanto non prende in esame la compiuta motivazione della Corte di appello in punto di pena nella parte in cui ne ha apprezzato la congruità, individuata appena al di sopra del minimo edittale in ragione della gravità, dei precedenti anche specifici e della benevola esclusione della recidiva contestata; rilevato che quanto alla parte del motivo con cui si censura la mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., secondo il principio di diritto ormai reiteratamente espresso da questa Corte, in caso di loro diniego, la motivazione può implicitamente ricavarsi anche mediante il raffronto con le considerazioni poste a fondamento del loro avvenuto riconoscimento, riguardo ad altre posizioni esaminate nella stessa sentenza, quando gli elementi oggetto di apprezzamento siano gli stessi la cui mancanza ha assunto efficacia determinante nell'ambito di una valutazione generalmente negativa (Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011, Belluso, Rv. 249731); che, in tal senso milita la parte della decisione in punto di adeguatezza del trattamento sanzionatorio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 29864/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris